
LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1954, n. 37
G.U.R.S. 18 ottobre 1954, n. 67
Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.
Testo annotato al 30 luglio 1969
Per la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile che non abbiano il carattere di abitazione di lusso ovvero destinati ad albergo, ed anche se comprendano ambienti a piano terreno da adibirsi a negozio o ad altro uso e per l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi, eseguiti da privati, società od Enti pubblici - sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dal 18 ottobre 1954 a tutto il 31 dicembre 1957 (1) - sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli 2 e seguenti della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11.
La costruzione si considera iniziata con l'effettivo inizio delle opere murarie, anche se soltanto nelle fondazioni, e condotta a termine con il rilascio del certificato di abitabilità.
Gli Uffici competenti al rilascio del certificato di abitabilità devono evadere la richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. (2)
Per effetto dell'art. 1 della L.R. 46/57, il termine di cui all'articolo annotato, è prorogato al 31 dicembre 1959.
Detto termine è stato successivamente differito al 31 dicembre 1961, dall'art. 1 della L.R. 29/59.
Da ultimo, per effetto dell'articolo unico della L.R. 22/61, il predetto termine è stato prorogato al 31 dicembre 1965.
Per effetto dell'art. 1 della L.R. 14/65, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 6 della legge 28 aprile 1954, n. 11, richiamate dall'articolo annotato, devono intendersi applicabili anche al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione o da costruire, purchè la dichiarazione di abitabilità sia presentata entro un anno dalla scadenza del termine di efficacia della legge.
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 35/67, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la costruzione, l'ampliamento e la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazioni civili di cui all'articolo annotato, i cui lavori, iniziati nei termini previsti dalla predetta e successive proroghe, risultino ultimati entro il 31 dicembre 1970.
Vedi, altresì, le disposizioni contenute nella L.R. 29/69.