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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1969, n. 15

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 27 maggio 1969, n. 26

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1969.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse d'ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al decreto del Presidente della Republica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1969, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

E' approvato in L. 235.767.532.760 in totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1969.

Art. 3

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1969, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B) della presente legge.

Art. 5

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla tabella B) della presente legge.

Art. 6

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1969 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 7

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

Art. 8

Per l'anno finanziario 1969 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

Art. 9

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con imputazione al capitolo n. 2911 dello stato di previsione della entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 10

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero per l'agricoltura e le foreste verserà con imputazione al capitolo n. 2951 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme.

Art. 11

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che la Cassa per il Mezzogiorno verserà all'Amministrazione regionale e che saranno imputate ai capitoli 2952, 2953 e 2954 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione in dipendenza delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 26 giugno 1965, n. 717 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12

E' autorizzata la spesa di L. 184.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1969, che si inscrive al capitolo n. 10293 (Presidenza della Regione).

Art. 13

Per l'anno finanziario 1969 l'impiego dello stanziamento inscritto al capitolo n. 17301 (Assessorato della pubblica istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole materne, degli asili e dei giardini di infanzia sussidiati nell'anno scolastico 1963-64.

Art. 14

La concessione del contributo annuale a favore dell'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici in Palermo, nella misura stabilita dall'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1960, n. 14 è rinnovata a partire dall'esercizio finanziario 1969 per la durata di anni 5.

Art. 15

E' autorizzata la spesa di L. 137.000.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1969 che si inscrive al capitolo n. 18701 (Assessorato regionale dello sviluppo economico), destinata giusta la seguente ripartizione:

Azienda speciale della zona industriale di Catania lire 56.600.000;

Azienda speciale della zona industriale di Palermo lire 4.300.000;

Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta L. 23.670.000;

Azienda speciale della zona industriale di Ragusa lire 11.750.000;

Azienda speciale della zona industriale di Messina lire 24.740.000;

Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle L. 3.440.000;

Azienda speciale della zona industriale di Trapani lire 12.500.000.

Art. 16

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1969 che si inscrive al capitolo n. 19604 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

Art. 17

E' autorizzata la spesa di L. 142.700.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si inscrive al cap. n. 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), destinato:

quanto a L. 90.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1969 dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca;

quanto a L. 35.600.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1969 dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale;

quanto a L. 7.500.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1969 dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento;

quanto a L. 9.600.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.

Art. 18

Alle spese di cui ai capitoli concernenti manutenzioni delle opere pubbliche in gestione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 19

Per l'anno finanziario 1969, l'impiego degli stanziamenti previsti per la propaganda a mezzo stampa, ai capitoli numeri 12706 e 12755 (Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste), n. 18657 (Assessorato regionale dello sviluppo economico) e n. 19556 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), sono destinati ad interventi in favore di pubblicazioni, quotidiani, agenzie giornalistiche a carattere nazionale ed opuscoli illustrativi e didattici.

Art. 20

E' autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1969, che si inscrive al capitolo n. 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 21

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32 per i fini previsti dall'articolo stesso, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 402 milioni annui a decorrere dall'anno finanziario 1969 che si inscrive al capitolo n. 25308 (Assessorato regionale dell'industria e del commercio).

Art. 22

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato a decorrere dall'anno finanziario 1969, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui che si inscrive al capitolo n. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 23

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 8.000.000 annui decorrente dall'anno finanziario 1969 per le finalità della predetta legge regionale n. 3 che si inscrive al capitolo n. 26221 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 24

Ai sensi dell'art. 6 - primo comma - della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato a decorrere dall'anno 1969 il limite trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46 che si inscrive al capitolo n. 26272 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 25

Per le finalità dell'art. 1, n. 3 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1969, la spesa di L. 10.000.000 che si inscrive al capitolo 16901 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

Art. 26

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1969, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 27

Alle spese di cui ai capitoli del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana concernenti la coltivazione ed il governo delle foreste, l'esercizio dei vivai e degli opifici, nonchè la manutenzione dei beni mobili ed immobili si applicano per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 28

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1969, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 29

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1969, tenendo conto del numero degli abitanti per provincia e del numero dei disoccupati.

Art. 30

I residui risultanti al 1° gennaio 1969 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1969 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 31

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969:


                                      ENTRATA
Titolo I - Entrate tributarie              178.849.000.000
Titolo II - Entrate extra-tributarie        13.255.882.760
 Totale titoli I e II ......... 192.104.882.760   192.104.882.760
            Spese Correnti ............... 108.244.282.760
 Differenza ...................  83.860.600.000
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti 200.000.000
            Totale titoli I, II e III ...................... 192.304.882.760
Accensione di Prestiti .....................................   1.159.000.000
Entrate per Partite di giro ................................  42.303.650.000
 Totale complessivo delle entrate                       235.767.532.760
                                        SPESA
     Titolo I - Spese correnti
Presidenza della Regione .................  38.713.583.100
Agricoltura e Foreste ....................  11.511.575.000
Enti Locali ..............................  11.346.400.000
Finanze ..................................  19.616.766.760
Industria e Commercio ....................   1.776.000.000
Lavori Pubblici ..........................   2.438.400.000
Lavoro e Cooperazione ....................   2.755.250.000
Pubblica Istruzione ......................  12.634.250.100
Sanità ...................................   2.892.500.000
Sviluppo Economico .......................     760.600.000
Turismo, Comunicazioni e Trasporti .......   4.077.357.800
                                           108.522.682.760
                                                             108.522.682.760
     Titolo II - Spese in conto capitale
Presidenza della Regione .................  19.556.100.000
Agricoltura e Foreste ....................  30.344.700.000
Enti Locali ..............................     500.000.000
Finanze ..................................   1.285.000.000
Industria e Commercio ....................  10.859.500.000
Lavori Pubblici ..........................   7.641.700.000
Lavoro e Cooperazione ....................   2.670.000.000
Pubblica Istruzione ......................     188.400.000
Sanità ...................................   1.343.400.000
Sviluppo Economico .......................   1.510.000.000
Turismo, Comunicazioni e Trasporti .......   5.709.400.000
                                            81.608.200.000
                                                              81.608.200.000
                    Totale titoli I e II                     190.130.882.760
     Rimborso di Prestiti
Presidenza della Regione .................   3.333.000.000
Totale rimborso dei prestiti .............   3.333.000.000     3.333.000.000
     Spese per partite di giro
Presidenza della Regione .................  40.533.600.000
Enti Locali ..............................               -
Finanze ..................................               -
Industria e Commercio ....................      25.000.000
Lavori Pubblici ..........................               -
Sviluppo Economico .......................     625.050.000
Turismo, Comunicazioni e Trasporti .......   1.120.000.000
Totale delle spese per partite di giro ...  42.303.650.000
                                                              42.303.650.000
Totale complessivo spese                   235.767.532.760   235.767.532.760
Art. 32

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1969.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 maggio 1969.

FASINO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1969 [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 27 maggio 1969, n. 26]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1969 [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 27 maggio 1969, n. 26]