
LEGGE REGIONALE 1 agosto 1977, n. 86
G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36
Nuove norme sugli asili nido nella Regione Siciliana.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 22 luglio 1972, n. 39, e 5 luglio 1974, n. 17
L'art. 8 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, è sostituito con il seguente:
"Art. 8. In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili-nido, applicando i seguenti standards:
a) rapporto asilo-popolazione: uno ogni 1.800 abitanti;
b) superficie effettivamente impegnata in rapporto alla popolazione mq. 0,85 per ogni abitante servito, con lotti minimi comunque non inferiori a 1.500 mq. Nelle zone omogenee "A" e "B" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1.000 mq."
Dopo l'art. 8 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 8 bis. Gli asili-nido possono essere collocati in:
1) nuove costruzioni in edifici singoli;
2) nuove costruzioni facenti parte di un complesso scolastico (scuola materna, scuola elementare);
3) nuove costruzioni facenti parte di una nuova struttura residenziale;
4) locali ristrutturati in edifici esistenti.
Le scelte relative dovranno essere motivate e devono tener conto dei criteri di convenienza urbanistica, economica, strutturale, funzionale e igienico-sanitaria.
Art. 8 ter. Per le nuove costruzioni le aree destinate ad asili-nido sono scelte con delibera del consiglio comunale, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.
L'individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conformi, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate nelle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono indicazioni di aree con destinazione d'uso specifico ad asilo-nido, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico sono disposte con deliberazione del consiglio comunale.
Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, l'Assessore regionale per lo sviluppo economico emette formale provvedimento di vincolo, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti.
Art. 8 quater. Ogni asilo-nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi.
La costruzione deve essere concepita come un organismo architettonico omogeneo, completo di tutti gli impianti, servizi e attrezzature e arredi, nonchè della sistemazione delle zone all'aperto, necessari all'armonioso sviluppo psicomotorio del bambino.
La superficie interna netta non può essere inferiore a 300 mq.
Le superfici all'aperto devono essere opportunamente attrezzate a verde per il gioco e per le attività di conoscenza; in particolare per le costruzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 8 bis, non devono essere inferiori a mq. 300.
Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per le attività di gruppo.
Gli ambienti del nido devono essere interamente fuori terra, salvo eventualmente i depositi, la lavanderia e i locali per impianti tecnici.
Per ogni asilo-nido deve essere previsto di norma un solo piano, ubicato alla prima elevazione fuori terra. Si possono prevedere tuttavia soluzioni a due piani solo quando si ristruttura un edificio esistente e nel caso in cui la costruzione dell'asilo-nido, nell'ipotesi prevista al punto 2 del precedente art. 8 bis, è condizionata da edifici circostanti preesistenti in modo tale da risultare difficile il rispetto delle condizioni ottimali di soleggiamento, illuminazione e sicurezza".
L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, è sostituito con il seguente:
"Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nelle leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19, e 26 maggio 1973, n. 21, con le successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili".
L'art. 10 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, è sostituito con il seguente:
"Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili-nido, il consiglio comunale delibera in ordine all'istituzione, alla collocazione ed alla eventuale scelta dell'area per la costruzione dell'asilo-nido.
Entro lo stesso termine il comune deve, altresì, deliberare sull'affidamento dell'incarico di progettazione.
Trascorso infruttuosamente il termine suindicato, l'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, adotta, entro i successivi trenta giorni, le relative delibere con gli stessi effetti.
Il progetto è redatto dall'ufficio tecnico del comune o da liberi professionisti appositamente incaricati.
Nei progetti delle opere viene inclusa, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, la spesa relativa alla progettazione ed alla direzione dei lavori. Tale spesa, qualora la relativa prestazione sia affidata a liberi professionisti, non può essere inferiore alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.
L'approvazione definitiva del progetto compete al capo dell'ufficio tecnico comunale nei limiti fissati dall'art. 16 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, o, in mancanza di ufficio tecnico comunale, al capo dell'ufficio del genio civile o all'ingegnere capo dell'amministrazione provinciale, competenti per territorio".
Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, è premesso il seguente:
"I comuni o i consorzi di comuni assumono con apposito atto deliberativo la gestione degli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni".
L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, è sostituito con i seguenti:
"Il comitato di gestione promuove la convocazione dell'assemblea delle famiglie utenti almeno due volte l'anno.
Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione dei bambini all'asilo-nido il comitato di gestione si avvale, ove istituito, del servizio di assistenza sociale comunale o consorziale, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione di cui all'art. 3".
Dopo il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, sono aggiunti i seguenti altri:
"Le spese previste nei progetti di costruzione o ristrutturazione, impianto ed arredamento degli asili-nido da realizzare o in corso di realizzazione, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, riguardanti espropriazioni, oneri IVA, competenze tecniche, imprevisti, revisioni prezzi, forniture di arredamento entro il limite di spesa di 7 milioni, e sempre che l'importo complessivo dei progetti ecceda la misura delle contribuzioni di cui al precedente comma, sono assunte a carico del bilancio della Regione, entro il limite di lire 36 milioni.
Rimangono a carico del bilancio della Regione, entro il limite di lire 4 milioni, gli oneri di spesa nascenti dalla necessità di apportare varianti e modifiche ai progetti già approvati e finanziati, in conseguenza di particolari condizioni geologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità e consistenza dei terreni interessati alla costruzione".
Per gli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le unità di personale dei rispettivi ruoli organici o comunque trasferito presso gli stessi enti, che ne facciano richiesta, purchè in possesso dei titoli previsti dalla legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, per l'ammissione ai concorsi, previa frequenza utile ai corsi di qualificazione professionale per il personale di assistenza di cui alla legge regionale 7 aprile 1977, n. 25.
Le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1977, n. 25, si applicano, altresì, al personale addetto o da destinare all'assistenza negli asili-nido comunque gestiti da comuni o da consorzi di comuni.
All'art. 6 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
- nel secondo comma, alla lett. b, è aggiunto:
"per ogni gruppo di tre asili-nido gestito dal comune o dal consorzio di comuni.
Nei comuni o consorzi di comuni che gestiscono un solo asilo-nido, ai compiti di segreteria ed economato provvede direttamente il comune; ";
- al primo comma della lett. c è aggiunto: "Al personale di assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi;";
- la lett. d è sostituita con la seguente:
"da personale ausiliario fornito di licenza elementare nel rapporto di una unità ogni dodici bambini, con un minimo di cinque unità. Di queste almeno una deve essere addetta alla cucina, le altre ai servizi di lavanderia, stireria, alla pulizia degli ambienti ed agli altri compiti propri della categoria."
Gli asili-nido comunque realizzati o da realizzare nel territorio della Regione da enti o da aziende pubbliche e private o da cooperative devono corrispondere ai requisiti strutturali, dimensionali e funzionali indicati nella presente legge.
Le disposizioni della presente legge e delle leggi dalla stessa richiamate si applicano, in quanto compatibili, agli asili-nido comunque gestiti da comuni o da consorzi di comuni.
L'Assessore regionale per la sanità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per l'assistenza all'infanzia nonchè l'ispettorato centrale tecnico dell'Assessorato regionale della sanità, determina le norme tecniche per la progettazione e la realizzazione degli asili-nido.
L'osservanza delle disposizioni relative alla progettazione è condizione per l'emissione del decreto di finanziamento di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39.
Ferma restando l'attuazione del programma degli asili-nido per il quinquennio 1972-1976, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con parte della spesa autorizzata con l'art. 10, primo comma, della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17.