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LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. 8

G.U.R.S. 22 marzo 1975, n. 12

Nuove norme sull'appalto di opere pubbliche e per l'acceleramento della spesa.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1993 e annotato al 29/11/2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' abrogata la legge regionale 18 luglio 1961, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

Nell'ambito della Regione Siciliana si applica la legge 2 febbraio 1973, n. 14, concernente norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata, con le aggiunte e le modificazioni risultanti dagli articoli che seguono.

Art. 2

La pubblicazione dell'avviso della gara, qualunque sia l'importo dell'opera da appaltare, deve essere effettuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, esclusivamente nella Gazzetta ufficiale della Regione, oltre che nell'albo dell'ente appaltante.

Le schede segrete, previste dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dall'art. 3 della presente legge, sono compilate dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente appaltante o, in mancanza di questi, dai capi degli uffici tecnici regionali, provinciali o del Genio civile all'uopo delegati dal capo dell'ente appaltante.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

E' abrogato l'art. 18 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

I depositi cauzionali provvisori saranno effettuati secondo le norme previste dall'art. 2 del capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Il legale rappresentante dell'ente appaltante è tenuto ad allegare al progetto dell'opera da appaltarsi per cottimo fiduciario apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'opera medesima non costituisce stralcio o lotto di altra opera.

Art. 3

Fino al 30 giugno 1977 possono essere indetti appalti anche in aumento fin dalla prima gara. (1)

L'Amministrazione che finanzia le opere, nell'autorizzare la gara in aumento, procede contestualmente all'impegno provvisorio della maggiore spesa presunta, che sarà resa nota negli avvisi di gara.

L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta, che non potrà superare l'impegno di spesa di cui al comma precedente.

L'appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta, anche se unica.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle gare in aumento è istituito apposito capitolo di spesa nelle rubriche di bilancio delle Amministrazioni regionali.

(1)

Termine prorogato fino al 31 dicembre 1977 dall'art. 2 della L.R. 60/77.

Art. 4

Nell'ambito della Regione Siciliana si applica il secondo comma dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, numero 8.

Art. 5

(modificato dall'art. 30 della L.R. 35/78)

L'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, è sostituito dal seguente: (1)

"Le variazioni di cui all'articolo precedente sono determinate bimestralmente dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici sentita una commissione composta da:

a) l'Assessore regionale per i lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato;

b) il direttore regionale dei lavori pubblici;

c) l'ispettore tecnico dei lavori pubblici;

d) l'ispettore regionale tecnico;

e) tre dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici;

f) un dirigente amministrativo in servizio presso lo stesso Assessorato;

g) due rappresentanti delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;

h) tre rappresentanti delle associazioni delle società cooperative;

i) tre rappresentanti, in ragione di uno per ciascuna, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili.

La Commissione è costituita con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e dura in carica quattro anni.

Le variazioni sono determinate nel modo seguente:

- per la mano d'opera, in base ai dati rilevati presso l'Ufficio regionale del lavoro, o presso gli uffici provinciali del lavoro;

- per i materiali ed i trasporti, in base ai rilevamenti da eseguirsi presso pubbliche amministrazioni, presso enti e commissioni preposti all'accertamento dei prezzi elementari o in base a dati direttamente accertati o acquisiti.

Le tabelle contenenti le variazioni di cui sopra sono approvate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e quindi pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana".

(1)

Vedi l'art. 5 della L.R. 22/64 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 6

L'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, modificato con l'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è sostituito dal seguente:

"All'onere derivante dall'applicazione della presente legge le Amministrazioni di cui all'art. 1 provvedono includendo di volta in volta nei progetti delle opere, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, l'aliquota dal 5 al 20 per cento calcolata sull'importo dei lavori a base di appalto e delle forniture ed opere scorporate".

Art. 7

Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Per la corresponsione dei compensi revisionali può essere utilizzata, senza necessità di provvedimenti specifici, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori finchè non si provveda all'integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi stessi.

Salvi i provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di spesa, gli acconti revisionali sono corrisposti con le stesse procedure previste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con esclusione di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli sono esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo revisionale.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione, limitatamente alla parte dei lavori che saranno eseguiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(abrogato dall'art. 23, comma 10, della L.R. 21/85, abrogazione riconfermata dall'art. 54, comma 15, della L.R. 10/93)

Art. 9

Per i contratti di appalto di opere pubbliche, che saranno aggiudicate dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1977, nell'ambito della Regione Siciliana si applicano le norme previste dal decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici.

La concessione dell'anticipazione è deliberata dal competente organo dell'ente appaltante.

Metà dell'anticipazione concessa viene erogata solo dopo l'inizio effettivo dei lavori e l'avvenuta emissione del primo stato di avanzamento.

Per i contratti di appalto aggiudicati precedentemente alla data indicata nel precedente primo comma e limitatamente ai lavori da eseguirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione è concessa nella misura del 30 per cento del prezzo contrattuale residuo.

Qualora i lavori non siano stati iniziati, metà dell'anticipazione di cui al comma precedente viene erogata solo dopo l'inizio effettivo dei lavori e l'emissione del primo stato di avanzamento.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di cottimo.

Le condizioni generali di fidejussione sono concordate tra l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e gli istituti di credito ammessi a prestare fidejussioni medesime e vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 10

(modificato dall'art. 19 della L.R. 35/78) (1)

Le categorie di iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, sono sostituite da quelle previste dal terzo comma dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche e integrazioni.

Le iscrizioni nell'albo effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono automaticamente aggiornate in conformità alla seguente tabella:

- da lire 250 milioni a lire 500 milioni;

- da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni;

- da lire 2.500 milioni a lire 4.000 milioni;

- da lire 5.000 milioni a lire 6.000 milioni;

- da oltre lire 5.000 milioni a oltre lire 6.000 milioni.

Le specializzazioni di cui all'art. 8 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, sono sostituite da quelle contenute nella legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'istituzione dello Albo nazionale dei costruttori.

Le imprese che intendono essere iscritte in categorie o specializzazioni diverse da quelle alle quali appartengono devono presentare istanza all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Nelle more della iscrizione nelle nuove categorie, le imprese attualmente iscritte nell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche per le categorie di importo superiore a lire 500 milioni sono abilitate a partecipare ad appalti per importo illimitato per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori possono ottenere, a domanda previa esibizione del certificato rilasciato dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, la iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori per le stesse categorie e per le stesse specializzazioni di iscrizione all'Albo nazionale.

Art. 11

(modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 101/77)

L'art. 22 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, è così modificato: (1)

"La Commissione è costituita dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, che la presiede, e da 15 membri scelti come segue:

a) il direttore regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che svolge le funzioni di vice presidente;

b) l'Ispettore regionale tecnico in servizio presso l'Ispettorato regionale tecnico;

c) due, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici tra i dirigenti ed assistenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica in servizio presso lo Ispettorato regionale tecnico con almeno 5 anni di servizio nella qualifica;

d) due, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici tra i dirigenti amministrativi in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici con almeno 5 anni di servizio nella qualifica;

e) un dirigente tecnico, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con almeno 5 anni di servizio nella qualifica;

f) un funzionario, dal Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia;

g) due, dalle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazioni a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;

h) tre, in ragione di uno per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti nazionali di lavoro nel settore delle costruzioni edili;

i) tre, dalle associazioni rappresentative delle società cooperative.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, estraneo alla Commissione".

Art. 12

(1)

La Commissione di cui al precedente articolo dovrà, entro 18 mesi dal suo insediamento, procedere alla revisione dell'Albo regionale degli appaltatori mediante accertamento della sussistenza, per ciascuno di essi, dei prescritti requisiti.

(1)

Con l'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85 è stata abrogata la L.R. 7/53 ed è stato abolito l'albo regionale degli appaltatori.

Art. 13

E' abolita la riduzione del 20 per cento sulla retribuzione dei collaudatori delle opere regionali, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14

I collaudatori debbono accertare l'avvenuto pagamento dei relativi contributi a favore della Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.

Art. 15

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è aggiunta la seguente lettera:

"l) un esperto in ingegneria geotecnica designato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su una terna di nomi segnalata dai consigli delle facoltà di ingegneria delle Università siciliane".

Art. 16

L'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, è così modificato:

"Il parere tecnico per le opere di importo fino a lire 150 milioni è espresso dal capo dell'ufficio tecnico comunale, anche se geometra, e, in mancanza, dall'ingegnere capo del Genio civile o dall'ingegnere capo della provincia.

Per le opere di importo superiore a lire 150 milioni e fino a lire 300 milioni il parere tecnico è espresso dallo ingegnere capo del Genio civile o dall'ingegnere capo della provincia".

Art. 17

Le funzioni consultive e le competenze di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, sono esercitate, secondo le rispettive norme sull'esercizio professionale, dai dirigenti tecnici e dagli assistenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica assegnati all'Ispettorato regionale tecnico.

Art. 18

Nel primo anno di applicazione della presente legge i rappresentanti previsti dalla lett. i del precedente articolo 11 sono elevati a tre.

Art. 19

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 marzo 1975.

BONFIGLIO