
LEGGE REGIONALE 3 marzo 1972, n. 6
G.U.R.S. 4 marzo 1972, n. 9
Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 50/1974 e annotato al 28/12/1974)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione promuove ed autorizza l'istituzione di corsi di formazione professionale riservati ai lavoratori disoccupati di tutti i settori nei comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968, compresi nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, nonchè in quelli colpiti dal terremoto dell'ottobre-novembre 1967, compresi nelle province di Enna e Messina, di cui all'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1.
L'ammissione ai corsi previsti nel comma precedente è regolata dalle norme contenute nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e nella legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52.
I corsi previsti nel precedente art. 1 avranno la durata massima di 100 giorni e sono affidati ad enti a carattere nazionale o regionale che abbiano personalità giuridica o a quegli enti che siano stati riconosciuti idonei dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi compresi quelli già costituiti dalle Confederazioni nazionali sindacali, nonchè agli altri enti che si prefiggano finalità di formazione professionale e che risultino idonei per organizzazione, impianti e per mezzi di cui dispongono.
Ai lavoratori avviati ai predetti corsi è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno giornaliero di lire 2000, aumentato di lire 200 per coloro che non godono di indennità o sussidio di disoccupazione, più lire 100 per il coniuge e per ogni figlio o genitore a carico.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) per assicurare l'assistenza malattia, per la durata dei corsi previsti dall'art. 1 della presente legge, in favore dei lavoratori e dei familiari a loro carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industria.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad integrare il trattamento economico dei lavoratori avviati ai corsi che saranno istituiti dal Ministero del lavoro nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, fino alla concorrenza del trattamento economico previsto dal precedente art. 3.
Al personale di direzione ed insegnante è attribuito il seguente trattamento economico:
direttore: lire 40.000 mensili;
segretario: lire 25.000 mensili;
insegnante: lire 1250 per ogni ora e per 2 ore giornaliere;
istruttore: lire 1000 per ogni ora e per 4 ore giornaliere.
(sostituito dall'art. 15 della L.R. 50/74)
Sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese per i relativi oneri previdenziali, assicurativi e contrattuali e per quelli assistenziali derivanti dal secondo comma del precedente art. 3, nonchè le spese di carattere generale e per i consumi previsti dalla circolare n. 5 dell'8 luglio 1970 del Ministero del lavoro.
Le spese di cui sopra non devono superare globalmente la misura massima del 30 per cento delle spese preventivate per il trattamento economico riservato ai lavoratori.
Per le finalità indicate negli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.
Per le finalità previste dall'art. 29 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, nei comuni indicati nell'art. 1 della presente legge e nell'art. 44-ter della legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 850 milioni.
Il fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati è autorizzato a destinare la somma di lire 150 milioni per le finalità previste dal precedente comma, utilizzando parte dell'assegnazione dei fondi di cui all'art. 16 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 28.
Le somme previste dagli articoli 7, 8 e 12 della presente legge sono destinate nella misura del 35 per cento alla provincia di Trapani, del 30 per cento alla provincia di Agrigento, del 20 per cento alla provincia di Palermo, del 10 per cento alla provincia di Messina, del 5 per cento alla provincia di Enna.
Gli stanziamenti previsti dal precedente art. 7 e dal primo comma dell'art. 8 saranno versati al fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
(sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 50/74)
Le somme stanziate a favore degli enti di cui all'art. 2 per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati saranno accreditate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali ne disporranno l'erogazione agli enti stessi coi seguenti criteri:
- 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;
- 40 per cento su dichiarazione dell'ente, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;
- 10 per cento su dichiarazione dell'ente, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico delle precedenti erogazioni, a chiusura dei corsi.
La rendicontazione definitiva dovrà essere presentata dagli enti gestori all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi.(1)
Per effetto dell'art. 16, comma 2, della L.R. 50/74, il termine previsto dall'articolo annotato va osservato anche per la presentazione dei rendiconti dei corsi già chiusi prima dell'entrata in vigore della stessa L.R. 50/74.
A carico dell'Amministrazione regionale sono altresì istituiti nei comuni terremotati di cui all'art. 1 della presente legge, sotto la direzione e la vigilanza dei comuni medesimi, corsi semestrali di qualificazione e riqualificazione professionale per la formazione dei lavoratori nel settore della edilizia.
I partecipanti a ciascun corso non potranno superare le 30 unità. Ad essi spetterà soltanto un'indennità straordinaria giornaliera di lire 2000 per la frequenza. L'orario giornaliero dei corsi non può essere inferiore a quattro ore.
Al personale di direzione ed insegnante è attribuito il trattamento economico stabilito dallo art. 5 della presente legge.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.
Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, il personale tecnico previsto dall'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, assunto nella forma del contratto privato dai comuni indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, è mantenuto in servizio, nel rispetto delle unità numeriche stabilite nel citato art. 27, fino al termine improrogabile del 31 dicembre 1974, con le modalità, precisazioni e prescrizioni già indicate dall'Assessore per gli enti locali.
I posti comunque disponibili previsti dal citato art. 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono coperti mediante assunzione, con precedenza per il personale già licenziato per esaurimento di fondi.
Il trattamento economico spettante ai predetti tecnici rimane stabilito nella misura già fissata con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali fino al 31 dicembre 1971.
A partire dal 1° gennaio 1972 il trattamento economico suddetto è equiparato allo stipendio iniziale dei tecnici degli uffici tecnici comunali dei rispettivi comuni, oltre all'indennità integrativa speciale ed all'aggiunta di famiglia.
La relativa spesa è a carico del bilancio della Regione.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, di cui lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1972, lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1973, lire 200 milioni nello esercizio finanziario 1974.
In favore dei tecnici di cui all'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, il limite di età previsto per la partecipazione ai concorsi pubblici negli enti locali della Sicilia e nell'Amministrazione regionale è elevato di tanti anni quanti sono quelli trascorsi in servizio presso i comuni terremotati.
Il servizio prestato nei comuni terremotati costituisce titolo preferenziale per i concorsi pubblici banditi dagli enti locali siciliani e dalla Regione.
E' in facoltà dell'Assessore regionale per gli enti locali autorizzare, a richiesta motivata dei comuni interessati, l'assunzione di geometri in sostituzione di ingegneri, limitatamente alle unità numeriche di personale di cui al precedente art. 13.
Per la copertura del maggior onere sostenuto nell'anno 1971 in dipendenza del pagamento di rette di ricovero, assunte ai sensi delle leggi regionali 27 dicembre 1958, n. 28, e 8 gennaio 1960, n. 2, nei confronti di minori, vecchi e inabili, appartenenti a nuclei familiari domiciliati nei comuni di cui agli articoli 1 e 44-ter del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata la spesa di lire 110 milioni che sarà iscritta in aumento sullo stanziamento del cap. n. 13714 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1972.
L'autorizzazione di spesa per le finalità dell'art. 15 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di lire 110 milioni.
Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 14 della predetta legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, i fondi stanziati con l'art. 11 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 28, possono essere utilizzati per l'accoglimento di domande fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le provvidenze previste dall'art. 19 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e dall'art. 23 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono prorogate per l'anno 1970.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 360 milioni.
Per le finalità dell'art. 26 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.
I piani particolareggiati dei comuni inclusi nei comprensori urbanistici di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive modificazioni, possono essere approvati anche se i piani comprensoriali risultino solamente adottati.
Nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento le previsioni urbanistiche dei piani particolareggiati deliberati dai consigli comunali e non coincidenti con quelli dei piani comprensoriali di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, costituiscono, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano comprensoriale, ove le stesse non siano in contrasto con le norme del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.
La delibera di variante prevista nel precedente comma viene approvata con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico.
Le provvidenze stabilite dalle leggi regionali 6 agosto 1968, n. 24 e 2 luglio 1969, n. 21, sono prorogate, per gli anni 1970, 1971 e 1972 in favore degli agenti della riscossione di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice in provincia di Agrigento; Camporeale, Contessa Entellina, Grisì e Roccamena in provincia di Palermo; Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa e Vita in provincia di Trapani.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 450 milioni.
Con le modalità e per gli scopi stabiliti nell'articolo 18 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, può essere concessa ai coltivatori diretti, piccoli proprietari, affittuari, enfiteuti ed assegnatari residenti nei comuni indicati nell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, una sovvenzione non superiore a lire 400 mila.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.
L'importo dei prestiti previsti dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, richiesti fino al 31 dicembre 1973 dai piccoli commercianti che godono dell'assistenza malattia ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è elevato a lire 2 milioni.
L'onere a carico degli interessati rimane stabilito nella misura dell'1,50 per cento.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni. (1)
Con le modalità stabilite nell'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, a favore degli artigiani dei comuni indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, che richiedono prestiti, fino al 31 dicembre 1973, agli istituti di credito, per un importo non superiore a lire 2 milioni, è concesso, a carico della Regione, un concorso negli interessi nella misura necessaria a ridurre l'onere, a carico degli interessati, all'1,50 per cento comprensivo di ogni spesa.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni. (1)
A favore degli artigiani titolari o coadiuvatori e degli esercenti attività commerciali titolari o collaboratori, che godono dell'assistenza malattia ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397, residenti nei comuni previsti dall'art. 1 della presente legge, che non hanno potuto usufruire dello esonero dal pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali stabiliti dalla legislazione nazionale perchè decorsi i termini di richiesta, sono concessi contributi corrispondenti alle somme pagate dal 1968 al 31 dicembre 1971.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
E' istituito un fondo di lire 800 milioni destinato all'assistenza degli alunni residenti nei comuni previsti dall'art. 1 della presente legge ed in particolare per provvedere alle spese di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori per la frequenza scolastica fuori comune o in frazione diversa dello stesso comune e per provvedere altresì alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo.
Per i fini indicati nel comma precedente le baraccopoli sono considerate frazioni.
All'inizio dell'anno scolastico, e per il 1972 alla entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento indicato nel primo comma del presente articolo in misura proporzionale al numero degli alunni aventi diritto.
Le somme così ripartite sono accreditate ai provveditori agli studi competenti per territorio, i quali provvedono ad utilizzarle tramite le direzioni dei circoli didattici e, per le scuole di secondo grado, tramite le casse scolastiche dei singoli istituti.
I provveditori agli studi presenteranno all'Assessorato regionale della pubblica istruzione rendiconti semestrali di spesa.
Lo stanziamento di lire 800 milioni previsto dal primo comma del presente articolo graverà quanto a lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1972 e quanto a lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1973.
Le residue somme disponibili alla fine degli esercizi finanziari sopra specificati saranno utilizzate in quelli successivi per le medesime finalità.
All'onere di lire 4580 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte:
quanto a lire 3125 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 1971, utilizzabili a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;
quanto a lire 1455 milioni utilizzando, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 1970.
In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 e quello per l'anno 1971, sono rispettivamente modificati come appresso:
a) elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1970:
SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. 20911 - "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso"
Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire Partite che si eliminano: Provvedimenti per opere ed attrezzature per i porti turistici (in meno) 250 Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'IRFIS (in meno) 815 Partita che si riduce: Provvedimenti per la formazione professionale dei lavoratori (in meno) 390 Partita che si aggiunge: Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate 1455
b) elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1971:
SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. 20911 - "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso"
Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire Partita che si riduce: Provvedimenti per l'urbanistica e l'edilizia (in meno) 3125 Partita che si aggiunge: Modifiche, integrazioni ed aggiunte alle provvidenze previste in favore delle zone terremotate 3125Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ricadenti nell'anno 1973 per lire 1700 milioni e nell'anno 1974 per lire 200 milioni, si provvede con il maggior gettito dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.