
LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1972, n. 3
G.U.R.S. 12 febbraio 1972, n. 6
Assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 43/1977 e annotato al 15/12/1973)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(sostituito dall'art. 13 della L.R. 43/77)
L'assistenza farmaceutica, in forma diretta o indiretta, è estesa, nel territorio della Regione Siciliana, ai coltivatori diretti titolari e coadiuvanti, ai pensionati coltivatori diretti e ai rispettivi familiari a carico. (1)
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 48/73, le provvidenze previste dalla presente legge, sono prorogate sino a quando non verranno emanate analoghe provvidenze in campo nazionale.
Per assicurare l'assistenza farmaceutica prevista nel precedente articolo, l'amministrazione regionale si avvale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).
Restano fermi i criteri, le modalità di erogazione, nonchè i controlli adottati al riguardo dal predetto Istituto a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Hanno diritto all'assistenza farmaceutica i coltivatori diretti titolari, coadiuvanti e i familiari a carico iscritti negli appositi elenchi degli uffici provinciali dei contributi unificati e i pensionati coltivatori diretti che, come tali, fruiscono di pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e i loro familiari a carico.
Le casse mutue provinciali dei coltivatori diretti provvedono a comunicare all'I.N.A.M. i nominativi delle persone che risultano in possesso delle qualifiche indicate nel comma precedente.
Hanno diritto all'assistenza prevista dalla presente legge anche coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del presente articolo, sono in attesa di essere compresi negli elenchi degli uffici provinciali del contributi unificati o di essere ammessi a fruire della pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, accertate le condizioni indicate nel comma precedente, provvedono a comunicare all'I.N.A.M. anche i loro nominativi.
Gli aventi diritto fruiscono dell'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge su prescrizione adottata dai medici che prestano la loro opera in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e successive aggiunte e modificazioni.
L'onere complessivo della spesa per l'assistenza farmaceutica è posto a totale carico del bilancio della Regione e viene determinato moltiplicando il costo medio netto, relativo al complesso dei settori, sostenuto dall'I.N.A.M. in Sicilia per ogni assistito per il numero degli assistibili di cui al precedente art. 3.
Il costo medio netto è quello che risulta dal conto consuntivo dell'I.N.A.M., approvato dai competenti organi, per l'anno al quale l'assistenza si riferisce.
Nessun'altra spesa è ammessa oltre a quella effettivamente sostenuta dall'I.N.A.M. per il pagamento dei medicinali.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 4/73)
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'I.N.A.M. acconti trimestrali sugli importi dovuti, a norma del precedente art. 5, per il complesso dei settori.
L'ammontare di detti acconti non può superare l'80 per cento del costo quale risulta dal prodotto tra costo medio netto, relativo al complesso dei settori, sostenuto dall'I.N.A.M. in Sicilia per ogni assistito, e il 25 per cento del numero degli assistibili a norma dell'art. 3.
Per la determinazione dell'ammontare degli acconti previsti nel precedente comma il costo medio netto è quello che risulta dall'ultimo conto consuntivo regolarmente approvato.
La liquidazione finale sarà operata annualmente a chiusura dell'esercizio finanziario.
Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 1972 e sino a quando non saranno emanate apposite provvidenze in materia da parte dello Stato.
In ogni caso l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge avrà termine il 31 dicembre 1973.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.800 milioni per l'anno 1972 e di L. 3.600 milioni per l'anno 1973.
All'onere ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.
In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1971 è modificato come appresso:
Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri, etc.
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Importi dell'onere (in milioni di lire) Partita che si riduce: Provvedimenti per l'urbanistica e l'edilizia (in meno) 1.800,- Partita che si aggiunge: Assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti 1.800,-
All'onere ricadente nell'anno finanziario 1973 si farà fronte utilizzando il maggiore gettito dell'imposta di ricchezza mobile.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.All'onere ricadente nell'anno finanziario 1973 si farà fronte utilizzando il maggiore gettito dell'imposta di ricchezza mobile.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.