
LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 67
G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36
Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/2024 e con annotazione alla data 2 aprile 2024)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Caratteri e finalità
La scuola materna regionale, ad integrazione di quella statale, persegue fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza, di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, organizzando ed indirizzando le attività del bambino allo scopo di avviarlo ad acquisire:
a) lo sviluppo ed il controllo delle capacità corporee in modo da consentire una adeguata attività motoria ed una chiara, per quanto iniziale, consapevolezza delle varie funzioni;
b) la capacità di esprimersi e di comunicare;
c) l'equilibrio psicofisico ed un corretto rapporto interpersonale che lo avvii ad una socializzazione attiva;
d) gli aspetti iniziali della capacità logico-matematica.
Orientamenti dell'attività educativa
Nella scuola materna regionale gli orientamenti educativi si conformano a quelli della scuola materna statale.
Sezioni
(modificato dall'art. 1 della L.R. 15/90)
La scuola materna regionale accoglie gratuitamente bambini da tre a sei anni ed è articolata in tre sezioni, corrispondenti all'età dei bambini che la frequentano. Eccezionalmente sono consentite sezioni con bambini di età diversa e scuole costituite da una sola sezione.
Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di venticinque bambini ed un numero minimo di tredici bambini, ridotti, rispettivamente a venti e a dieci per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.
Orario
(sostituito dall'art. 2 della L.R. 15/90)
1. L'orario giornaliero delle sezioni regionali è quello stabilito per le scuole materne statali.
2. Alle sezioni nelle quali il competente provveditore agli studi, in relazione ad accertate esigenze, abbia accordato la riduzione di funzionamento al solo turno antimeridiano, saranno assegnati un solo insegnante ed un solo assistente.
3. L'orario di servizio del personale assistente è quello previsto per il personale della ex carriera esecutiva delle amministrazioni statali.
4. Gli assistenti della scuola materna regionale espletano esclusivamente le mansioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e successive modificazioni.
Organi collegiali
(sostituito dall'art. 3 della L.R. 15/90)
1. Gli organi collegiali costituiti per le scuole materne statali e il relativo personale, previsti dagli articoli 5, 6, 8, 13, 14, 15, 30, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni operano anche per le scuole materne regionali e il relativo personale.
2. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le scuole materne regionali e il relativo personale gli organi di cui al comma 1 sono integrati nel modo seguente:
a) il consiglio di circolo è integrato da due insegnanti, due assistenti e due genitori di alunni delle scuole materne regionali eletti dalle rispettive categorie;
b) il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è integrato da due insegnanti eletti dal personale della scuola materna regionale;
c) il consiglio scolastico provinciale è integrato da un insegnante ed un assistente di scuola materna regionale eletti dalle rispettive categorie;
d) il consiglio di disciplina per il personale insegnante della scuola materna statale è integrato dall'insegnante di scuola materna regionale di cui alla lettera c.
3. Ogni triennio presso ciascun provveditorato è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina per gli assistenti di scuola materna regionale.
4. La commissione di disciplina è presieduta da un direttore didattico ed è composta da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale e dall'assistente di scuola materna regionale di cui alla lettera c del comma 2.
5. Per il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e successive modificazioni.
Consigli provinciali
(soppresso e ricompreso nel precedente art. 5, per effetto dell'art. 3 della L.R. 15/90)
Consigli di disciplina
(soppresso e ricompreso nel precedente art. 5, per effetto dell'art. 3 della L.R. 15/90)
Norme comuni
(soppresso e ricompreso nel precedente art. 5, per effetto dell'art. 3 della L.R. 15/90)
Organico
(sostituito dall'art. 4 della L.R. 15/90 e modificato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 6/2000)
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, con proprio decreto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ridetermina, nell'ambito del numero complessivo degli insegnanti di ruolo, l'organico delle sezioni di scuole materne regionali funzionanti nel territorio della Regione.
2. Il personale perdente posto sarà utilizzato prioritariamente per il disimpegno di attività didattiche, ivi comprese le eventuali supplenze nel circolo di appartenenza o nell'ambito del comune sede di servizio, e successivamente mediante il trasferimento d'ufficio nell'ambito della provincia, secondo le norme sulla mobilità del personale statale.
3. Perdurando l'esigenza, ciascuna sezione potrà funzionare anche con la presenza del solo insegnante.
4. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono, a loro richiesta, essere assegnati come insegnanti di sostegno presso le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.
Ruolo (1)
(integrato dagli artt. 1 e 3 della L.R. 85/75)
E' istituito, con decorrenza 1° settembre 1975, un ruolo speciale ad esaurimento del personale insegnante e delle assistenti delle scuole materne istituite con la presente legge.
Le insegnanti e le bambinaie incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-75 nelle sezioni finanziate ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate in ruolo a domanda, a decorrere dal 1° settembre 1975, ed inquadrate rispettivamente nel ruolo delle insegnanti e delle assistenti.
Vengono, altresì, nominate in ruolo, a domanda, subordinatamente alle disponibilità di posti al 1° settembre 1975, le insegnanti e bambinaie con almeno 10 anni scolastici consecutivi di servizio nelle predette sezioni.
Le insegnanti e le assistenti dovranno superare, prima dell'inquadramento, corsi separati della durata ririspettivamente di sessanta e trenta giorni analoghi a quelli previsti dalla legge 19 luglio 1974, n. 349.
Tali corsi saranno organizzati dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione in sedi provinciali o interprovinciali.
Sono esonerate dal corso le insegnanti e le assistenti, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-1975 ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, collocate a riposo con decorrenza 1° ottobre 1975 ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477.
Per le nomine in ruolo previste dalla presente legge è consentita la deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dal periodo di prova.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.
Vedi Decr. Ass. Pubbl. Istruzione 06/10/75: "Modalità per il corso e l'inquadramento in ruolo delle insegnanti della scuola materna regionale, previsti dall'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67."
Vedi Decr. Ass. Pubbl. Istruzione 23/10/75: "Modalità per il corso e l'inquadramento in ruolo delle assistenti della scuola materna regionale, previsti dall'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67."
Vedi Decr. Ass. Pubbl. Istruzione 13/01/76: "Integrazioni, in applicazione della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 85, dei DD.AA. 6 ottobre 1975 e 23 ottobre 1975, concernenti le modalità per il corso e l'inquadramento in ruolo "rispettivamente" delle insegnanti e delle assistenti della scuola materna regionale."
Vedansi artt. 9, 10 e 11 della L.R. 15/90.
Riconoscimento servizi
Al personale insegnante ed alle assistenti immessi in ruolo il servizio prestato presso le scuole materne regionali e presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici, con la stessa qualifica, è riconosciuto, a domanda, come servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni.
Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato, in aggiunta a quello di cui al precedente comma, agli stessi effetti nella misura di due terzi ed ai soli fini economici per il restante terzo.
Stato giuridico ed economico
Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale, il trattamento economico, il collocamento a riposo, il calendario scolastico, i diritti ed i doveri, i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, i congedi, le aspettative, la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, si applicano le vigenti disposizioni del corrispondente personale statale.
Trattamento di quiescenza,
previdenza ed assistenza
Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale di cui alla presente legge, è regolato dalle norme vigenti per il personale della Regione, con riferimento all'ammontare del trattamento economico indicato nel precedente art. 12.
Il trattamento di quiescenza e previdenza e l'indennità di buonuscita vengono erogati dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, mediante l'istituzione di apposita gestione separata.
Riconoscimento di servizi ai fini
della quiescenza
Tutti i servizi non di ruolo prestati anteriormente all'inquadramento alle dipendenze dello Stato, degli enti locali, degli enti parastatali e di diritto pubblico, con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi o integrativi di essa, sono computati a domanda ai fini della quiescenza.
L'I.N.P.S. verserà al Fondo di quiescenza i contributi riscossi compresi quelli a carico delle interessate, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo di cui al comma precedente.
Nulla è dovuto dal personale.
I servizi prestati in qualità d'incaricata o supplente nelle scuole sono computabili per il periodo retribuito.
La Regione verserà al Fondo di quiescenza nell'anno finanziario 1976 un contributo straordinario di lire 500 milioni.
Supplenze (1)
(sostituito dall'art. 12 della L.R. 15/90)
1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, il conferimento delle supplenze temporanee e limitate alla figura dell'insegnante è disciplinato dalla normativa vigente per la scuola materna statale.
2. Ogni biennio l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con propria ordinanza da emanarsi sulla base della legislazione statale vigente, ove compatibile, determina le modalità per la compilazione delle graduatorie di circolo per il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti.
3. Non saranno più conferite supplenze annuali per gli insegnanti e supplenze annuali e temporanee per gli assistenti.
Per le supplenze temporanee a posti di insegnante nella scuola dell'infanzia regionale per il biennio 2007/2008 - 2008/2009 si rimanda all'Ord. Ass. BB.CC. 20 dicembre 2007.
Personale delle scuole materne regionali
(modificato dall'art. 4 della L.R. 85/75, dall'art. 13 della L.R. 15/90, dall'art. 115, comma 1, della L.R. 3/2024 e sostituito dall'art. 19, comma 2, della L.R. 6/2024) (1) (2)
1. Il personale del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali è amministrato, agli effetti giuridici ed economici, dal dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.
2. Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza del Fondo Pensioni Sicilia.
3. Il Ragioniere generale è autorizzato al trasferimento dei capitoli di spesa 372004, 372005, 37206 e 373002 al dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.
Si ritiene di numerare i commi del presente articolo a seguito della sostituzione del comma 2 numerato, operata dall'art. 115, comma 1, della L.R. 3/2024.
L'art. 115, comma 1, della L.R. 3/2024, di modifica del presente, è stato successivamente abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 6/2024.
Locali
(sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 15/90 e abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 6/2000, nel testo sostituito dall'art. 56, comma 35, della L.R. 6/2001)
Assistenza agli alunni
(modificato dall'art. 7 della L.R. 15/90 e dall'art. 63, comma 6, della L.R. 23/2002)
---------------------- (comma abrogato) (1)
All'assicurazione contro gli infortuni provvedono le istituzioni scolastiche attraverso apposita convenzione da stipulare con istituti di assicurazione.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 15/90.
Autorizzazione di spesa
Per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale insegnante e non insegnante del ruolo speciale ad esaurimento delle scuole materne di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata per il periodo 1 settembre - 31 dicembre 1975 la spesa di lire 1.600 milioni.
Abrogazione di norme
Sono abrogate le norme di leggi regionali in difformità e in contrasto con la presente legge.
Norme di esecuzione
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà ad emanare apposite norme di esecuzione.
Copertura finanziaria
All'onere di lire 2.375 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si provvede: quanto a lire 1.729 milioni mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 17302 e 17304 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso rispettivamente per lire 1.726 milioni e lire 3 milioni; quanto a lire 646 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.
All'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutato in lire 6.903 milioni, si provvede: quanto a lire 5.203 milioni con le disponibilità derivanti, in dipendenza dell'applicazione della presente legge, dalla cessazione delle spese autorizzate per le finalità dei capitoli 17302 e 17304 del bilancio della Regione; quanto a lire 1.200 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione delle spese autorizzate con l'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1965, n. 40, e con l'art. 50 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50; quanto a lire 500 milioni con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.