
LEGGE REGIONALE 1° agosto 1990, n. 15
G.U.R.S. 4 agosto 1990, n. 37
Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 3/2024 e con annotazioni alla data 4 agosto 2008)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Frequenza delle sezioni
1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:
"Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di venticinque bambini ed un numero minimo di tredici bambini, ridotti, rispettivamente a venti e a dieci per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps".
Orario
1. L'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Orario) - 1. L'orario giornaliero delle sezioni regionali è quello stabilito per le scuole materne statali.
2. Alle sezioni nelle quali il competente provveditore agli studi, in relazione ad accertate esigenze, abbia accordato la riduzione di funzionamento al solo turno antimeridiano, saranno assegnati un solo insegnante ed un solo assistente.
3. L'orario di servizio del personale assistente è quello previsto per il personale della ex carriera esecutiva delle amministrazioni statali.
4. Gli assistenti della scuola materna regionale espletano esclusivamente le mansioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e successive modificazioni".
Organi collegiali
1. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, sono sostituiti dal seguente:
"Art. 5. (Organi collegiali) - 1. Gli organi collegiali costituiti per le scuole materne statali e il relativo personale, previsti dagli articoli 5, 6, 8, 13, 14, 15, 30, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni operano anche per le scuole materne regionali e il relativo personale.
2. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le scuole materne regionali e il relativo personale gli organi di cui al comma 1 sono integrati nel modo seguente:
a) il consiglio di circolo è integrato da due insegnanti, due assistenti e due genitori di alunni delle scuole materne regionali eletti dalle rispettive categorie;
b) il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è integrato da due insegnanti eletti dal personale della scuola materna regionale;
c) il consiglio scolastico provinciale è integrato da un insegnante ed un assistente di scuola materna regionale eletti dalle rispettive categorie;
d) il consiglio di disciplina per il personale insegnante della scuola materna statale è integrato dall'insegnante di scuola materna regionale di cui alla lettera c.
3. Ogni triennio presso ciascun provveditorato è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina per gli assistenti di scuola materna regionale.
4. La commissione di disciplina è presieduta da un direttore didattico ed è composta da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale e dall'assistente di scuola materna regionale di cui alla lettera c del comma 2.
5. Per il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e successive modificazioni".
Organico delle sezioni
1. L'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Organico) - 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, con proprio decreto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ridetermina, nell'ambito del numero complessivo degli insegnanti di ruolo, l'organico delle sezioni di scuole materne regionali funzionanti nel territorio della Regione.
2. Il personale perdente posto sarà utilizzato prioritariamente per il disimpegno di attività didattiche, ivi comprese le eventuali supplenze nel circolo di appartenenza o nell'ambito del comune sede di servizio, e successivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53. (1)
3. Perdurando l'esigenza, ciascuna sezione potrà funzionare anche con la presenza del solo insegnante.
4. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono, a loro richiesta, essere assegnati come insegnanti di sostegno presso le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps".
Vedi l'art. 9, comma 2, della L.R. 67/75 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 1, della L.R. 6/2000.
Reperimento e funzionamento dei locali della scuola materna regionale
(modificato dall'art. 17 della L.R. 6/2000, nel testo sostituito dall'art. 56, comma 35, della L.R. 6/2001)
1. L'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente: (1)
"Art. 18. (Locali) - 1. Le scuole materne regionali sono di norma allocate in edifici scolastici nella disponibilità dei comuni.
2. Nel caso in cui il comune non disponga di locali da adibire alla scuola materna regionale, alla stipula del contratto di affitto dei locali necessari provvede direttamente il direttore didattico competente, quale presidente della giunta esecutiva, per delega dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, secondo uno schema tipo di contratto di locazione all'uopo predisposto, previa, certificazione sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali e sulla congruità del canone, rilasciata dagli uffici competenti".
2. ----------------------- (comma abrogato) (2)
3. ----------------------- (comma abrogato) (2)
4. ----------------------- (comma abrogato) (2)
5. ----------------------- (comma abrogato) (2)
6. ----------------------- (comma abrogato) (2)
L'art. 18 della L.R. 67/75 è stato abrogato dall'art. 17 della L.R. 6/2000, nel testo sostituito dall'art. 56, comma 35, della L.R. 6/2001.
Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 6/2000, nel testo sostituito dall'art. 56, comma 35, della L.R. 6/2001.
Assistenza scolastica nella scuola materna regionale
1. Alla scuola materna regionale sono garantiti e forniti tutti i servizi di assistenza scolastica previsti dalla vigente legislazione per la scuola dell'obbligo.
2. Nell'ambito delle funzioni istituzionali-educative e di accertamento della qualità del servizio gli insegnanti e gli assistenti possono consumare una porzione delle vivande distribuite agli alunni in sede di refezione scolastica.
Spese per assistenza agli alunni
1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è abrogato.
2. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:
"Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".
Premi e sussidi alle scuole materne non statali
(modificato dall'art. 57, comma 17, della L.R. 10/99)
1. ------------------- (comma abrogato) (1)
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990, lo stanziamento del capitolo 36704 del bilancio della Regione è fissato annualmente in lire 2.700 milioni.
3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è ripartito con i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. (2)
4. In materia di trattamento economico del personale e in ordine alle gratuità vengono confermate le norme previste dalla legislazione nazionale.
Comma abrogato dall'art. 57, comma 17, della L.R. 10/99.
Vedi i seguenti Decr. Ass. BB.CC.AA.:
- 23 dicembre 2004: "Criteri di riparto di somme iscritte nel bilancio della Regione per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali";
- 6 novembre 2006: "Criteri di riparto delle somme per l'erogazione dei contributi alle scuole materne non statali";
- 31 ottobre 2007: "Criteri di riparto della somma destinata all'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali".
- 4 agosto 2008: "Criteri di riparto della somma destinata all'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali".
Inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale
1. E' nominato nei ruoli ad esaurimento delle scuole materne regionali il sottoelencato personale:
a) il personale non di ruolo confermato in servizio nelle scuole materne regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità fissate dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984, prescindendo dal periodo di prova. Tale personale è aggiunto nel ruolo di cui all'articolo 10, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67;
b) il personale che ha superato i corsi per l'inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, e che a detti corsi sia stato ammesso con riserva per avere prestato servizio di dopo asilo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990;
c) il personale che ha prestato servizio nella scuola materna regionale in qualità di supplente annuale per almeno un anno o 360 giorni effettivi nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1984-85 e 1989-90. L'inquadramento ha luogo con le modalità stabilite dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990. Ai fini del computo di cui alla presente lettera sono considerate utili le astensioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 concernente la tutela delle lavoratrici madri.
2. Il personale interessato dovrà produrre apposita documentata istanza entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, che si iscrive al capitolo 36601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Ulteriore inquadramento di personale nei ruoli della scuola materna regionale
1. Il personale che ha prestato servizio nel periodo 1976-77, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, è inquadrato con le modalità stabilite dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, nei ruoli ad esaurimento delle scuole materne regionali con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990.
2. Resta escluso dalla previsione di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, nonché del comma 1 del presente articolo, il personale inquadrato nei ruoli organici dei comuni ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 200 milioni, che si iscrive al capitolo 36601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Passaggi di qualifica
1. Nella prima applicazione della presente legge, gli assistenti di ruolo, compresi quelli di cui all'articolo 9, forniti del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, sono - a domanda - secondo le modalità e i termini che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilirà con propria ordinanza, inclusi nel ruolo degli insegnanti di cui al primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, previo superamento di un corso della durata di sessanta giorni, in analogia a quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 10.
2. Detti corsi saranno organizzati dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in sede provinciale od interprovinciale.
3. Agli assistenti immessi nel ruolo degli insegnanti vengono riconosciuti, ai fini della carriera, i due terzi del servizio prestato nella qualifica di provenienza se di ruolo, un terzo se non di ruolo.
4. Gli assistenti di cui all'articolo 9 che, avendone i requisiti, chiedono l'immissione nel ruolo degli insegnanti, frequenteranno soltanto il corso previsto per l'inquadramento nella qualifica superiore. Gli assistenti di cui all'articolo 9 lettere a e b avranno la priorità nella scelta della sede rispetto al personale tutto di cui alla lettera c dell'articolo 9.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 250 milioni.
Supplenze (1)
1. L'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Supplenze) - 1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, il conferimento delle supplenze temporanee e limitate alla figura dell'insegnante è disciplinato dalla normativa vigente per la scuola materna statale.
2. Ogni biennio l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con propria ordinanza da emanarsi sulla base della legislazione statale vigente, ove compatibile, determina le modalità per la compilazione delle graduatorie di circolo per il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti.
3. Non saranno più conferite supplenze annuali per gli insegnanti e supplenze annuali e temporanee per gli assistenti".
Per le supplenze temporanee a posti di insegnante nella scuola dell'infanzia regionale per il biennio 2007/2008 - 2008/2009 si rimanda all'Ord. Ass. BB.CC. 20 dicembre 2007.
Amministrazione del personale
1. I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 16. (Amministrazione del personale) - Il personale della scuola materna regionale e delle scuole sussidiarie è amministrato agli effetti giuridici ed economici dal provveditorato agli studi della provincia di appartenenza.
Gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico, economico e di carriera, sono di competenza dei provveditori agli studi e dei direttori didattici, nell'ambito delle rispettive competenze. I relativi provvedimenti, ove soggetti a visto e registrazione, vengono inoltrati alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza della direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza della Presidenza della Regione".
Spese per corsi di inquadramento
1. Per l'espletamento dei corsi previsti dagli articoli 9, 10 e 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.
Cessioni di stipendio - Agevolazioni in materia di trasporti
(abrogato dall'art. 115, comma 2, della L.R. 3/2024)
Personale degli ex patronati scolastici
1. Il personale dei disciolti patronati scolastici, transitato ai comuni in forza della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, dopo che sia stata data attuazione ai servizi di assistenza scolastica, è destinato ad altri servizi di istituto del comune.
2. Il predetto personale è tenuto ad osservare, ovunque presti servizio, l'orario di lavoro settimanale ed a fruire del periodo di ferie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa per il personale amministrativo degli enti locali.
3. Il personale insegnante incaricato dai comuni dell'attività di assistenza scolastica integrativa, di sostegno e socio-educativa, osserva il calendario scolastico delle scuole presso le quali presta servizio, nel rispetto del dettato dell'articolo 49 del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. (1)
4. Nel personale di cui all'articolo 1, comma primo, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, rientrano:
a) coloro che nell'anno scolastico 1978-1979 siano stati incaricati dai patronati o dai comuni del servizio di refezione scolastica o di doposcuola ed abbiano svolto l'attività per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso;
b) coloro che, subentrati a quanti non avevano accettato la nomina, abbiano svolto il servizio di refezione scolastica o di doposcuola fino alla cessazione del servizio stesso.
Per una interpretazione autentica dell'articolo annotato vedi l'art. 7 della L.R. 7/96.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 19, 21, 22, 23, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67; l'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 85; l'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 69; gli articoli 1, secondo, terzo e quarto comma e 2 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 53, nonché le norme di leggi regionali in contrasto con la presente legge.
Finanziamento corsi di aggiornamento
1. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 220 milioni, di cui lire 120 milioni da destinare al pagamento dei corsi di aggiornamento effettuati nel corso dell'anno 1988, e lire 100 milioni da destinare al pagamento dei corsi da effettuarsi nell'anno 1990.
2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in complessive lire 3.770 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. L'onere predetto e quello ricadente negli esercizi successivi, valutato in lire 2.700 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione del progetto 01.02 - Riforma amministrativa centrale e periferica codice - 1021.