
LEGGE REGIONALE 14 maggio 1976, n. 77
G.U.R.S. 15 maggio 1976, n. 28
Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente minerario siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 17/1979 e annotato al 9/5/1984)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979, predisposto dall'EMS ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è approvato come da tabella A e relative note allegate alla presente legge.
Gli obiettivi del piano sono il risanamento, la ristrutturazione ed il potenziamento delle aziende controllate nonchè la realizzazione delle nuove iniziative indicate con la lett. "B" nella tabella A allegata alla presente legge.
L'intervento finanziario della Regione per la prima fase di attuazione del piano è determinato in lire 12.718 milioni da destinare ad incremento del fondo di dotazione dell'Ente.
(modificato dall'art. 10, comma 2, della L.R. 43/78)
L'erogazione della somma di cui al precedente art. 1 è subordinata all'approvazione del programma di attuazione per il 1976.
Detto programma deve contenere per ciascuna società:
- l'indicazione degli investimenti da realizzare nell'anno;
- i livelli di produzione, l'utilizzazione dei dirigenti, impiegati, operai diretti ed indiretti, i costi di gestione e di produzione ed i livelli degli utili o delle perdite.
Il programma deve inoltre contenere, in particolare, indicazioni circa la ristrutturazione degli organici e i relativi provvedimenti da adottare per il personale, compresi l'eventuale ricorso alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed alla legge 20 maggio 1975, n. 164, e la riqualificazione del personale stesso.
Detto programma, per il 1976, dovrà essere presentato dall'Ente entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
---------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 10, comma 2, della L.R. 43/78.
(modificato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 17/79)
Per la verifica delle gestioni delle società del gruppo, l'Ente provvede a controlli budgettari quadrimestrali redigendo all'uopo, su tutti gli aspetti dell'attività gestionale, apposite relazioni.
L'Ente provvede, altresì, attraverso società di primaria importanza nazionale alla certificazione dei bilanci aziendali delle proprie controllate. (1)
Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio dell'Ente a decorrere dall'esercizio 1981. (1)
Per effetto dell'art. 18, commi 2 e 3 , della L.R. 17/79, le disposizioni riportate nel comma annotato si applicano anche nei confronti dell'Azienda asfalti siciliani e si prescinde dall'obbligo della certificazione per i bilanci dell'E.M.S e dell'E.S.P.I. relativi agli esercizi 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.
Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, ciascuna società del gruppo, sulla base di selezione effettuata attraverso società specializzate di primaria importanza nazionale, procede alla nomina del direttore generale, previa deliberazione dell'Ente.
La nomina è subordinata al giudizio di una commissione composta dal presidente dell'Ente, che la presiede, da due membri esterni, esperti nel settore in cui opera la società, nominati dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta delle partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana, e da due membri interni nominati dall'Ente.
Per quanto riguarda i dirigenti, si provvede, secondo le modalità previste dal primo comma, subito dopo la nomina del direttore generale che dovrà formulare un motivato parere sulla proposta di nomina.
Le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, circa il divieto di nuove assunzioni di impiegati ed operai continuano ad applicarsi sino all'approvazione del programma per l'anno 1976 di cui all'art. 2.
Ai dipendenti della CHISADE si applicano gli articoli 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.
Si rimanda all'art. 8 della L.R. 27/84 come mod.: "Ruolo unico ad esaurimento presso l'E.M.S.".
La risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è prorogata al 31 dicembre 1976.
Analogo trattamento viene esteso ai dirigenti della CHISADE.
Si rimanda all'art. 10 della L.R. 27/84: "Personale dismesso ex art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e art. 5 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77".
Gli scostamenti accertati in sede di controlli tra previsioni e risultati, giudicati anomali ed attribuibili a responsabilità degli amministratori delle società collegate, comportano la revoca degli stessi, da adottare con provvedimento motivato da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente.
Gli studi, le ricerche ed i progetti esecutivi previsti per l'attuazione dei programmi devono essere affidati dall'EMS a società di primaria importanza nazionale.
La spesa di lire 100 milioni prevista nella tabella A, anno 1976, è utilizzata per far fronte alle più urgenti esigenze della liquidazione della SOCHIMISI s.p.a., disposta in attuazione della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.
Per le finalità del presente titolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.718 milioni che sarà iscritta:
- quanto a lire 4.218 milioni nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso;
- quanto a lire 8.500 milioni nel bilancio della Regione, di cui lire 3.500 milioni nell'anno finanziario 1977 e lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1978.
All'onere di lire 4.218 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.
All'onere di lire 3.500 milioni e di lire 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione, rispettivamente per gli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato per gli anni medesimi, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
E' approvato, nel testo allegato, il piano di investimenti della s.p.a. SARP comportante un intervento finanziario a carico dell'Ente minerario siciliano di lire 35.750 milioni per concorrere, in ragione della sua partecipazione azionaria, all'aumento del capitale sociale della SARP, necessario per la realizzazione degli impianti previsti per la prima fase di investimenti.
A tal fine l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad adottare le iniziative per il suddetto aumento di capitale.
Per far fronte alle esigenze finanziarie connesse all'attuazione del programma di cui al precedente art. 11, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 9.000 milioni. (1)
Alla stessa finalità è destinata la disponibilità di lire 7.000 milioni esistente presso l'Ente minerario siciliano sui fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 24 maggio 1971, n. 16.
Per l'aumento del fondo di dotazione dell'EMS si rimanda all'art. 5 della L.R. 100/77.
L'Ente minerario siciliano è autorizzato a confermare la fidejussione rilasciata nell'interesse della collegata SARP per l'importo di lire 50.000 milioni a fronte dei finanziamenti previsti nell'allegato piano di investimenti.
All'onere di lire 8.000 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 12 a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, ripartito in due quote uguali ricadenti negli anni finanziari 1976 e 1977, si fa fronte con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980 approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.
All'onere di lire 1.000 milioni previsto dal citato art. 12 a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato per l'anno medesimo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 59/77)
E' istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS) un fondo regionale a gestione separata di lire 15.000 milioni da utilizzare per operazioni finanziarie nei confronti della collegata ISPEA.
Le delibere dell'EMS relative all'utilizzazione del fondo di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta di Governo su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.
Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 1.000 milioni per l'esecuzione di ricerche di sali alcalini nelle zone indiziate della provincia di Caltanissetta. (1)
Per l'incremento del fondo di dotazione da destinare all'esecuzione di opere minerarie relative al permesso di ricerca "Milena", si rimanda all'art. 6 della L.R. 43/78.
Per le finalità del presente titolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni, che sarà iscritta:
- quanto a lire 4.148 milioni e quanto a lire 852 milioni nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale rispettivamente per gli anni finanziari 1976 e 1977;
- quanto a lire 5.000 milioni nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 1977 e 1978 e quanto a lire 1.000 milioni nel bilancio medesimo per l'anno finanziario 1979.
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15 e 16 a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari 1976 e 1977, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18. Agli oneri a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 e successivi si provvede quanto a lire 1.000 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli articoli 10 e 28 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, e quanto a lire 4.000 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 maggio 1976.
BONFIGLIO
Tabella A
(sostituita dalla tabella 2 richiamata dall'art. 7 della L.R. 61/77 allegata alla medesima)
INIZIATIVE PREVISTE NEL PIANO QUADRIENNALE DELL'E.M.S. 1976 - 79
Emsams - Plastionica - Sorim - Elitaliana - Sicilvetro - Chimica Arenella - Sabbie silicee - Sitas - Società canale - Sarcis - Trabia
Intervento finanziario della Regione (in milioni Investimenti fissi: di lire) 1976-77 7.300 1978-79 8.900 Capitale circolante 1976-77 1.800 Costi di attesa: 1976-77 4.900 1978-79 2.300 Totale 25.200
ALLEGATO
SARP - Società per Azioni Situazione al 31 dicembre 1975 Partecipazione azionaria: EMS 65 per cento; S.I.R. 35 per cento. Capitale sociale: 30.000 milioni di lire (versato 20.000 milioni). Unità produttive: stabilimento di Licata - Palma di Montechiaro (in via di realizzazione). Produzione prevista: clorosoda, dicloroetano, cloruro di vinile, manufatti in PVC, etilbenzolo, stirolo, polistirolo, polipropilene, isoprene, polisoprene, benzolo, polietilene, esteri acrilici, poliammidi, isopropanolo. Occupazione al 30 settembre 1975: Operai - Impiegati 5 Dirigenti 1 Totale 6 Proiezione nel quadriennio Partecipazione azionaria: EMS 65 per cento; S.I.R. 35 per cento. Investimenti (prima fase): investimenti fissi, lire 184 miliardi (*); immobilizzazioni, lire 216 miliardi (*). Capitale sociale (prima fase), lire 75.000 milioni. Mezzi di copertura: (milioni di lire) mezzi propri 75.000 contributi in conto capitale 29.100 finanziamenti industriali 94.200 autofinanziamenti 6.100 Totale 1976-79 204.400 Capitale di rischio regionale, a valere sui mezzi propri: (milioni di lire) 1976 11.000 1977 18.250 1978 6.500 1979 - Totale 35.750 Dinamica occupazionale: (unità lavorative) 1975 -1976 6 1977 + 494 1978 + 1.100 1979 - Totale a completamento programma 1.600 (*) Dei quali circa 11,6 miliardi sono coperti dalla rivalutazione degli anticipi versati al fornitore.