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LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. 49

G.U.R.S. 16 luglio 1977, n. 31

Provvedimenti per l'attuazione dei regimi di premi in favore del settore zootecnico.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al servizio di istruttoria e di definizione delle domande di concessione del premio previsto dal regolamento comunitario n. 620 del 1976, nonchè per l'attuazione di analoghe iniziative in applicazione di eventuali futuri regolamenti comunitari, si provvederà a termini della legge regionale 9 agosto 1975, n. 52, e dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20.

Elenchi periodici dei beneficiari dei premi di cui al precedente comma saranno affissi agli albi comunali secondo quanto previsto dall'art. 12, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9.

Art. 2

Il regime dei premi previsto dal regolamento comunitario n. 620 del 1976 viene attuato in Sicilia per i vitelli che, nati nella campagna di commercializzazione 1976-77, hanno compiuto sei mesi di età e vengono riscontrati presenti nello stesso allevamento nel quale sono nati.

Art. 3

Al fine di consentire il completamento del servizio di istruttoria e di definizione delle domande presentate a termini del regolamento comunitario n. 464 del 1975, è autorizzata la spesa di lire 176 milioni.

Art. 4

Per le finalità previste al primo comma del precedente art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 155 milioni, di cui lire 20 milioni per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20.

Art. 5

All'onere complessivo di lire 331 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 1977.

BONFIGLIO