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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. 13

G.U.R.S. 23 marzo 1977, n. 12

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modificazioni, concernente provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 1

L'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Nella prima applicazione della presente legge detti rappresentanti sono scelti dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia che operano a favore degli emigranti e delle loro famiglie da almeno tre anni al momento dell'entrata in vigore della presente legge".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 2

Il regolamento di esecuzione, emanato a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 3

Per l'istituzione dell'anagrafe dell'emigrazione prevista dall'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con enti od istituti pubblici specializzati al fine di realizzare la meccanizzazione del relativo servizio.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 4

Per le finalità previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, la spesa autorizzata nell'esercizio finanziario in corso è elevata rispettivamente a lire 1.100 milioni e a lire 200 milioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 5

Il termine per la presentazione della domanda agli istituti di credito, previsto dal secondo comma dello art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è elevato a quattro anni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 6

All'art. 18, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, i numeri 2 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"2) per le iniziative relative all'attività artigianale indicate alla lett. b, nella misura massima del 2 per cento e su un importo massimo di lire 20 milioni, anche se il finanziamento venga concesso per l'importo massimo previsto dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713";

"5) per le iniziative indicate alla lett. c, nella misura massima del 5 per cento e su un importo massimo di lire 20 milioni, qualunque sia l'importo della somma mutuata".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 7

All'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 18 marzo 1977.

BONFIGLIO