
LEGGE REGIONALE 10 agosto 1978, n. 35
G.U.R.S. 12 agosto 1978, n. 35
Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 12/2011 e con annotazioni alla data 2 agosto 2002)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Dichiarazione di pubblica utilità
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. b), della L.R. 12/2011)
Procedure per le espropriazioni e le occupazioni
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. b), della L.R. 12/2011)
Commissione provinciale
per la determinazione del valore agricolo medio
Nell'ambito della Regione Siciliana, la commissione prevista dal primo comma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è presieduta da un dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale nominato dal Presidente della Regione. Svolge le funzioni di vice presidente il capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo delegato.
La commissione è validamente costituita e delibera con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.
Opere pubbliche in variante agli strumenti urbanistici (1)
Nell'ambito della Regione si applicano le disposizioni contenute nei commi quarto e seguenti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
La deliberazione del consiglio comunale adottata nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 1 della predetta legge è trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro il termine di giorni dieci dalla data del visto della commissione provinciale di controllo.
La delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se entro il termine di giorni trenta dal ricevimento l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non adotta alcuna determinazione.
Rimangono ferme, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Vedi oggi l'art. 14 della legge 109/1994 come recepito con modifiche dall'art. 8 della L.R. 7/2002.
Pareri tecnici
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Competenze ad esprimere i pareri tecnici
(modificato dall'art. 12 della L.R. 21/85, sostituito dall'art. 28 della L.R. 10/93, e modificato dall'art.148 della L.R. 25/93, sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 4/96, modificato e integrato dall'art. 7 della L.R. 22/96, sostituito dall'art. 3 della L.R. 21/98 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Licitazione privata
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Enti economici regionali
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Trattativa privata
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Cessione dell'appalto
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Perizie di variante e suppletive
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Limite nelle perizie suppletive
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Proroghe
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Onorario e incarico di collaudo
(modificato dall'art. 2 della L.R. 63/81, sostituito dall'art. 10 della L.R. 21/85, modificato dall'art. 80 della L.R. 10/93 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Avvisi al pubblico
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Requisiti per l'iscrizione all'albo
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Categorie di iscrizione
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Commissione per la tenuta dell'albo
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Rinvio
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Bando di gara
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Condizioni di ammissibilità agli appalti
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Revisione prezzi (1)
Alla legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
- all'art. 1, primo comma, le parole "del costo della manodopera, dei materiali e dei trasporti" sono sostituite con le seguenti: "del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli";
- all'art. 3, primo comma, va aggiunta la seguente lettera:
"d) noli";
- all'art. 3, terzo comma, le parole "per quel che riguarda i materiali e i trasporti" sono sostituite con le seguenti: "per quel che riguarda i materiali, i trasporti ed i noli";
- all'art. 3, quinto comma, le parole "per la manodopera, per i materiali e per i trasporti" sono sostituite con le seguenti: "per la manodopera, per i materiali, per i trasporti e per i noli";
- all'art. 4, alla fine della lett. b sono aggiunte le seguenti parole: "tubazioni per fognatura in gres, in cemento, in resine";
- all'art. 4, è aggiunta la seguente lettera:
"d) per i noli, sul costo medio di ciascuno dei seguenti noli: escavatore, rullo compressore, gru a torre, rimorchiatore, pontone, draga, betoniera";
- all'art. 5, terzo comma, sostituito con l'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, le parole "per i materiali ed i trasporti" sono sostituite con le seguenti: "per i materiali, i trasporti ed i noli".
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di appalto e di cottimo aggiudicati successivamente al 31 dicembre 1978.
La revisione dei prezzi è stata esclusa sia dagli artt. 44 e 45 della L.R. 21/85, nei testi, rispettivamente, sostituiti dagli artt. 56 e 57 della L.R. 10/93, (articoli della legge oggi abrogati dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002) che dall'art. 26, commi 3 e 4, della legge 109/94, applicabile alla Regione Siciliana in forza della L.R. 7/2002.
Interventi sostitutivi
In caso di inosservanza protratta oltre 30 giorni, da parte degli istituti autonomi case popolari, enti ospedalieri, istituti ed enti pubblici, - ivi compresi quelli consorziali -, regionali o comunque soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione regionale, di termini fissati da disposizioni di legge statale o regionale per adempimenti di competenza degli istituti ed enti stessi in ordine a procedimenti amministrativi relativi ad esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici nazionali o dalla Regione, l'Assessore regionale competente, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita l'ente o istituto interessato a provvedere entro un congruo termine.
In caso di ulteriore inosservanza o qualora l'ente non sia in grado di provvedere, l'Assessore regionale, nei successivi 30 giorni, nomina un apposito commissario per il compimento degli atti necessari.
Restano salve, per gli enti locali territoriali e loro consorzi, le disposizioni dell'art. 91 dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16. (1)
Comma inapplicabile in quanto l'art. 91 dell'OREL è stato abrogato dall'art. 31 della L.R. 44/91. Vedasi l'art. 24 della L.R. 44/91, che tratta i controlli sostituitivi ed ispettivi.
Adempimenti degli uffici regionali periferici (1)
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, gli uffici periferici dell'Amministrazione regionale devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque denominati, o sui pareri loro richiesti, ancorchè per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione di opere pubbliche, nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
In caso di inosservanza del termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera ne informa l'Assessore regionale da cui l'ufficio dipende, per i provvedimenti di competenza, anche ai fini della eventuale applicazione della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Per gli appalti superiori alla soglia comunitaria vedi art. 5, comma 1, L.R. 7/2002.
Adempimenti degli organi tecnici
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. b), della L.R. 12/2011)
Indizione della gara di appalto
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Commissione per la revisione dei prezzi
(abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. b), della L.R. 12/2011)
Elenco prezzi (1)
L'Assessore regionale per i lavori pubblici, a mezzo dell'Ispettorato tecnico e sentita la commissione prevista dall'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, formula il prezziario, su base provinciale, delle usuali categorie di lavoro impiegate nelle opere pubbliche.
Il prezziario è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e viene aggiornato almeno annualmente nonchè quando occorra, con le stesse modalità previste nel presente articolo.
Sono tenute ad adeguarsi al prezziario suddetto: l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici da essa dipendenti o comunque vigilati, gli enti locali territoriali ed istituzionali, nonchè le cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali. Eventuali scostamenti, resi indispensabili da obiettive ragioni, debbono essere dimostrati mediante rigorose analisi dei prezzi.
Vedi oggi art. 14, comma 1, della L.R. 7/2002.
Rimborso agli enti esecutori
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Importi degli atti di cottimo
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Raccolta ed elaborazione dati
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Cooperative edilizie
(modificato dall'art. 2 della L.R. 71/80, sostituito dall'art. 39 della L.R. 86/81, dall'art. 8 della L.R. 55/82, integrato e modificato dagli artt. 11 e 13 della L.R. 37/84 e modificato dall'art. 2 della L.R. 19/2000)
L'assegnazione delle aree e la concessione del finanziamento in favore delle cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali sono effettuate rispettivamente dai comuni e dalle amministrazioni competenti, per la realizzazione di un programma costruttivo che non sia eccedente rispetto al numero dei soci aventi i requisiti legali prescritti al momento della richiesta dell'area e dei finanziamenti.
-------------------- (comma abrogato) (1)
L'Amministrazione regionale competente vigila sulla realizzazione degli alloggi, sulle loro caratteristiche, sui requisiti dei soci.
Gli istituti di credito e l'istituto regionale per il credito alla cooperazione effettuano i pagamenti in acconto delle somme maturate su richiesta del presidente della cooperativa e su autorizzazione del direttore dei lavori, prescindendo da qualsiasi visto o autorizzazione di organi tecnici o amministrativi.
Lo svincolo della rata di saldo è subordinato all'attestazione di conformità di esecuzione dei lavori, rilasciata dal comune o dagli uffici del Genio civile.
Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 19/2000.
Anticipazione alle imprese
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Incarichi di progettazione e direzione dei lavori
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Gare di appalto in aumento
(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)
Procedimenti in corso
Le disposizioni del primo comma dell'art. 2 si applicano anche alle fasi di procedimenti in corso non ancora definite alla data d'entrata in vigore della presente legge.
Per le deliberazioni previste dal secondo comma dell'art. 4 già adottate ed esecutive, il termine di 10 giorni per la loro comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente decorre dalla data d'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano alle gare già indette alla data d'entrata in vigore della presente legge. (1)
Comma ormai superato per la espressa abrogazione degli artt. 7 e 8 della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 10 agosto 1978.
MATTARELLA
Allegato A
(sostituito per effetto dell'art. 2 dall'allegato al D.P. 30/83)
Tabella 1 1) OPERE STRADALI a) Opere con più categorie di lavori esclusi lavori in sotterraneo
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 22 b) Materiali: 1) Agglomeranti 6 2) Sabbia e ghiaia 6 3) Pietrame in genere 7 4) Materiali metallici 11 5) Asfalti e bitumi 3 33 c) Trasporti: 6) Stradale 19 d) Noli: 7) Escavatore 6 8) Bulldozer 9 9) Rullo compressore 6 10) Betoniera 5 26 Totale 100
Tabella 2 1) OPERE STRADALI b) Lavori di manutenzione
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 28 b) Materiali: 1) Agglomeranti 4 2) Sabbia e ghiaia 6 3) Pietrame in genere 7 4) Materiali metallici 5 5) Asfalti e bitumi 12 6) Tubazioni (gres,cemento o resina) 2 7) Legnami 1 37 c) Trasporti: 8) Stradale 17 d) Noli: 9) Escavatore 7 10) Bulldozer 2 11) Rullo compressore 7 12) Betoniera 2 18 Totale 100 Tabella 3 1) OPERE STRADALI c) Segnaletica
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 40 b) Materiali: 1) Agglomeranti 2 2) Sabbia e ghiaia 4 3) Materiali metallici 41 4) Asfalti e bitumi 1 48 c) Trasporti: 5) Stradale 9 d) Noli: 6) Betoniera 3 Totale 100 Tabella 4 2) OPERE EDILIZIE a) Opere varie ed impianti connessi
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 40 b) Materiali: 1) Agglomeranti 8 2) Sabbia e ghiaia 6 3) Pietrame in genere 5 4) Materiali metallici 8 5) Laterizi 10 6) Legnami 7 44 c) Trasporti: 7) Stradale 6 d) Noli: 8) Betoniera 4 9) Gru a torre 6 10 Totale 100
Tabella 5 3) OPERE IDRAULICHE a) Argini , canalizzazioni, etc.
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 20 b) Materiali: 1) Agglomeranti 4 2) Sabbia e ghiaia 7 3) Pietrame in genere 4 4) Legnami 2 17 c) Trasporti: 5) Stradale 10 d) Noli: 6) Escavatore 25 7) Bulldozer 18 8) Rullo compressore 5 9) Betoniera 5 53 Totale 100 Tabella 6 3) OPERE IDRAULICHE b) Traverse, difese, sistemazioni varie etc.
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 38 b) Materiali: 1) Agglomeranti 6 2) Sabbia e ghiaia 10 3) Pietrame in genere 16 4) Materiali metallici 4 5) Legnami 2 38 c) Trasporti: 6) Stradale 10 d) Noli: 7) Escavatore 10 8) Betoniera 4 14 Totale 100 Tabella 7 4) OPERE IGIENICHE a) Acquedotti, compresa fornitura tubi
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 30 b) Materiali: 1) Tubazioni (in acciaio, ghisa o cemento amianto) 32 2) Agglomeranti 4 3) Sabbia e ghiaia 10 4) Materiali metallici 2 5) Legnami 1 49 c) Trasporti: 6) Stradale 10 d) Noli: 7) Escavatore 6 8) Bulldozer 3 9) Betoniera 2 11 Totale 100 Tabella 8 4) OPERE IGIENICHE b) Acquedotti, esclusa fornitura tubi
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 46 b) Materiali: 1) Agglomeranti 6 2) Sabbia e ghiaia 16 3) Materiali metallici 2 4) Legnami 2 26 c) Trasporti: 5) Stradale 12 d) Noli: 6) Escavatore 9 7) Bulldozer 4 8) Betoniera 3 16 Totale 100 Tabella 9 4) OPERE IGIENICHE c) fognature
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 38 b) Materiali: 1) Tubazioni (gres, cemento o resina) 20 2) Agglomeranti 6 3) Sabbia e ghiaia 14 4) Pietrame in genere 2 5) Materiali metallici 1 6) Legnami 1 44 c) Trasporti: 7) Stradale 8 d) Noli: 8) Escavatore 8 9) Betoniera 2 10 Totale 100 Tabella 10 5) OPERE MARITTIME a) Cassoni per banchine e moli, banchinamenti in paratie
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 32 b) Materiali: 1) Agglomeranti 11 2) Sabbia e ghiaia 11 3) Materiali metallici 15 4) Legnami 2 39 c) Trasporti: 5) Stradale 9 d) Noli: 6) Rimorchiatore 8 7) Pontone 8 8) Betoniera 4 20 Totale 100 Tabella 11 5) OPERE MARITTIME b) Per difese in scogliere e massi artificiali, opere a struttura mista
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 21 b) Materiali: 1) Agglomeranti 5 2) Sabbia e ghiaia 6 3) Pietrame in genere 25 4) Materiali metallici 1 37 c) Trasporti: 5) Stradale 12 d) Noli: 6) Escvavatore 5 7) Rimorchiatore 10 8) Pontone 10 9) Betoniera 5 30 Totale 100 Tabella 12 5) OPERE MARITTIME c) Escavazioni
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 10 c) Trasporti: 1) Stradale 1 d) Noli: 2) Rimorchiatore 15 3) Pontone 15 4) Draga 59 89 Totale 100
Tabella 13 6) OPERE SPECIALI a) Linee elettriche di trasporto a media e bassa tensione
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 30 b) Materiali: 1) Agglomeranti 10 2) Sabbia e ghiaia 10 3) Materiali metallici 40 60 c) Trasporti: 4) Stradale 7 d) Noli: 5) Gru a torre 3 Totale 100
Tabella 14 6) OPERE SPECIALI B) Impianti di illuminazione esterna
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 40 b) Materiali: 1) Agglomeranti 4 2) Sabbia e ghiaia 6 3) Materiali metallici 42 52 c) Trasporti: 4) Stradale 6 d) Noli: 5) Gru a torre 2 Totale 100
Tabella 15 6) OPERE SPECIALI d) Impianti di riscaldamento e termosifone
Elementi di costo Incidenze Quote totali più rappresentativi % %
a) Mano d'opera 40 b) Materiali: 1) Tubazioni in acciaio 18 2) Materiali metallici 40 58 c) Trasporti: 3) Stradale 2 Totale 100