
LEGGE REGIONALE 4 agosto 1980, n. 78
G.U.R.S. 9 agosto 1980, n. 36
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 14/1988 e con annotazioni alla data 9 agosto 1988)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per le finalità previste dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito nei ruoli organici dell'Amministrazione regionale il ruolo tecnico per la tutela dell'ambiente in conformità della tabella annessa alla presente legge.
(modificato dall'art. 2 della L.R. 161/80)
I dirigenti tecnici di cui alla tabella allegata alla presente legge sono assunti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, da bandirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono ammessi a partecipare i laureati nelle rispettive discipline, e, in quanto richiesto, abilitati all'esercizio della relativa professione.
Gli assistenti tecnici periti chimici sono assunti mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi i periti chimici diplomati negli istituti tecnici industriali.
(modificato dall'art. 7 della L.R. 57/82)
Nelle more dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 2 e sino al conseguimento della nomina in ruolo di cui all'art. 3 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad assumere mediante contratto di diritto privato: numero due dirigenti tecnici chimici, numero due dirigenti tecnici medico-igienisti, numero due dirigenti tecnici ingegneri-idraulici, numero due dirigenti tecnici ingegneri-sanitari, numero due dirigenti tecnici geochimici, numero uno dirigente tecnico biologo esperto in biologia marina, numero uno dirigente tecnico geologo, numero uno dirigente tecnico biologo.(1)
Il contratto avrà la durata di un biennio e non potrà essere rinnovato. (1)
Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica di dirigente tecnico, classe di stipendio con nove anni di servizio più cinque aumenti periodici.
Le assunzioni di cui al presente articolo sono disposte dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la tutela dei requisiti previsti dal precedente art. 2, con almeno tre anni di attività professionale o scientifica segnalati dalle tre Università siciliane.
A tale fine i presidi delle facoltà interessate segnaleranno, su proposta dei relativi direttori di istituto, tre nominativi per ciascuna delle qualifiche indicate nel primo comma, sentiti i rispettivi consigli di facoltà.
In ogni caso il servizio prestato in dipendenza del contratto di cui al presente articolo non costituisce titolo per eventuale partecipazione a pubblico concorso presso l'Amministrazione regionale.
Con l'art. 5, comma 3, della L.R. 67/84 i contratti già stipulati in applicazione del comma annotato sono prorogati al 31 dicembre 1985, e successivamente, al 31 dicembre 1986 con l'art. 89 della L.R. 57/85, al 31 dicembre 1987 con l'art. 19 della L.R. 35/87 e al 28 febbraio 1988 con l'art. 5 della L.R. 1/88.
Per le finalità della presente legge il personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può essere comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio.
L'indennità di trasferta sarà corrisposta in misura analoga a quella prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale con qualifica corrispondente.
La relativa spesa graverà per l'anno 1980 sul capitolo 44006 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.
Per l'espletamento delle funzioni dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, nonchè per l'assistenza tecnica alle Commissioni provinciali previste dall'art. 16 della citata legge regionale n. 39, le province di Caltanissetta, Messina, Siracusa e Ragusa sono autorizzate ad assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un triennio, personale tecnico in possesso di qualifica corrispondente a quelle previste dalla tabella annessa alla presente legge. (2)
Ciascuna delle province, di cui al precedente comma, potrà assumere al massimo tre unità con qualifiche previste nella predetta tabella e scelte a secondo delle particolari esigenze da soddisfare.
Il trattamento economico delle unità assunte verrà stabilito dall'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con quelli per il territorio e l'ambiente e per il bilancio e le finanze, e posto a carico del bilancio della Regione, che assegnerà le somme relative alle amministrazioni provinciali.
Vedi l'art. 47, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 14/88: "Ulteriori disposizioni per il personale tecnico".
Con l'art. 5, comma 3, della L.R. 67/84 i contratti già stipulati in applicazione del comma annotato sono prorogati al 31 dicembre 1985, e successivamente, al 31 dicembre 1986 con l'art. 89 della L.R. 57/85, al 31 dicembre 1987 con l'art. 19 della L.R. 35/87 e al 28 febbraio 1988 con l'art. 5 della L.R. 1/88.
All'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- il primo comma è così sostituito:
"E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente";
- al primo alinea del secondo comma sono soppresse le parole " e per lo sviluppo economico ";
- dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Partecipano ai lavori del Comitato il Presidente e due componenti della Commissione legislativa ecologia dell'Assemblea regionale siciliana";
- nel quarto comma le parole "del Presidente della Regione" sono sostituite con "dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente";
- il quinto comma è così integrato:
"In caso di assenza o impedimento, il presidente delega a presiedere un componente del Comitato stesso";
- l'ultimo comma è così sostituito:
"Ai componenti del Comitato spetta per ogni seduta del Comitato o di gruppo di lavoro, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente".
(modificato dall'art. 10 della L.R. 181/81 e dall'art. 1, comma 1, della L.R. 48/83)
Nel primo alinea del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le parole "tre anni dall'entrata in vigore della presente legge " sono sostituite con le parole "30 giugno 1984".
(modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 181/81 e dall'art. 1, comma 2, della L.R. 48/83)
L'art. 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è così sostituito:
"Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è adottato entro il 30 giugno 1984 con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale".
L'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è così sostituito:
"Per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, del piano di risanamento delle acque, per il censimento dei corpi idrici, per la predisposizione di mappe e per altri studi e ricerche finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, potrà stipulare convenzioni di norma con università, enti ed istituti pubblici e per comprovati motivi di eccezionalità, con enti privati specializzati particolarmente qualificati nel settore.
Per dette convenzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con legge regionale 26 maggio 1973, n. 21".
L'art. 8 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è così sostituito:
"In attesa dell'adozione del piano generale per la tutela dell'ambiente, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dopo l'effettuazione di un apposito studio, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, provvede ad istituire reti di stazioni automatiche, anche mobili, di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni meteorologiche, ad integrazione delle reti provinciali e comunali esistenti e delle altre stazioni di controllo sulle industrie e sulle fonti inquinanti.
Tutte le predette stazioni di rilevamento saranno collegate, secondo le previsioni dello studio di cui al comma precedente, per la raccolta, l'esame, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati.
A tal fine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente potrà stipulare convenzioni con le università o enti specializzati.
La gestione delle reti di rilevamento è affidata a comuni, province, consorzi tra comuni e province o consorzi misti, i quali possono stipulare anche convenzioni con le aziende per la integrazione, ove utile, tra rete pubblica e rete privata.
Il medesimo Assessorato regionale è, altresì, autorizzato all'acquisto di unità mobili di rilevamento, alla cui gestione potrà provvedere avvalendosi delle amministrazioni provinciali o attraverso convenzioni con istituti universitari, altri istituti superiori, organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o società specializzata nel settore, previo parere del Comitato regionale della tutela dell'ambiente.
La spesa per la gestione delle reti e delle unità mobili, di cui ai commi precedenti, è a carico della Regione.
Per il potenziamento delle reti provinciali e comunali, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può concedere contributi fino al 95 per cento del costo delle attrezzature".
L'art. 9 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:
"Alle imprese con impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le finalità di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi in conto interessi sui mutui contratti per la modificazione dei suddetti impianti in misura tale da ridurre l'onere per interessi a carico dell'impresa ad un terzo del tasso di riferimento, dando priorità alle piccole e medie imprese e loro consorzi.
Alle piccole e medie imprese e loro consorzi, sprovvisti di impianti di depurazione o di pretrattamento, possono essere concessi contributi a fondo perduto, nella misura massima del 40 per cento del costo degli impianti da realizzare, e ciò anche in aggiunta ai contributi sugli interessi previsti dal precedente comma.
All'erogazione dei contributi previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del Comitato regionale del territorio e dell'ambiente.
Alle finalità del presente articolo si provvede anche utilizzando le somme previste dal settimo comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650".
Nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le parole "l'impianto ed il completamento di inceneritori di rifiuti solidi" sono sostituite con "ed il completamento di impianti di smaltimento di rifiuti solidi".
Nel secondo comma del citato art. 11 le parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "entro il primo trimestre di ciascun anno".
(integrato dall'art. 12 della L.R. 181/81)
L'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è così sostituito: (1)
"E' istituita, presso ogni ufficio del medico provinciale, la Commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.
Essa è composta:
- dal direttore provinciale, che la presiede;
- dai direttori dei reparti medicomicrografico e chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- dall'ingegnere sanitario addetto all'ufficio del medico provinciale;
- da tre esperti di ecologia, designati dal presidente dell'amministrazione straordinaria della provincia;
- da tre consiglieri dei comuni della provincia eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a due;
- da un rappresentante del Consorzio industriale, ove esiste;
- da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;
- da un rappresentante dell'Associazione nazionale controllo combustione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio del medico provinciale, dallo stesso designato.
La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dura in carica cinque anni.
Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti; mentre in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno quattro componenti.
La Commissione può organizzarsi in gruppi di lavoro per l'istruttoria e l'esame preliminare delle questioni da sottoporsi alla determinazione della Commissione stessa.
Ai componenti della Commissione, ivi compreso il segretario, spetta, per ogni seduta di Commissione o di gruppo di lavoro, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale della collaborazione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi e, per particolari esigenze, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori universitari.
Il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione un esperto nelle materie attribuite alle competenze della commissione stessa. Il predetto non ha diritto di voto e percepisce il trattamento economico previsto per i componenti.
La Commissione può, altresì, avvalersi di un ufficio di segreteria, costituito con personale distaccato anche dalle amministrazioni provinciali.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emette provvedimenti di costituzione o ricostituzione delle Commissioni, anche nella incompletezza del numero dei membri da designare o da eleggere, decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta.
Le somme relative ai compensi, al funzionamento, nonchè quelle relative alle particolari esigenze di cui al comma ottavo del presente articolo sono accreditate al presidente della Commissione".
Vedi l'art. 16 della L.R. 39/77 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, di limitare le emissioni inquinanti entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, le commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, provvedono a fissare i limiti di emissione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971.
La Regione è autorizzata ad erogare alle amministrazioni provinciali, per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, un contributo straordinario di lire 2.000 milioni per il solo esercizio finanziario 1980, in aggiunta agli stanziamenti annuali fissati nel citato art. 12.
Le somme relative ai contributi previsti dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e quelle relative alla legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, saranno versate con le modalità di cui all'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, alle province, comuni, consorzi di comuni e consorzi misti, i quali provvederanno direttamente all'acquisto delle apparecchiature ed alla realizzazione delle opere.
Dette somme dovranno essere tenute distinte da altre somme versate dalla Regione agli enti di cui sopra.
Il Governo regionale è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il testo coordinato della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e delle modifiche ed integrazioni introdotte con la presente legge.
Il termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la presentazione del programma di adeguamento, ove prescritto, alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato, per le cantine vinicole, al 31 ottobre 1980 e, per i frantoi oleari, al 28 febbraio 1981.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza l'attuazione del programma di cui al comma precedente, ai sensi e per gli effetti del citato art. 2 della legge n. 650 del 1979, entro tre mesi dalla data di presentazione.
Il termine previsto al terzo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è prorogato al 1° settembre 1982 per i frantoi oleari, mentre rimane ferma la data del 1° settembre 1981 per le cantine vinicole.
Il primo comma dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è così modificato:
"La definizione dei ruoli nominativi di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 1981".
Nelle more della ristrutturazione degli uffici e dei servizi degli enti locali territoriali, per l'attuazione della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e della presente legge, gli enti locali stessi, in deroga alle vigenti disposizioni statali, sono autorizzati ad assumere il relativo personale secondo le seguenti indicazioni:
- nei comuni compresi in zone ad alta concentrazione industriale: due posti di vigile ecologico, un posto di chimico industriale, medico igienista, biologo, analista chimico;
- nei comuni dotati di depuratori di acque reflue: tre posti di conduttori di impianti, un posto di ingegnere idraulico, biologo, perito chimico.
L'onere relativo per il pagamento degli emolumenti spettanti al personale di cui al presente articolo graverà sul bilancio della Regione sulla base di specifiche richieste dei comuni che hanno proceduto alle relative assunzioni.
Per l'attuazione delle finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 7.270 milioni così ripartita:
Importo dell'onere in milioni di lire Art. 4: Personale a contratto privato 100 Art. 6: Personale tecnico a contratto privato per i laboratori provinciali di igiene e profilassi di Caltanissetta, Messina, Siracusa e Ragusa 170 Art. 10: Convenzioni per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, etc. 1.800 Art. 11: Istituzione reti di stazioni automatiche, anche mobili, di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, etc.; } Art. 11: Gestione reti ed acquisto unità mobili, etc.; } Art. 11: Contributi costo attrezzature per potenziamento reti provinciali e comunali } 700 Art. 12: 1° comma: Contributi in conto interessi (limite di impegno ventennale) 400 Art. 12: 2° comma: Contributi in conto capitale 1.600 Art. 19: Contributi straordinari amministrazioni provinciali 2.000 Art. 28: Personale a disposizione dei comuni 500
All'onere di lire 7.270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno determinati con la legge di bilancio e trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 04.04.02.02: "Rilevamento e controllo dell'inquinamento. Attività di difesa".
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 agosto 1980.
D'ACQUISTO
Tabella - Ruolo tecnico per la tutela dell'ambiente
(modificata dell'art. 3 della L.R. 161/80 e integrata dall'art. 40, comma 2, della L.R. 98/81 e sostituita dalla Tabella H allegata alla L.R. 41/85) (1)
Qualifica Unità
- Dirigente tecnico metereologo 1
- Dirigente tecnico oceanografo 1
- Dirigente tecnico biologo marino 1
- Dirigente tecnico chimico 4
- Dirigente tecnico speleologo 1
- Dirigente tecnico chimico industriale 1
- Dirigente tecnico ingegnere chimico 1
- Dirigente tecnico ingegnere idraulico 5
- Dirigente tecnico ingegnere sanitario 3
- Dirigente tecnico geochimico 3
- Dirigente tecnico geologo 3
- Dirigente tecnico biologo 3
- Dirigente tecnico medico-igienista 3
- Dirigente tecnico zoologo 1
- Dirigente tecnico botanico 2
- Assistente tecnico perito chimico 3
- Agente tecnico specializzato fotografo 1
Totale 37
La tabella annotata è integrata dall'art. 42, comma 1, della L.R. 14/88:
1. Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:
"La tabella annessa alla citata legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, modificata dalla tabella H annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è integrata con le seguenti unità:
n. 2 dirigenti botanici;
n. 2 dirigenti tecnici zoologici;
n. 2 dirigenti tecnici forestali;
n. 2 dirigenti tecnici agrari;
n. 1 dirigente tecnico ingegnere idraulico;
n. 1 dirigente tecnico chimico".