
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 181
G.U.R.S. 2 gennaio 1982, n. 1
Proroga dei termini di cui agli articoli 2, 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 18 giugno 1977, n. 39 e 4 agosto 1980, n. 78, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2002 e con annotazioni alla data 15 maggio 1986)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 1 della L.R. 57/82)
Entro il 31 marzo del 1982 potranno essere presentate motivate domande di proroga dei termini fissati per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
La proroga, che non potrà comunque superare il 31 agosto 1982, può essere concessa, previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione del programma a suo tempo autorizzato, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.
La richiesta di proroga si intende accolta ove non sia intervenuta pronunzia entro il 15 giugno 1982.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai programmi di adeguamento tempestivamente presentati anche agli organi provinciali periferici dell'Amministrazione regionale per la tutela dell'ambiente, ma autorizzati in data successiva al 30 aprile 1981.
I titolari degli scarichi che abbiano presentato entro i termini previsti dalle vigenti norme programmi di adeguamento ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, restano responsabili dell'obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge, indipendentemente dall'autorizzazione regionale.
Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico deve attivare l'impianto di depurazione a partire dalla data della sua attuazione.
Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, i termini di cui agli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono prorogati al 31 dicembre 1983, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano stati finanziati con fondi già stanziati o il cui finanziamento intervenga entro il 31 dicembre 1982.
(sostituito dall'art. 2 della L.R. 57/82) (1)
L'art. 13 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:
"In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 5, tutti gli scarichi degli insediamenti produttivi, delle pubbliche fognature o degli insediamenti civili che non recapitino in pubbliche fognature, sono autorizzati dal sindaco del comune.
Gli scarichi possono essere autorizzati quando le caratteristiche inquinanti degli stessi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella relativa tabella allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche.
Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature, fino all'approvazione del piano di cui all'art. 6, dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con esclusione delle sostanze di cui ai punti 32 e 35 della tabella stessa, salvo che le caratteristiche del corpo ricettore non consentano tale esclusione.
Gli scarichi che recapitano nel suolo e nel sottosuolo possono essere autorizzati quando siano conformi alla direttiva contenuta nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata previo parere della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente; ove gli scarichi recapitino direttamente nelle acque del mare è necessario, altresì, il preventivo parere della capitaneria di porto competente per territorio.
I pareri di cui al comma precedente si intendono acquisiti positivamente ove da parte dell'organo competente non intervenga pronunzia entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono invece sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.
Gli scarichi nelle unità geologiche profonde sono autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente."
L'art. 2 della L.R. 57/82 è stato abrogato dall'art. 55 della L.R. 27/86.
(integrato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 48/83)
I criteri di attuazione, le fasi temporali di intervento, i limiti di accettabilità e i relativi termini di adeguamento per le acque di eduzione delle miniere di zolfo, nonchè per gli scarichi delle industrie di sale potassici, delle industrie ittico-conserviere e dei frantoi oleari saranno stabiliti dal piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.
I titolari delle imprese di cui al comma precedente sono obbligati ad adottare le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento e sono comunque tenuti ad osservare le relative prescrizioni stabilite dalla Regione.
I mattatoi comunali sono assoggettati alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.
(sostituito dall'art. 5 della L.R. 57/82)
All'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, modificato dall'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- Il 13° alinea del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 è così modificato.
"da due rappresentanti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di cui uno scelto dai chimici addetti ai reparti chimici, fra gli stessi".
- Al comma aggiunto dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, dopo il secondo comma dell'art: 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 sono aggiunte le seguenti parole:
"nonchè i direttori regionali dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente".
- All'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è aggiunto il seguente comma.
"Il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato e dei gruppi di lavoro del Comitato stesso, esperti particolarmente qualificati in materie giuridiche o in altre discipline in numero non superiore a due.
Agli stessi non è attribuito diritto di voto e compete il trattamento economico previsto per i componenti ordinari.
La data "1981" contenuta nell'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è sostituita con "1982".
L'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è così sostituito:
"Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è adottato entro il 31 dicembre 1982 con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale".
Entro la stessa data l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle incombenze di cui all'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
Dopo l'ottavo comma dell'art. 17 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è aggiunto il seguente comma:
"Il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione un esperto nelle materie attribuite alle competenze della commissione stessa. Il predetto non ha diritto di voto e percepisce il trattamento economico previsto per i componenti".