
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. 78
G.U.R.S. 2 maggio 1981, n. 21
Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 17/2004 e con annotazioni alla data 12 dicembre 1997)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La Regione Siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l'elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie.
La Regione, nel rispetto delle pluralità degli indirizzi culturali ed in coerenza con i principi democratici, promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività ricreative e di impiego del tempo libero.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti organismi di turismo sociale e giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, gli enti turistici delle organizzazioni cooperativistiche o le cooperative con finalità specifiche che non perseguano lucro, nonchè le associazioni che, in conseguenza dei fini statutari, sono iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 3.
Gli enti e le associazioni di cui al precedente comma svolgono la loro attività sociale principalmente:
a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;
b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.
(Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
(modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 27/96)
Per lo svolgimento della loro attività e per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla presente legge gli organismi di turismo sociale devono conseguire l'iscrizione in apposito albo regionale che sarà istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
L'iscrizione all'albo è disposta, su domanda degli organismi interessati, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
Nella prima applicazione della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad iscrivere all'albo regionale, prescindendo dal parere previsto dal precedente comma, gli enti e le organizzazioni che, nell'anno 1980, hanno beneficiato delle provvidenze previste dagli articoli 13 e/o 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32.
La cancellazione dall'albo è disposta, con il medesimo procedimento di cui al secondo comma del presente articolo, quando vengano meno i requisiti richiesti.
Tali requisiti saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti. (1)
Al fine di agevolare i lavoratori siciliani nella fruizione delle vacanze, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti un fondo per la concessione di crediti turistici senza interesse.
Tale fondo è ripartito fra gli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, che ne faranno richiesta, in proporzione all'attività dagli stessi preventivata ed è dai medesimi gestito con l'obbligo del rendiconto annuale dei crediti concessi.
In base ai rendiconti di cui al precedente comma le somme assegnate possono essere diminuite o aumentate in ragione dell'effettivo movimento dei crediti concessi.
In ogni caso le somme assegnate non possono essere diversamente destinate, a pena di immediata restituzione all'Amministrazione regionale. L'eventuale contenzioso, esigibile o meno, deve parimenti essere rendicontato e giustificato.
Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assegnare le somme e ad approvare i rendiconti, con proprio decreto, sentito il comitato regionale per il turismo sociale.
L'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e l'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, sono soppressi ed i relativi stanziamenti sono trasferiti alla competenza del presente articolo.
I criteri di utilizzazione del fondo di cui al presente articolo saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale.
Il fondo di cui all'articolo annotato è stato soppresso dall'art. 38, comma 1, della L.R. 23/86.
(modificato dall'art. 7, comma 3, della L.R. 27/96)
Le provvidenze previste dall'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, sono estese agli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
I contributi previsti dal quarto comma dell'art. 10 della succitata legge n. 37 sono da considerarsi per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa la spesa per l'acquisizione delle aree, ad eccezione dell'arredamento.
Nella realizzazione di opere, impianti ed attrezzature turistiche, assunte dagli organismi di turismo sociale, possono essere compresi complessi ricettivi extralberghieri turistico-sociali costituiti da cellule abitative autosufficienti dotati di servizi igienici e cucina.
Le tariffe relative a tali complessi sono approvate annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.