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LEGGE REGIONALE 30 marzo 1981, n. 42

G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15

Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana e delle caratteristiche delle schede per la votazione.

Testo con annotazioni alla data 9 novembre 2005

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, è così modificato: (1)

a) al secondo comma le parole "... tre giorni ..." sono sostituite con le altre "... ventiquattro ore";

b) i numeri 5 e 6 del secondo comma sono abrogati;

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato, entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale".

(1)

Vedi l'art. 16 della L.R. 29/51 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 2

L'art. 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (1)

"Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste ciascun ufficio centrale circoscrizionale trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale i ricorsi presentati, con le proprie deduzioni, nonchè l'elenco dei candidati provvisoriamente ammessi, indicando per ciascuno il giorno e l'ora della presentazione.

L'ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello di Palermo ed è composto dal presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al primo comma, l'ufficio centrale regionale:

a) decide sui ricorsi pervenutigli;

b) riduce a cinque le candidature di coloro che si siano presentati in più di cinque collegi della Regione. Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

c) comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'elenco definitivo delle candidature ammesse".

(1)

Vedi l'art. 17 della L.R. 29/51 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 3

Il n. 1 del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (1)

"Assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, ed un numero ai singoli candidati di ciascun lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti".

(1)

Vedi l'art. 18 della L.R. 29/51 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Per la votazione degli elettori di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni vigenti per il rinnovo dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province e dei consigli comunali".

Art. 5

In occasione di consultazioni elettorali, presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituita, con decreto assessoriale, una commissione per l'esame di preventivi, attestazioni di congruità di prezzi ed aggiudicazioni di gare per forniture elettorali.

Della commissione di cui al precedente comma, composta da un presidente e da quattro componenti, uno dei quali con funzioni di segretario, è chiamato a far parte un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Palermo, al quale è corrisposto, per ogni effettiva seduta, un gettone di presenza di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad eccezione di quest'ultimo, gli altri membri della commissione vanno nominati fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale. (1)

(1)

Vedi Decr. Pres. 20/02/96: "Determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali".

Art. 6

Il modello della scheda di votazione per la elezione dei deputati all'Assemblea regionale, descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e già modificate con l'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87 è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al primo ed al secondo allegato alla presente legge. (1)

Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane, descritto nelle tabelle A e B annesse alla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e già modificate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 2 maggio 1975 in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1975, n. 17, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al terzo e quarto allegato alla presente legge. (2)

Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli comunali nella Regione Siciliana, descritto nelle tabelle A e B annesse al testo unico di cui al decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e già modificate con decreto dell'Assessore per gli enti locali del 2 maggio 1975 in conformità a quanto stabilito dall'articolo 33 della legge regionale 2 maggio 1975, n. 17, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al quinto e sesto allegato alla presente legge. (2)

Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli di quartiere, descritto nelle tabelle A e B allegate alla legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al settimo ed ottavo allegato alla presente legge. (2)

Il modello della scheda di votazione per le elezioni delle assemblee generali delle unità sanitarie locali, descritto nelle tabelle B e C allegate alla legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al nono e decimo allegato alla presente legge.

(1)

Per le caratteristiche della scheda vedi l'art. 3 bis della L.R. 29/1951, come introdotto dalla L.R. 7/2005.

(2)

Il presente comma è superato a seguito dalla riforma apportata dalla L.R. 35/97 per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale, del consiglio provinciale e dei consigli circoscrizionali. In applicazione dell'art. 12 della stessa legge è stato adottato il Decr. Ass. EE.LL. 11 ottobre 1997, successivamente mod. dal Decr. Ass. Famiglia 9 novembre 2005, che ha descritto i relativi nuovi modelli delle schede di votazione.

Art. 7

All'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38, le parole "... dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione ..." sono sostituite dalle seguenti: "... dal 15 gennaio ...".

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 marzo 1981.

D'ACQUISTO

Primo allegato - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE - Tabella A [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15] (1)

(1)

Il nuovo modello di scheda elettorale è stato approvato con Decr. Pres. 24 ottobre 2005 a seguito della modifica apportata dalla L.R. 7/2005 alla L.R. 29/51 con l'introduzione dell'art. 3-bis.

Secondo allegato - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA ASSEMBLEA REGIONALE - PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE - Tabella E [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15] (1)

(1)

Il nuovo modello di scheda elettorale è stato approvato con Decr. Pres. 24 ottobre 2005 a seguito della modifica apportata dalla L.R. 7/2005 alla L.R. 29/51 con l'introduzione dell'art. 3-bis.

Terzo allegato - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE DELLE PROVINCE - PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE - Tabella A [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15] (1)

(1)

La presente tabella è superata in quanto i nuovi modelli delle schede di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali sono quelli descritti nel Decr. Ass. EE.LL. 11 ottobre 1997 (come integrato dal Decr. Ass. Famiglia 9 novembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 12 della L.R. 35/97.

Quarto allegato - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE DELLE PROVINCE - PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE - Tabella B [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15] (1)

(1)

La presente tabella è superata in quanto i nuovi modelli delle schede di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali sono quelli descritti nel Decr. Ass. EE.LL. 11 ottobre 1997 (come integrato dal Decr. Ass. Famiglia 9 novembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 12 della L.R. 35/97.

Quinto allegato - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI - PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE - Tabella A [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15] (1)

(1)

La presente tabella è superata in quanto i nuovi modelli delle schede di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali sono quelli descritti nel Decr. Ass. EE.LL. 11 ottobre 1997 (come integrato dal Decr. Ass. Famiglia 9 novembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 12 della L.R. 35/97.

Sesto allegato - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI - PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE - Tabella B [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15] (1)

(1)

La presente tabella è superata in quanto i nuovi modelli delle schede di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali sono quelli descritti nel Decr. Ass. EE.LL. 11 ottobre 1997 (come integrato dal Decr. Ass. Famiglia 9 novembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 12 della L.R. 35/97.

Settimo allegato - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE - PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE - Tabella A [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15] (1)

(1)

La presente tabella è superata in quanto i nuovi modelli delle schede di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali sono quelli descritti nel Decr. Ass. EE.LL. 11 ottobre 1997 (come integrato dal Decr. Ass. Famiglia 9 novembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 12 della L.R. 35/97.

Ottavo allegato - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE - PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE - Tabella B [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15] (1)

(1)

La presente tabella è superata in quanto i nuovi modelli delle schede di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali sono quelli descritti nel Decr. Ass. EE.LL. 11 ottobre 1997 (come integrato dal Decr. Ass. Famiglia 9 novembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 12 della L.R. 35/97.

Nono allegato - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE - Tabella B [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15]

Decimo allegato - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE - Tabella C [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15]