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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1996

G.U.R.S. 27 aprile 1996, n. 20

Determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 ed, in particolare, l'articolo 5, il quale dispone che le misure degli onorari, delle indennità e dei gettoni di cui ai precedenti articoli sono rideterminati annualmente, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

Visto l'articolo 3, comma 36°, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, che proroga per il triennio 1994 - 1996 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che fissa l'indennità di contingenza nella stessa misura di quella corrisposta nell'anno 1992;

Ritenuto, pertanto, di dover mantenere fermo quanto disposto con il D.P. n. 34/VIII-S.G. del 16 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1992, reg. n. 3, fg. n. 44, stante la normativa statale precitata;

Decreta:

Art. 1

I compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali, in occasione di tutte le elezioni amministrative da svolgersi nell'ambito della Regione Siciliana, nonchè dell'elezione dell'Assemblea regionale siciliana, per l'anno 1996, sono determinati nella misura fissata nell'anno 1992 con il D.P. n. 34/VIII-S.G. del 16 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1992, reg. n. 3, fg. n. 44, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante.

Art. 2

L'Assessore regionale per gli enti locali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per la registrazione, giusta legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20 febbraio 1996.

GRAZIANO

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione con nota n. 793 del 27 febbraio 1996.

Allegato

DECRETO PRESIDENZIALE 16 marzo 1992

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche;

Visto l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, che ha rideterminato i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali, in occasione di elezioni dell'Assemblea regionale e dei consigli provinciali, comunali e di quartiere;

Visto l'art. 5 della citata legge regionale n. 18/1989, il quale dispone che le misure degli onorari, delle indennità e dei gettoni previsti dagli articoli da uno a quattro della medesima legge, sono rideterminati annualmente, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza, accertata al 1° novembre dell'anno decorso, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, con un incremento che comunque non può eccedere il 10 per cento delle misure già in vigore, da arrotondare per eccesso alle lire 1.000;

Visto il precedente decreto n. 1/S.G. dell'8 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1991, reg. n. 2, foglio n. 160, con il quale sono state rideterminate, per l'anno 1991, le misure degli onorari, delle indennità e dei gettoni di cui sopra;

Visti i comunicati ISTAT, emessi in data 9 maggio 1991 e in data 8 novembre 1991, da cui risulta che, alla data del 1° novembre 1991, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, l'indennità di contingenza ha avuto un incremento, in valore assoluto, di 14,35 punti, passando da 179,28 a 193,63, corrispondente ad un incremento percentuale dell'8%;

Considerato, pertanto, che l'incremento percentuale degli onorari, delle indennità e dei gettoni di cui sopra può essere determinato, per l'anno 1991, nella misura dell'8%, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

Gli onorari fissi di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, sono ulteriormente rideterminati, per l'anno 1992, nelle seguenti misure lorde:

a) presidente dell'ufficio elettorale di sezione, lire 186.000;

b) scrutatori e segretario dell'ufficio elettorale di sezione, lire 150.000.

In caso di contemporaneità di elezioni gli onorari fissi sopra specificati sono aumentati, per ogni elezione oltre la prima, di lire 63.000 per il presidente e di lire 38.000 per ciascun scrutatore ed il segretario.

Art. 2

Gli onorari giornalieri, di cui all'art. 1, terzo e quarto comma, della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, sono ulteriormente rideterminati, per l'anno 1992, nelle seguenti misure lorde:

a) componenti e segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, lire 101.000;

b) componenti (escluso il presidente) e segretario dell'ufficio centrale, di cui all'art. 51 del citato decreto del Presidente della Regione n. 3/1960, lire 101.000;

c) presidente del predetto ufficio centrale, lire 125.000.

Art. 3

Gli onorari giornalieri, di cui all'art. 1, quinto, sesto e settimo comma della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, sono ulteriormente rideterminati, per l'anno 1992, nelle seguenti misure lorde:

a) presidente, componenti e segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, lire 101.000;

b) presidente dell'ufficio elettorale provinciale, di cui all'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, lire 125.000;

c) componenti e segretario dell'ufficio elettorale provinciale, di cui all'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, lire 101.000;

d) esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, lire 75.000.

Art. 4

Gli onorari giornalieri, di cui all'art. 1, ottavo comma, della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, sono ulteriormente rideterminati, per l'anno 1991, nelle seguenti misure lorde:

a) presidente, componente e segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche, per l'espletamento delle funzioni previste dallo stesso articolo 16, lire 101.000;

b) presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, per l'espletamento delle funzioni indicate dagli articoli 54 e seguenti della medesima legge, lire 125.000;

c) componenti e segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, per l'espletamento delle funzioni indicate dagli articoli 54 e seguenti della medesima legge, lire 101.000.

Art. 5

L'indennità giornaliera, prevista dall'art. 1, nono comma, della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e spettante agli esperti, previsti dall'art. 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, addetti all'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'art. 4 del presente decreto, è elevata per l'anno 1992, a lire 75.000 lorde.

Art. 6

Gli onorari fissi, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29 e successive modifiche, sono ulteriormente rideterminati, per l'anno 1992, nelle seguenti misure lorde:

a) presidente del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, lire 88.000;

b) componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, lire 75.000.

In caso di contemporaneità di elezioni, gli stessi onorari sono elevati, per ogni elezione oltre la prima, di lire 38.000 lorde per il presidente e di lire 26.000 lorde per ciascuno dei due componenti.

Art. 7

I compensi di cui all'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e spettanti, per ogni seduta, al presidente e ai componenti della commissione istituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42, sono ulteriormente elevati, per l'anno 1992, rispettivamente a lire 186.000 lorde e a lire 150.000 lorde.

Art. 8

I compensi fissi, di cui al primo e al secondo comma del l'art. 4/ter della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e successive modifiche, sono ulteriormente rideterminati, per l'anno 1992, nelle seguenti misure lorde:

a) presidente dell'ufficio elettorale, lire 158.000;

b) scrutatori e segretario del medesimo ufficio, lire 125.000.

Art. 9

L'Assessore regionale per gli enti locali è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiate della Regione.

LEANZA