
LEGGE REGIONALE 2 marzo 1981, n. 16
G.U.R.S. 4 marzo 1981, n. 10
Provvedimenti per il settore vitivinicolo, agrumicolo, ortofrutticolo e delle olive da mensa. Modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 20/1997 e con annotazioni alla data 2 luglio 1997)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Limitatamente alla campagna di vendemmia 1980 le anticipazioni di cui alla lett. a dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, sono concesse per la durata di sette mesi e per un importo non superiore al 40 per cento dell'importo originario per un ulteriore periodo di cinque mesi e dovranno comunque avere scadenza non oltre il 30 novembre dell'anno successivo alla vendemmia cui si riferiscono.
(modificato dall'art. 5, u.c., della L.R. 26/84)
Nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituito il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole. (1)
Tale servizio assume le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive aggiunte, modificazioni e integrazioni e al regolamento di esercizio previsto dal regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361.
---------------------(comma abrogato) (2)
---------------------(comma abrogato) (2)
---------------------(comma abrogato) (2)
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 26/84, il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole previsto dal comma annotato, è finalizzato alla tutela della genuinità dei vini siciliani ed è strutturato secondo le disposizioni della stessa L.R. 26/84.
Comma abrogato dall'art. 5, u.c., della L.R. 26/84.
(sostituito dall'art. 24 della L.R. 97/81, integrato dall'art. 32 della L.R. 58/83 e sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 26/84) (1)
Gli Assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e dell'industria non possono concedere agevolazioni creditizie e contributive previste dalla legislazione regionale ai soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli articoli 76, 80, secondo comma, e 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.
Le agevolazioni da corrispondersi a favore dei produttori agricoli per il tramite degli organismi associativi cui aderiscono non possono concedersi qualora nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione degli organismi associativi siano state emesse le sentenze di cui al comma precedente.
Qualora siano concesse agevolazioni a soggetti che, dalle comunicazioni previste all'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 e successive modifiche, risultino condannati, le agevolazioni saranno revocate.
Vedi, inoltre, l'art. 24, commi 2 e 3, della L.R. 26/84.
Per le finalità di cui all'art. 53 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 200 milioni.
(modificato dall'art. 16 della L.R. 97/81)
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, per il tramite delle proprie associazioni riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, o delle cooperative e loro consorzi, cedono agli stabilimenti industriali ai fini della estrazione di succhi ed essenze le diverse specie agrumicole, danneggiate dalle calamità atmosferiche verificatesi nella corrente campagna agrumaria 1980-1981, un contributo di lire trenta per ogni chilogrammo di agrumi che sarà ceduto nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio e quella del 30 settembre 1981 alle industrie trasformatrici operanti nella Regione Siciliana.
Il contributo sarà liquidato ai produttori tramite gli organismi di cui sopra sulla base delle fatture rilasciate e dagli stessi stabilimenti vidimate a comprova dell'avvenuta vendita.
Il presente articolo deve intendersi quale provvedimento straordinario per la campagna agrumicola 1980-1981.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.
I mutui previsti dagli articoli 2 e 10 della legge 1 luglio 1977, n. 403, nonchè dall'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, possono essere concessi a favore delle cooperative e loro consorzi anche per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti ad integrazione, fino all'intero importo di spesa ammissibile, dei contributi in conto capitale determinati dalla Regione o da altre amministrazioni, ai sensi di leggi e normative vigenti. (1)
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 51/84 per gli aiuti previsti dagli artt. 1 e 2, comma 3, e dall'art. 3 della L.R. 23/78, nonchè dall'articolo annotato, in qualunque forma erogati, non può essere superata complessivamente, la misura massima fissata dal regolamento CEE n. 355/1977 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive aggiunte e modifiche, come specificato dall'art. 12 della L.R. 51/84.
Alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo il sesto comma dell'art. 2 è aggiunto il seguente altro comma:
"La liquidazione del saldo del concorso regionale sugli interessi per l'annata 1979-80 sarà comunque erogata dall'I.R.C.A.C. agli istituti di credito.";
- il settimo comma dell'art. 3 è così modificato:
"I ricavi conseguiti dalla vendita dei suddetti prodotti dovranno essere versati nei conti correnti agrari di cui al precedente art. 2, a decurtazione delle anticipazioni ottenute, entro il quinto giorno successivo all'incasso degli stessi.";
- l'ottavo comma dello stesso art. 3 è sostituito con il seguente:
"L'inosservanza del termine di cui al comma precedente, accertata nell'esercizio di compiti di istituto da parte degli organi regionali, comporta l'esclusione dai benefici della presente legge a decorrere dall'annata successiva all'accertamento dell'inadempienza".
Le disponibilità finanziarie recate dal cap. 55003 del bilancio della Regione sono incrementate di lire 2.800 milioni per l'esercizio finanziario 1981.
I criteri per la concessione dei contributi riguardanti gli stanziamenti disposti dal presente articolo sono approvati, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto entro il 31 luglio di ogni anno con riferimento agli interventi relativi all'anno successivo.
Nella prima applicazione della presente legge, agli adempimenti di cui al precedente comma si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
Le agevolazioni di cui all'art. 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, sono estese anche al comparto delle olive da mensa.
La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.
Alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, sono apportate le seguenti rettifiche, modificazioni ed integrazioni:
- all'art. 5, quinto comma, lett. b, la parola "prescrizione" è sostituita con l'altra "descrizione";
- all'art. 9, secondo comma, fine ottavo rigo, la parola "valorizzazione" è sostituita con l'altra "realizzazione";
- all'art. 16 il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 48.358 ECU per investimento collettivo ed in 242 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato";
- l'art. 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - A favore degli imprenditori che anticipano la cessazione della propria attività agricola può essere concessa un'indennità il cui ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta di parte, è commisurato ai seguenti livelli:
- 900 U.C. per gli imprenditori coniugati;
- 600 U.C. per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.
L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta alle condizioni stabilite dalle disposizioni contenute dai successivi articoli in favore degli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età";
- all'art. 31, il primo comma è così modificato:
"La misura dei contributi, delle agevolazioni e delle indennità previste dalla presente legge è ancorata ai livelli disposti in ECU o in U.C. per i corrispondenti interventi previsti dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, e loro aggiunte e modificazioni, e ad essa va applicato il tasso di conversione vigente al momento dell'assunzione dell'impegno della spesa occorrente per la concessione dei benefici";
- dopo l'art. 33 viene aggiunto il seguente art. 33 bis:
"Art. 33 bis. Qualora i territori di cui al precedente art. 2 non siano dotati di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità anche mediante l'impiego di fonti alternative di energia, e di acqua potabile anche con impianti per la potabilizzazazione di acque comunque invasate e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovrà essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero, in mancanza di questi, nel programma regionale di sviluppo agricolo di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.
I programmi di stralcio di cui al precedente comma, come stabilito dal primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352, dovranno anche tenere conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 1, lett. c, del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle comunità europee del 18 marzo 1975.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, annualmente, trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la relazione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352";
- dopo l'art. 36 viene aggiunto il seguente art. 36 bis:
"Art. 36 bis. Agli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge e della legge 1 agosto 1977, n. 3, si provvede nei limiti degli appositi finanziamenti disposti dallo Stato, di cui all'art. 10 della legge 9 maggio 1975, n. 153";
- l'art. 37 è sostituito con il seguente:
"Art. 37. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione le seguenti spese:
1981 1982 1983 Successivi (in milioni di lire) Art. 9, secondo comma 250 250 250 limite di impegno ventennale per l'anno 1981 Art. 13 200 1.050 1.050 Art. 35 100 100 100 550 1.400 1.400- l'art. 38 è sostituito dal seguente:
"Art. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle finalità previste dagli articoli 8, 10, 12, 14, 16, 33 bis e 36 bis, nonchè del titolo II della presente legge, si provvede nei limiti dei finanziamenti disposti dallo Stato per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 10, 18, 23 e 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 10 e 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352".
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, secondo comma, 13 e 35 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, modificata dal titolo secondo della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 14611, 55589 e 55590 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e nei limiti delle somme autorizzate dall'art. 37 della legge medesima.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03.: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
Alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, in riferimento alla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 80/666 del 24 giugno 1980, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
- all'art. 1, primo comma, inizio decimo rigo, dopo la parola "modificazioni" inserire: "e dalla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 80/666 del 24 giugno 1980";
- all'art. 2, secondo rigo, le parole "della direttiva CEE n. 268 del 1975", vengono sostituite dalle seguenti: "delle direttive CEE n. 268 del 1975 e n. 666 del 1980";
- all'art. 14, quarto comma, secondo rigo, la parola "tre" è sostituita con l'altra: "due";
- all'art. 15, secondo comma, primo rigo, le parole "paragrafo 3" sono sostituite dalle seguenti: "paragrafi 3, 4 e 5";
- all'art. 15, secondo comma, il numero "65,6" riportato alla lett. a, quinto e sesto rigo, e alla lett. b, secondo rigo, è sostituito dal seguente: "97";
- all'art. 15, il terzo comma è soppresso;
- all'art. 15, quarto comma, ultimo rigo, la cifra "35" è sostituita dall'altra: "50".
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese necessarie per l'acquisto, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, del materiale necessario all'indentificazione dei soggetti da premiare in applicazione di regolamenti comunitari in favore del settore zootecnico, nonchè per l'elaborazione meccanografica, a termini dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20, dei dati inerenti l'attuazione dei regolamenti stessi.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 93.500.000.
Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale, ad erogare, in favore di coltivatori diretti che praticano la serricoltura nel territorio di Gela e che nel mese di marzo 1978 hanno avuto danneggiate o distrutte le proprie strutture produttive ma non hanno goduto delle agevolazioni all'uopo previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, prestiti per l'estinzione di passività onerose che risultino documentate ed in essere alla data del 1° luglio 1980.
I prestiti di cui al precedente comma possono essere erogati fino ad importi equivalenti al valore del fondo, ivi compreso quello delle strutture produttive ivi esistenti.
I prestiti di cui sopra debbono essere rimborsati in quindici annualità al tasso previsto per i prestiti ordinari del fondo di rotazione.
Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di rotazione dell'E.S.A. è incrementato, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 200 milioni.
Per sopperire alle spese di funzionamento della stazione sperimentale consorziale di granicoltura di Caltagirone, il contributo annuale a carico della Regione, di cui all'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 33, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1981.
(modificato dall'art. 11 della L.R. 88/82 e dall'art. 1, comma 3, della L.R. 76/95 nel testo modificato dall'art. 3 della L.R. 20/97)
A parziale modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato il distacco, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e gli ispettorati provinciali della agricoltura, di un numero non superiore a 60 unità (1) del personale appartenente al ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola istituito ai sensi della sopra citata norma.
Numero incrementato da 50 a 60 unità dall'art. 3 della L.R. 20/97, tali unità possono essere utilizzate, per temporanee comprovate esigenze, anche presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste se in possesso della laurea in scienze forestali.
All'art. 3, primo comma, lett. e, della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, sono soppresse le parole "per esportazione".
L'ottavo comma dell'art. 11 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, è sostituito con il seguente:
"In favore degli organismi associativi di cui al presente articolo, per i prodotti esportati, si applica il disposto del quinto comma dell'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni".
La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.
E' autorizzato per l'anno 1981 l'espletamento del corso per la formazione e la specializzazione di n. 100 giovani in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di perito agrario previsto per l'anno 1979 dall'articolo 13, quarto comma, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 500.000.000.
Per la realizzazione ed il completamento delle strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti agricoli, di cui all'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, e successive integrazioni, è autorizzata per ciascuno degli anni finanziari dal 1981 al 1983, la spesa di lire 3.000 milioni.
Alla spesa di lire 3.000 milioni prevista per gli esercizi 1981, 1982 e 1983, si fa fronte con parte della disponibilità recata dal cap. 54539 del bilancio della Regione.
All'onere di lire 25.878,5 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a lire 25.293,5 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 e quanto a lire 585 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 85 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, nell'elemento di programma 06.02. 02.03: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - Spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.