
LEGGE REGIONALE 2 marzo 1981, n. 22
G.U.R.S. 4 marzo 1981, n. 10
Nuove norme in materia di trasporti, turismo e sport.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
All'Azienda siciliana trasporti, per l'esercizio 1981, è concesso, ad integrazione dei finanziamenti concessi con l'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, un ulteriore contributo di lire 10.256 milioni per l'acquisto di autobus nuovi ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzato ad erogare, per l'esercizio 1981, l'ulteriore somma di lire 2.600 milioni alle aziende municipalizzate esercenti il trasporto urbano, ai comuni che gestiscono direttamente servizi urbani, ai consorzi di comuni che esercitino servizi pubblici di autolinee.
Il contributo alle aziende municipalizzate, ai comuni ed ai consorzi di comuni di cui al comma precedente sarà erogato sulla base del piano di ripartizione già predisposto ai sensi del richiamato art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, ad erogare alle aziende private che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, autolinee urbane nel territorio della Regione Siciliana, contributi per l'acquisto di autobus da immatricolare entro il 31 dicembre 1981, nelle misure percentuali appresso indicate:
1) 90 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A., alle aziende costituite in cooperativa;
2) 80 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A., alle aziende la cui percorrenza chilometrica risultante dai disciplinari di concessione per l'anno 1980 sia stata non superiore a 100.000 chilometri;
3) 70 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A., alle aziende la cui percorrenza chilometrica risultante dai disciplinari di concessione per l'anno 1980 sia stata superiore a 100.000 chilometri.
Il contributo di cui al presente articolo è concesso per l'acquisto di un autobus per ogni 100.000 chilometri di percorrenza risultante dai disciplinari di concessione, ed effettuata nell'ambito di ciascun comune.
Alle aziende la cui percorrenza chilometrica annua è inferiore a 100.000 chilometri, il contributo è concesso per l'acquisto di un autobus nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta, al netto dell'I.V.A.
Le aziende private che intenderanno usufruire del contributo dovranno presentare istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana della presente legge.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti determinerà l'ammissibilità al contributo dell'istanza di cui trattasi a mezzo di accertamento tecnico finalizzato alla verifica dell'esigenza o meno di nuovi automezzi nell'esercizio delle autolinee.
Al contributo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 7 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7.
La spesa di lire 5.000 milioni autorizzata con l'art. 12 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, per le finalità previste dall'art. 4, comma secondo, della medesima legge, è elevata di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con l'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, al fine di assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti per l'anno 1981 dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, stipulato il 12 marzo 1980, è autorizzato a concedere alle imprese private esercenti autolinee extraurbane in concessione nel territorio della Regione Siciliana un contributo di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1981.
Il pagamento del contributo di cui al precedente comma sarà effettuato con le modalità previste dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione di lire 1.750.000 per dipendente.
Per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese private esercenti autolinee in concessione per l'esercizio finanziario 1980 in virtù dell'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, e dell'art. 2, lettere a e b, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 90, è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 280 milioni e 600 milioni.
Per l'attuazione delle finalità previste nel titolo I della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso le seguenti spese:
- art. 1, lire 10.256 milioni; - art. 2, lire 2.600 milioni; - art. 3, lire 819 milioni; - art. 4, lire 1.200 milioni; - art. 5, lire 2.500 milioni; - art. 6, lire 880 milioni.All'onere complessivo di lire 18.255 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si fa fronte:
- quanto a lire 5.128 milioni, pari al 50 per cento della spesa autorizzata per le finalità del precedente art. 1, con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1979, di cui all'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;
- quanto a lire 3.419 milioni con le assegnazioni dello stato per l'anno 1979, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384;
- quanto a lire 3.380 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;
- quanto a lire 6.328 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 500 milioni.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1981, un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore dell'Associazione culturale e sportiva "Ludi di Enea", con sede in Trapani, nella ricorrenza del bimillennario della morte di Virgilio per la realizzazione di un ciclo di iniziative denominate "Ludi di Enea".
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 30, lett. d, della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 250 milioni.
Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, previsto dall'art. 4, lett. f, della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno finanziario 1981, di lire 750 milioni.
Per l'anno finanziario 1981 è autorizzata a favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo l'ulteriore spesa di lire 900 milioni.
Il contributo a favore del comune di Catania per il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 54, è fissato, per l'anno finanziario 1981, nell'importo di lire 3.400 milioni.
L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è elevato, per l'anno finanziario 1981, a lire 1.300 milioni per ciascuno dei teatri predetti.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere, nel corso dell'anno finanziario 1981, per il ripristino delle attrezzature, un contributo di lire 100 milioni al Consiglio di amministrazione del Teatro Stabile di Catania.
Per le finalità dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni.
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 3.550 milioni.
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'articolo 14 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 100 milioni.
Per le finalità degli articoli 8, 9, 15 e 18 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 2.500 milioni.
La spesa autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità dell'art. 1, primo comma, della medesima legge, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 800 milioni.
Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni.
Per le finalità degli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 3.500 milioni e di lire 1.500 milioni.
I contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, sono concessi sulla base di un piano predisposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere del Comitato per la programmazione sportiva e della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Per le finalità dell'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.
Per le finalità previste dal titolo II della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 56.800 milioni, come segue:
- art. 8, lire 500 milioni; - art. 9, lire 50 milioni; - art. 10, lire 250 milioni; - art. 11, lire 750 milioni; - art. 12, lire 900 milioni; - art. 13, lire 700 milioni; - art. 14, lire 600 milioni; - art. 15, lire 100 milioni; - art. 16, lire 20.000 milioni; - art. 17, lire 3.550 milioni; - art. 18, lire 100 milioni; - art. 19, lire 2.500 milioni; - art. 20, lire 800 milioni; - art. 21, lire 20.000 milioni; - art. 22, lire 5.000 milioni; - art. 24, lire 1.000 milioni.Al relativo onere si fa fronte:
- quanto a lire 4.850 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257;
- quanto a lire 26.950 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751;
- quanto a lire 25.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60753.