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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 173

G.U.R.S. 30 dicembre 1981, n. 60

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 ed interventi nel settore agricolo.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 87/1982 e con annotazioni alla data 13 marzo 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A parziale deroga di quanto disposto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, gli interventi previsti dall'art. 4 della medesima legge si applicano a favore delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di gennaio e di febbraio 1981, a prescidenre dai limiti territoriali di cui al primo comma dell'art. 1 medesimo.

Per il ripristino del patrimonio zootecnico, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le provvidenze previste dall'art. 15 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, per l'acquisto di bovini, equini e ovi-caprini, in sostituzione di quelli deceduti e/o dispersi.

Per le finalità del precedente comma la determinazione della spesa da ammettere a contributo verrà effettuata, relativamente ai bovini, sulla base del prezziario in atto vigente per il bestiame iscritto al libro genaologico, mentre l'anzidetta misura sarà ridotta del 30 per cento per i capi non iscritti al libro medesimo. Per le specie animali diverse dalla specie bovina si terrà a base il valore medio di mercato regionale ridotto del 30 per cento che sarà determinato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Gli allevatori interessati, unitamente all'istanza di liquidazione del contributo di cui al presente articolo, a comprova dell'avvenuto acquisto dei capi di bestiame di cui ai precedenti comma, dovranno presentare:

a) per i capi bovini iscritti al libro genealogico, oltre alla documentazione di cui alla successiva lett. b, anche il relativo certificato di iscrizione al libro genealogico di appartenenza con gli estremi del tatuaggio auricolare di cui ciascun soggetto è provvisto a termini di regolamento del libro stesso;

b) per ciascun capo bovino non iscritto al libro genalogico e per ciascun capo animale di specie diversa da quella bovina:

- fattura comprovante l'avvenuto acquisto;

- certificato del veterinario comunale, indicante la specie, la razza, il sesso e l'età degli animali, nonchè gli estremi del marchio o del tatuaggio obbligatorio previsto dal successivo comma;

- dichiarazione di impegno a mantenere in azienda o in allevamento i capi acquistati per un periodo di tempo non inferiore ad anni tre se trattasi di bovini od equini e ad anni due per le altre specie animali.

Per l'ammissione al contributo previsto dal presente articolo è obbligatorio che gli animali acquistati, ad eccezione di quelli di cui alla precedente lett. a, vengano marchiati a fuoco o tatuati, in modo che sugli stessi risultino evidenti la sigla di individuazione del comune di residenza del beneficiario, già adottata dal comune stesso prima della abolizione del Servizio di anagrafe del bestiame, ed il numero progressivo di marchiatura o tatuaggio, effettuato nel territorio comunale.

Le operazioni di marchiatura o tatuaggio debbono essere effettuate dai veterinari comunali ai quali, per sopperire alle spese dirette ed indirette, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1975, n. 52, che rimangono poste a loro carico, è concesso un compenso forfettario di lire 4.000 per capo bovino e/o equino marchiato o tatuato, ridotto a lire 2.000 per capo ovi-caprino.

Per l'erogazione del compenso forfettario ai veterinari di cui al precedente comma, si applicano per quanto compatibili, le norme indicate all'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18 e successive aggiunte e modificazioni.

Per le finalità del presente comma, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni cui si fa fronte con parte della autorizzazione di spesa disposta dal comma successivo. L'autorizzazione di spesa disposta dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 è incrementata, per il corrente esercizio finanziario, di lire 2.000 milioni.

Art. 2

Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 e dall'art. 1 della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della suddetta legge regionale n. 82, sono valide le domande presentate tramite i comuni entro 30 gioni dalla data di entrata di vigore della presente legge.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, è sostituito dal seguente:

"Per potere fruire delle provvidenze di cui al successivo art. 4 gli interessati dovranno inoltre produrre certificazione rilasciata dal veterinario comunale, attestante l'avvenuto decesso dei capi di bestiame, ovvero, per i capi dispersi, copia della denunzia presentata ai competenti organi di polizia giudiziaria".

Art. 3

Per il ripristino del patrimonio zootecnico, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le provvidenze previste dal precedente art. 1, con le modalità, le procedure, le limitazioni e le obbligazioni previste dall'articolo medesimo, per agevolare l'acquisto di bovini, equini ed ovi-caprini in sostituzione di quelli deceduti, a causa della eccezionale siccità, nel periodo intercorrente tra il mese di agosto e quello di novembre 1981.

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo si applica, altresì, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, così come sostituito ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2.

Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.000 milioni. La predetta autorizzazione di spesa, nel limite di lire 10 milioni, è altresì destinata al pagamento ai veterinari comunali del compenso forfettario in favore degli stessi determinato a norma del quartultimo comma del precedente art. 1; il compenso medesimo sarà erogato con le modalità indicate al terzultimo comma dello stesso art. 1.

Le domande relative alle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate, anche tramite le condotte agrarie, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, esplicano efficacia, a parziale modifica del disposto dell'art. 1 primo comma, della medesima legge, le proposte di declaratoria e di delimitazione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Le agevolazioni previste dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, possono essere concesse fino ad un limite di lire 150 mila per capo adulto bovino e/o equino e di lire 20 mila per capo adulto ovi-caprino.

La concessione del contributo nei limiti unitari e globali previsti dal precedente comma e dall'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, è autorizzata sulla base della consistenza in capi adulti attestata nella dichiarazione sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82.

Le misure delle agevolazioni contributive di cui all'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 sono elevate fino ad un milione di lire nei confronti delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini ricadenti nelle aree montane ed interne già delimitate ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, con decreto assessoriale 11 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 27 agosto 1977. A tal fine il predetto decreto assessoriale è integrato dal seguente territorio comunale:

- provincia di Catania: Maniace.

Le istanze già presentate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n 82, si intendono novate, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni previste dal presente articolo, anche per quanto riguarda l'importo massimo del contributo, previa integrazione, se necessaria, della documentazione indicata dal terzo comma del predetto art. 1.

Art. 5

Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 e dall'art. 4 della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della medesima legge n. 82, sono valide le domande presentate tramite i comuni entro e non oltre il 12 agosto 1981.

Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sindaci dovranno provvedere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 2 della predetta legge n. 82, relativamente alle domande presentate per le finalità del precedente art. 4, entro il termine indicato dal precedente comma.

Art. 6

(1)

Allo scopo di alleviare lo stato di grave disagio determinato dalla deficienza produttiva delle aree pascolative, a favore delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti ricadenti negli interi territori dei comuni delimitati a norma della direttiva C.E.E. n. 273/75, del progetto speciale n. 33 della Cassa per il Mezzogiorno e della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, di cui all'elenco allegato alla presente legge come tabella A, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a concedere prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, con l'addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale, limitatamente ad un importo non superiore a lire 3 milioni per singolo beneficario ed in misura non superiore a lire 200 mila per unità bovina adulta al tasso del 4 per cento.

Ai capi bovini, ovini e caprini si applica la tabella di conversione in unità bovina adulta di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, con l'equiparazione dei capi equini a quelli bovini.

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo si applica il disposto dell'art. 18, commi secondo e quarto, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74.

Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.600 milioni da versare, in relazione alle effettive necessità, al fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni.

Il predetto fondo di rotazione è altresì autorizzato a utilizzare, per le finalità del presente articolo, le proprie disponibilità, come residui o come riduzioni di previsioni operative, che si riferiscono agli stanziamenti rispettivamente disposti dall'art. 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74 e dall'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Il comitato di gestione del suddetto fondo di rotazione è tenuto ad esaminare le pratiche di cui al presente articolo con priorità rispetto al carico esistente, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, terzo comma fermo restando quanto previsto dall'art. 6, terzo comma della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Le domande relative alle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I rientri relativi agli interventi previsti dal presente articolo sono utilizzati per le finalità generali del fondo di rotazione dell'E.S.A.

(1)

Per le provvidenze di cui all'articolo annotato vedi l'art. 4 della L.R. 7/82.

Art. 7

(modificato dall'art. 14 della L.R. 87/82)

Allo scopo di agevolare la ripresa economico-produttiva delle attività zootecniche, è autorizzata la concessione a favore delle aziende agricolo-zootecniche, nonchè degli allevamenti, di prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale cui si applicano le modalità e le procedure di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive aggiunte e modificazioni, nonchè, per quanto compatibili, quelle previste per l'applicazione dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, indipendentemente dalla declaratoria prevista dalla legge medesima.

Il concorso negli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma precedente sarà determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico dei beneficiari non sia inferiore a quello determinato in campo nazionale per le operazioni di credito previste dalla lett. b del punto terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numero 124 del 7 maggio 1982.

I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi, fino ad un importo massimo di lire 20 milioni per beneficiario, con l'applicazione dei coefficienti di conversione unitari per il bestiame previsti dai primi due commi del precedente art. 6.

Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle di cui al precedente art. 6 nonchè con quelle di cui all'art. 5 legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Le domande relative alle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite quinquennale di impegno di lire 3.000 milioni di cui lire 1.000 milioni sono destinati alla concessione di prestiti fino ad un importo di lire 5 milioni per beneficiario.

Art. 8

Possono essere ammessi alle provvidenze previste dei precedenti articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della presente legge nonchè a quelle previste dall'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84 e successive aggiunte e modificazioni, gli allevatori singoli o associati che esercitano le attività zootecniche anche senza disporre di proprie aziende agricole.

Art. 9

(modificato dall'art. 39 della L.R. 86/82)

Nei terreni appartenenti al demanio regionale o al patrimonio indisponibile dell'Azienda foreste demaniali, è vietata la sub-concessione.

La violazione della norma di cui al precedente comma comporta la revoca dell'atto di concessione.

Gli allevatori che dimostrino di avere utilizzato, in qualità di sub-concessionari, a fini pastorali, nell'ultimo biennio, terreni appartenenti all'Azienda forestale demaniali, subentrano in qualità di concessionari dei terreni medesimi, semprechè sussistano le condizioni ed i requisiti tecnici che ne avevano consentito l'originaria concessione e previa istanza da presentare all'ente concessionario entro il 31 dicembre 1982.

Art. 10

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai subconcessionari di terreni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni.

Art. 11

Alle istruttorie delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e le condotte agrarie competenti per territorio.

Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo nonchè alla contestuale liquidazione ed al relativo pagamento provvedono gli Ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 12

All'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

- il primo alinea del quarto comma viene soppresso;

- al secondo alinea del quarto comma, viene soppressa l'espressione "per l'eventuale seconda U.L.U. impegnata nel medesimo piano di sviluppo" e si aggiunge, alla fine, la seguente espressione: "a condizione che per almeno una U.L.U. il reddito di lavoro proveniente dalla azienda corrisponda a reddito di lavoro comparabile";

- il quarto alinea del quarto comma viene sostituito col seguente: "nelle zone indicate dall'art. 2 della presente legge, alla formazione del reddito comparabile possono concorrere, con una percentuale massima del 50 per cento, redditi provenienti dall'esercizio di attività extra aziendale, a condizione che una unità lavorativa tragga almeno il 70 per cento del proprio reddito di lavoro comparabile dall'azienda agricola".

Art. 13

All'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, modificato con l'art. 16 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, sono apportate le seguenti integrazioni:

- al sesto comma sono aggiunte le seguenti parole: "; gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio contestualmente alla concessione dell'indennità compensativa annua procedono alla relativa liquidazione e pagamento e sono tenuti a trasmettere, per conoscenza ai comuni interessati, copia dei mandati di pagamento all'uopo emessi";

- dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti: "Le istanze per la concessione dell'indennità compensativa devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno e danno diritto, nei casi di accoglimento, alla corresponsione dell'indennità medesima a partire dallo stesso anno.

Ai fini della concessione delle rate annuali successive alla prima erogazione dell'indennità compensativa, unitamente all'istanza che va presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, ciascun beneficiario può presentare, in sostituzione della occorrente documentazione, apposito atto sostitutivo dell'atto di notorietà con il quale attesti, sotto la propria personale responsabilità, il permanere di tutte le condizioni in base alle quali è stata concessa la prima erogazione della indennità stessa, e riconfermi, ove occorra, in conformità al disposto dei primi due commi del presente articolo, l'impegno a proseguire la coltivazione per l'ulteriore periodo".

Art. 14

Allo scopo di consentire l'erogazione dell'indennità compensativa annua a partire dall'anno 1982, sono valide le domande di cui all'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, presentate entro il 31 marzo 1982, ivi comprese quelle presentate in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da iscriversi a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

Art. 16

Al fine di promuovere le modificazioni strutturali e infrastrutturali necessarie per avviare nuove e più favorevoli condizioni per una rapida evoluzione dei tipi di allevamento nei territori montani, e più segnatamente nell'aerea dei Nebrodi e delle Madonie, sono disposti, in via straordinaria ed urgente, gli interventi di cui al successivo art. 17.

Art. 17

L'Azienda foreste demaniali è autorizzata ad effettuare nei terreni costituenti il proprio demanio organici interventi atti ad incrementare e migliorare la produzione foraggera e zootecnica nei terreni a ciò idonei, quali l'esecuzione di opere di ricerca, raccolta e distribuzione di acqua ad uso irriguo e multiplo, impianto e miglioramento di pascoli e prati, ricoveri per il bestiame e per gli allevatori, infrastrutture viarie ed elettriche.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Azienda foreste demaniali è altresì autorizzata:

a) a prendere in affitto, acquistare o espropriare terreni idonei alla produzione foraggera, avvalendosi anche delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) ad avviare in via prioritaria ed urgente uniziative pilota concernenti le finalità del presente articolo nell'area dei Nebrodi e delle Madonie.

Per l'attuazione dei sopra citati interventi è stanziata la somma di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984.

Art. 18

Il punto 3 dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è sostituito dal seguente:

"3) dispongano di un unico stabilimento presso il quale vengono svolte tutte le operazioni di conferimento dell'uva, ammostamento, vinificazione e conservazione ai fini della trasformazione e vendita collettiva dei prodotti vitivinicoli che risulti idoneo e dotato di macchinari e attrezzature, ivi comprese le pese automatiche e le stazioni rifrattometriche, rispondenti a razionali tecniche enologiche. La dotazione di pese automatiche e di stazioni rifrattometriche non è obbligatoria fino al 15 giugno 1982". Il quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è abrogato.

Art. 19

La disponibilità del cap. 55025 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1981 è trasferita al cap. 55024 limitatamente all'importo di lire 300 milioni, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 20

Le disposizioni previste dall'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 21

All'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, sopprimere le parole: "che provvederà al prelevamento con il sistema degli ordinativi di pagamento a favore dei dipendenti".

Art. 22

All'onere di lire 15.650 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, posto a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 6.000 milioni, per ciascuno degli anni 1982 e 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3. "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Le eventuali economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1981 sui capitoli di spesa i cui stanziamenti sono stati autorizzati con la presente legge, possono essere utilizzati per le stesse finalità nell'esercizio 1982 anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo della Regione. Alla reiscrizione in bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 23

In dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:


                          Titolo I - Spese correnti
 Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste (milioni di lire)
Cap. 16258 - Spese per l'acquisto
e la distribuzione ai veterinari comunali,
tramite i veterinari provinciali, ecc.                         +  50,-
Cap. 16315 (nuova istituzione) -
Contributo forfettario a favore di
veterinari comunali sulle spese
sostenute per la marchiatura dei
bovini equini ed ovi - caprini codici
4.2.20/5.1.4./1/1/10/1                                         +  30,-
 Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Cap. 21160 - Interessi e spese su mutui contratti, ecc.     - 15.650,-
                          Titolo II - Spese in conto capitale
 Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Cap. 55024 - Contributi a favore
di produttori di latte associati
in cooperative, consorzi ed associazioni
nelle spese di raccolta, ecc.                                  +  300,-
Cap. 55025 - Contributi a favore
di produttori di formaggio, ecc.                               -  300,-
Cap. 55627 (nuova istituzione) -
Concorso negli interessi sui prestiti
agrari di conduzione ad ammortamento
quinquennale erogati dagli istituti
ed enti esercenti il credito agrario
in favore di aziende agricole zootecniche
e di allevamenti per agevolare
la loro ripresa economico-produttiva
codici 11.2.20/5.1.4/2/1/10/1                                  +  3.000,-
Cap. 56007 - Conferimento al fondo
di rotazione costituito presso
l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.)                           +  8.600,-
Cap. 56480 (nuova istituzione) -
Contributo a favore di aziende
agricolo-zootecniche e di allevamenti
per l'acquisto di bovini, equini
ed ovo-caprini in sostituzione
di quelli deceduti e/o dispersi
a causa delle avversità atmosferiche
verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 1981
codici 11.2.20/5.1.4/2/1/10/1                                  +  1.980,-
Cap. 56481 (nuova istituzione) -
Contributi a favore di aziende
agricolo-zootecniche e di allevamenti
per l'acquisto di bovini, equini
ed ovi-caprini in sostituzione di
quelli deceduti a causa della
eccezionale siccità verificatasi
nel periodo agosto-novembre 1981
codici 11.2.20/5.1.4/2/1/10/1                                  +  1.990,-
Art. 24

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1981.

D'ACQUISTO

Tabella A

(integrata dell'art. 4 della L.R. 7/82)

Elenco dei comuni, cui si applicano gli interventi previsti dall'art. 6

Provincia di Agrigento

Alessandria della Rocca

Aragona

Bivona

Burgio

Caltabellotta

Cammarata

Campobello di Licata

Casteltermini

Cianciana

Comitini

Favara

Grotte

Joppolo Giancaxio

Racalmuto

Raffadali

Ravanusa

San Biagio

Platani

San Giovanni Gemini

Santa Elisabetta

Sant'Angelo Muxaro

Santo Stefano Quisquina

Provincia di Caltanissetta

Acquaviva Platani

Bompensiere

Campofranco

Marianopoli

Milena

Montedoro

Mussomeli

Resuttano

Riesi

San Cataldo

S. Caterina Villarmosa

Serradifalco

Sommatino

Sutera

Villalba

Provincia di Catania

Adrano

Belpasso

Biancavilla

Bronte

Catalabiano

Caltagirone

Castel di Iudica

Castiglione di Sicilia

Grammichele

Licodia Eubea

Linguaglossa

Maletto

Maniace

Mascali

Militello Val di Catania

Milo

Nicolosi

Paternò

Pedara

Piedimonte Etneo

Raddusa

Randazzo

Sant'Alfio

Santa Maria di Licodia

Trecastagni

Vizzini

Zafferana Etnea

Provincia di Enna

Agira

Aidone

Assoro

Calascibetta

Catenaunova

Centuripe

Cerami

Enna

Gagliano Castelferrato

Leonforte

Nicosia

Nissoria

Piazza Armerina

Pietraperzia

Regalbuto

Sperlinga

Troina

Valguarnera Caropepe

Villarosa

Provincia di Messina

Acquedolci

Alcara Li Fusi

Alì

Antillo

Barcellona Pozzo di Gotto

Basicò

Capizzi

Caronia

Casalvecchio Siculo

Castel di Lucio

Castell'Umberto

Castelmola

Castroreale

Cesarò

Fiumedinisi

Floresta

Fondachelli Fantina

Francavilla di Sicilia

Frazzanò

Furci Siculo

Gaggi

Galati Mamertino

Giardini

Graniti

Gualtiero Sicaminò

Itala

Leni

Limina

Lipari

Longi

Malfa

Malvagna

Mandanici

Messina

Militello Rosmarino

Mirto

Mistretta

Moio Alcantara

Monforte San Giorgio

Mongiuffi Melia

Montalbano Elicona

Motta Camastra

Motta D'Affermo

Nizza di Sicilia

Novara di Sicilia

Pagliara

Pettineo

Raccuja

Reitano

Roccafiorita

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S. Salvatore di Fitalia

S. Domenica Vittoria

Sant'Agata di Militello

S. Lucia del Mela

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San Teodoro

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