
LEGGE REGIONALE 26 luglio 1982, n. 71
G.U.R.S. 31 luglio 1982, n. 33
Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo.
Testo con annotazioni alla data 5 luglio 2024
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Fino alla conclusione delle operazioni previste dall'art. 24 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad intervenire, in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, mediante contributi destinati agli oneri conseguenti alla applicazione degli accordi di lavoro disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, (1) 7 novembre 1980, n. 810 e dai successivi provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. (2)
L'accordo di cui al D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 è stato sostituito dal successivo accordo approvato dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, come espressamente previsto dall'art. 44 dello stesso D.P.R. 347/83.
In ordine all'indizione dell'Avviso alle IPAB per la concessione del contributo previsto dall'articolo annotato, si rimanda ai Decr. Dir. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 3 agosto 2023, n. 2157, per l'anno 2023, e 5 luglio 2024, n. 1832, per l'anno 2024.
In attesa della definizione dell'assetto dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra di Palermo nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle prospettive di attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esecuzione del programma predisposto dallo stesso Istituto in attuazione della legge regionale 17 marzo 1979, n. 40.
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni di cui 4.000 milioni per le finalità dell'art. 1 e 3.000 milioni per le finalità dell'art. 2, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.