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LEGGE REGIONALE 26 luglio 1982, n. 71

G.U.R.S. 31 luglio 1982, n. 33

Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo.

Testo con annotazioni alla data 5 luglio 2024

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fino alla conclusione delle operazioni previste dall'art. 24 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad intervenire, in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, mediante contributi destinati agli oneri conseguenti alla applicazione degli accordi di lavoro disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, (1) 7 novembre 1980, n. 810 e dai successivi provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. (2)

(1)

L'accordo di cui al D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 è stato sostituito dal successivo accordo approvato dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, come espressamente previsto dall'art. 44 dello stesso D.P.R. 347/83.

(2)

In ordine all'indizione dell'Avviso alle IPAB per la concessione del contributo previsto dall'articolo annotato, si rimanda ai Decr. Dir. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 3 agosto 2023, n. 2157, per l'anno 2023, e 5 luglio 2024, n. 1832, per l'anno 2024. 

Art. 2

In attesa della definizione dell'assetto dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra di Palermo nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle prospettive di attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esecuzione del programma predisposto dallo stesso Istituto in attuazione della legge regionale 17 marzo 1979, n. 40.

Art. 3

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni di cui 4.000 milioni per le finalità dell'art. 1 e 3.000 milioni per le finalità dell'art. 2, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1982.

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