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DECRETO LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9

G.U.R.I 25 gennaio 1982, n. 23

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94)

TESTO COORDINATO (al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e con annotazioni alla data 30 aprile 1999)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permangono i requisiti della necessità e dell'urgenza di provvedere alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la eccezionale carenza di disponibilità abitative nonché di avviare il rilancio del settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'articolo 35, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.

I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli eventuali maggiori introiti indicati dall'articolo 35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del programma per il quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.

Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 150 miliardi.

La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) secondo le procedure già fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 7.000 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi, i rientri e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;

b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi.

Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il quadriennio 1982-1985.

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziario ai sensi del sesto comma del presente articolo, di cui all'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque destinati al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ed agli eventuali maggiori oneri connessi alla realizzazione dei medesimi od a nuovi programmi costruttivi.

Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.

Il Ministro del tesoro provvederà, a decorrere dall'anno 1983, a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985.

Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei costi.

Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati alle disponibilità previste per i bienni successivi.

All'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, dopo il n. 6) è aggiunto:

"7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione.

I programmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione".

Art. 2

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i consorzi di comuni, appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire 1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona, purché in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il 20% della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare.

Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei comuni o consorzi interessati.

Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al 30% può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui al comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello Stato, le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il Ministro del tesoro provvede con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla base delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed al quinto comma che sono versati in apposito conto infruttifero intestato alla sezione stessa.

Un'aliquota pari al 30 per cento del programma da realizzare è riservata a coppie di nuova formazione e ad anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già superato il sessantesimo anno di età. Sono parificate ai coniugi le coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio.

Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 1.400 miliardi previsto per il biennio 1982-83. Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il 40 per cento del finanziamento di cui al presente articolo è riservato ai territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalità previste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto capitale di cui al precedente comma si fa fronte, per il biennio 1982-83 con lo stanziamento di lire 440 miliardi. Per il 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al decimo comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982.

Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento".

Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 3

Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.

I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.

Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In questa ipotesi la titolarità dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'impiego delle disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro dei lavori pubblici il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione dei fondi. Il potere sostitutivo potrà essere esercitato, comunque, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84. Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi.

Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al precedente comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere ai comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire.

Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento.

I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonché con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune.

Le delibere comunali previste dal presente articolo sono soggette soltanto al controllo di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 4

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia.

Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER determina, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata da affidarsi, anche a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982-83.

Per la realizzazione dei programmi di sperimentazione di edilizia agevolata possono essere utilizzati finanziamenti quale contributo in conto capitale fino alla metà dell'importo annuale complessivo previsto ai sensi dei commi precedenti.

A ciascun programma costruttivo di sperimentazione di edilizia agevolata può essere assegnato solo un finanziamento non superiore al quaranta per cento della spesa necessaria per la realizzazione del programma medesimo.

La lettera f) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

"f) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale".

Art. 5

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare che sia stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile. Contestualmente gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre la documentazione dei prescritti requisiti. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora assegnati o venduti, il termine di cui sopra decorre da tale data".

[La lettera b) dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

"b) gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata a cura di cooperative, imprese, enti pubblici e singoli cittadini, diretti alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni nonché al recupero del patrimonio edilizio esistente".] (comma soppresso) (1)

[La lettera c) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:

"c) determina la quota minima di fondi disponibili destinati annualmente ad investimenti immobiliari degli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché, sulla base della normativa vigente, degli incrementi delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione, da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata anche mediante la sottoscrizione di titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica e dalla Cassa depositi e prestiti"]. (comma soppresso) (1)

Dopo la lettera q) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:

"r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2".

Dopo la lettera e) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:

"f) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito".

L'articolo 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

"Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette".

Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è differito al 1° gennaio 1984.

Dopo il primo comma dell'articolo 56 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'elevazione del limite massimo di costo di cui al comma precedente, si considerano anche gli impianti che siano soltanto parzialmente alimentati da fonti energetiche non tradizionali, secondo le modalità precisate con deliberazione del CER".

Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni comunicano al CER, almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio precedente, le località nelle quali esista documentata disponibilità di aree edificabili e la relativa superficie con la specificazione delle previsioni urbanistiche.

["Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali a carico dei mutuatari di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457".] (comma abrogato) (2)

[Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dai seguenti:

"Se la Regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il CER, entro il trentesimo giorno successivo, provvede agli adempienti di cui all'articolo 9, n. 5, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'ambito della stessa regione.

Almeno il 50 per cento degli interventi è localizzato nei comuni che abbiano, mediante apposita dichiarazione da inviare alla regione ed al CER, attestano l'effettiva disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi medesimi.".] (comma abrogato) (2)

[Qualora le regioni nel termine fissato dal comitato esecutivo del CER non abbiano trasferito i fondi agli istituti autonomi per le case popolari, il relativo accredito diviene inefficace e l'istituto di credito che funge da tesoriere regionale è tenuto a restituire il relativo importo alla Cassa depositi e prestiti unitamente agli interessi maturati dandone comunicazione al CER.] (comma abrogato) (2)

[In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera h), e 10, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il CER può provvedere a mettere a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari di fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima.] (comma abrogato) (2)

Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.

Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'articolo 13, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

[Fino al 31 dicembre 1984, sono applicabili per i programmi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le disposizioni del nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25]. (comma soppresso) (1)

Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché, al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative è applicabile l'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Per la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al comma precedente.

Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo comma dell'articolo 2822 del codice civile, dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisizione a favore del comune delle aree oggetto della convenzione.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà".

I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati, con legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania.

(2)

Comma soppresso dall'art. 10, comma 14, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Art. 5

(aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Gli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del 40%.

Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al 50% all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al 70%.

Art. 5

(aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.

Art. 5

(aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non può gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.

Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.

All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtù del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

Art. 6

(modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.

Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è richiesta l'approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.

Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

[Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984 (1)] (comma abrogato) (2).

[Gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono consentiti su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi]. (comma soppresso) (3).

(1)

Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al comma annotato è stato prorogato:

- al 31 dicembre 1987, per effetto dell'art. 1, comma 4,del D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito dalla legge 1° marzo 1985, n. 42;

- al 31 dicembre 1989, per effetto dell'art. 13, comma 1, del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

(2)

Comma abrogato dall'art. 7 della legge 31 maggio 1990, n. 128.

Art. 7

(abrogato dall'art. 136, comma 1, lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Fatte salve le norme di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano le disposizioni dell'articolo 48 della legge medesima.

Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497:

a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

c) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;

c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.

Per gli interventi di cui al comma precedente, la istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 del presente decreto.]

Art. 8

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

(abrogato dall'art. 136, comma 1, lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione di edificare, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

La domanda di concessione o quella di autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente decreto deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.

[Fino al 31 dicembre 1984 le determinazioni del consiglio comunale sulle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione alla lottizzazione, proposte ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, da proprietari che rappresentino almeno i 3/4 del valore dell'imponibile catastale delle aree interessate, devono essere comunicate non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento delle istanze stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dall'amministrazione comunale, o dalla scadenza del termine indicato nel nono comma del presente articolo.] (comma soppresso) (1)

[L'istanza di lottizzazione ha effetti vincolanti anche per i proprietari che non hanno aderito al piano di lottizzazione. I proprietari dissenzienti possono proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura dei proponenti o dalla pubblicazione nel foglio annunzi legali. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle opposizioni senza che il consiglio comunale abbia emesso alcuna determinazione, le opposizioni stesse si intendono respinte.] (comma soppresso) (1)

[Il provvedimento negativo emesso sulle istanze di lottizzazione o la richiesta di nuovi elementi possono essere motivate soltanto col contrasto con le prescrizioni urbanistiche generali ovvero con la necessità di introdurre specifiche modifiche al piano di lottizzazione.] (comma soppresso) (1)

[Il potere di richiedere atti e documenti può essere esercitato dal comune una sola volta ed entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di lottizzazione.] (comma soppresso) (1)

[La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inerzia comunale sui progetti di lottizzazione.] (comma soppresso) (1)

[Le norme contenute nel presente articolo non si applicano ai piani di lottizzazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano approvati dal consiglio comunale e assentiti dalla regione. In tal caso trascorsi 120 giorni dall'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, questa si intende assentita.] (comma soppresso) (1)

Le sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al primo comma del presente articolo e di cui al precedente articolo 7, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano state eseguite e risultino in contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima.

[I provvedimenti di sequestro previsti dal codice di procedura penale relativi ad opere edilizie eseguite in conformità a formale provvedimento esplicito di assenso, qualora siano motivati esclusivamente con il contrasto del progetto relativo alla costruzione delle opere rispetto agli strumenti urbanistici, possono essere disposti solo a seguito della sospensione o dell'annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale del relativo provvedimento amministrativo.] (comma soppresso) (1)

I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme al certificato previsto dal presente comma, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.

In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste.]

Art. 9

(modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione, il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.

Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere ai requisiti dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione è affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.

La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non si adempia, decade dal beneficio ed il comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.

La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

"Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, non superiore al 10%, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione".

Art. 10

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94 e dall'art. 1 del D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10 novembre 1983, n. 637)

Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che può essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che potrà essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984.

Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato espresso per morosità del conduttore, è condizione di procedibilità dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'istanza di cui al precedente comma è proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio per morosità, solo se questa risulti sanata.

L'istanza del conduttore non è ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1970, n. 25, [nel caso in cui il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare risulti superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo familiare del locatore o dell'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, ove presentata] (parole soppresse) (1), nonché nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) del quinto comma del successivo articolo 14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilità l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare.

Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.

La mancanza delle attestazioni di cui sopra è causa di inammissibilità della istanza.

[Il locatore e l'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio che intendano opporsi alla fissazione della nuova esecuzione devono assolvere con le medesime modalità all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi] (comma soppresso) (2).

In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui confronti sia già stato emesso un provvedimento ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982. (3)

(3)

Per effetto dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24 il termine di cui al comma annotato è stato prorogato al 30 giugno 1983.

Art. 11

Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data.

Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.

Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore la esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.

Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.

Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario.

Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 10, determina il giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

Art. 12

Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, e degli articoli 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile.

Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza.

L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti.

Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione, osservando i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 11. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

Art. 13

(modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di venti mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competente, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni.

Presso le prefetture delle provincie comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti è istituita una commissione con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area.

Tale commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati.

Ove l'area comprenda comuni appartenenti a più provincie, della commissione fanno parte oltreché i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette provincie. Essa è presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area.

Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinché egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate.

Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE.

Art. 14

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, e dall'art. 1 del D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10 novembre 1983, n. 637)

Nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 13 il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE può chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dall'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione il quale potrà essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni dalla scadenza di tale termine. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:

a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nelle legge 15 febbraio 1980, n. 25;

b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciotto milioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso;

[c) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore risulti superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo familiare del locatore o del beneficiario del provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, ove presentata] (lettera soppressa) (1);

d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata.

Nel caso previsto dalla lettera d) del quinto comma, ove il canone dovuto per l'immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore può chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune può utilizzare le somme di cui agli articoli 75 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed i proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L'integrazione è corrisposta fin tanto che sussista la incidenza nella misura sopra indicata [e comunque per non più di due anni] (parole soppresse) (2).

Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'articolo 13 determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

Art. 15

(modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data.

Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore e all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.

Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione debbono assolvere con le modalità di cui al secondo comma all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.

In caso di attestazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.

Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.

Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore e all'eventuale beneficiario.

Le istanze proposte ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663, e i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano la loro efficacia.

Art. 15

(aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.

Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:

a) non superiore al 100% per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;

b) non superiore al 75% per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;

c) non superiore al 50% per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, può essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 16

(soppresso dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

[Nel biennio 1982-83 è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'acquisto di alloggi da destinare a famiglie di sfrattati in casi di particolare gravità.

Tale fondo è depositato nel conto corrente istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti raccolgono e trasmettano al CER tutti i dati relativi alla situazione degli sfratti nell'ambito della rispettiva provincia. Nei quindici giorni successivi il CER, sia sulla base dei dati trasmessi dai prefetti che dei dati che abbia nel frattempo direttamente acquisito, determina con proprie deliberazioni i criteri di ripartizione e di utilizzazione del predetto fondo con preferenza per i comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980.

La delibera del CER è resa esecutiva con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed immediatamente comunicata ai comuni ed alle regioni interessate.

Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi.

In tal caso il Ministro del tesoro provvederà con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Restano in vigore le norme di cui al secondo ed ottavo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Con le procedure previste dai precedenti commi si provvede all'utilizzo dei fondi già assegnati e non impiegati ai sensi dell'articolo 7, commi secondo e terzo, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

I fondi di cui ai commi precedenti che rimangono inutilizzati possono essere destinati alla copertura degli oneri comunque connessi alla realizzazione dei programmi costruttivi previsti nel presente decreto.

I sindaci provvedono immediatamente a reperire, conferendo alla richiesta la più ampia pubblicità, unità abitative da destinare a famiglie di sfrattati mediante acquisto o locazione.

Il reperimento degli alloggi può avvenire anche nell'ambito degli altri comuni della provincia secondo criteri di prossimità al territorio del comune nel quale risiedono le famiglie da sistemare.

I proprietari che intendono vendere o locare immobili adibiti ad abitazione presentano al sindaco e al prefetto offerta irrevocabile per un periodo di sessanta giorni dall'invio dell'offerta stessa.

Le offerte di vendita o di locazione devono indicare l'ubicazione e le caratteristiche dell'alloggio con allegata planimetria aggiornata nonché, rispettivamente, il prezzo ed il canone mensile.

Gli immobili da acquistare o da locare debbono avere caratteristiche economico-popolari, con preferenza per quelli la cui superficie utile non sia superiore a 85 metri quadrati.

Il prezzo di acquisto è determinato in base ad una valutazione dell'ufficio tecnico erariale, o dell'organo tecnico comunale, ovvero, nei casi di urgenza, in base ad una perizia giurata resa da perito iscritto negli appositi albi.

Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non può superate il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50 per cento.

Il contratto di compravendita di cui al presente articolo è rogato in forma pubblica amministrativa ed è esente da ogni tipo di imposizione fiscale per entrambi i contraenti. Copia del contratto stesso è inviata al prefetto, a cura del sindaco, il giorno stesso della stipula.

Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti l'acquisizione di immobili da destinare ad abitazione per gli sfrattati sono soggetti al controllo in via successiva.

Qualora i sindaci non provvedano a reperire e ad acquisire unità abitative entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della somma assegnata a ciascun comune interessato, ad essi si sostituisce direttamente il prefetto della rispettiva provincia, il quale provvede al reperimento degli alloggi dandone immediata notizia al competente organo di controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario, il quale deve provvedere all'acquisto entro venti giorni dalla nomina.

Per la erogazione dei fondi si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Per l'assegnazione degli alloggi si applicano le disposizioni dell'ottavo, nono e decimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, in quanto compatibili.

Resta salva la diversa disciplina dettata dalle regioni a statuto speciale e dalle provincie di Trento e Bolzano].

Art. 17

(modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Gli enti e le società indicati dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità.

Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell'articolo 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'articolo 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione nonché a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione.

Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione.

Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione è il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilità non è stata tempestivamente resa nota.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole "sulla necessità del locatore" sono inserite le parole "o sulla finita locazione".

Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole "20 per cento" e "10 per cento" sono rispettivamente sostituite con le parole "40 per cento" e "20 per cento".

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 5-ter del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1987.

Art. 18

(soppresso dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

[Non concorrono alla determinazione del reddito ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi le plusvalenze di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate mediante cessione che comporta il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

L'agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:

a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983;

b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, costituite da persone fisiche per l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione;

d) le plusvalenze debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai sensi del sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con riferimento al presente decreto;

e) ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ubicati nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 13 del presente decreto, destinati alla locazione alle condizioni previste dal Titolo I, Capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, con vincolo, anche per gli aventi causa di tale destinazione, per dieci anni a partire da quello in cui il reinvestimento viene effettuato. Il vincolo è assunto con sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo, depositato presso il comune e trascritto nei registri delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare delle plusvalenze accantonate o annotate che non risultano reinvestite con l'osservanza delle disposizioni recate dai commi precedenti concorre alla determinazione del reddito del periodo di imposta in cui si verifica l'inosservanza con applicazione della pena pecuniaria nella misura dal venticinque al cinquanta per cento delle plusvalenze che avrebbero dovuto concorrere alla determinazione del reddito nel periodo di imposta in cui sono state realizzate.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate da enti non commerciali. Per tali plusvalenze le annotazioni di cui al punto d) del secondo comma devono essere effettuate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse sono state realizzate].

Art. 19

(soppresso dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

[Fino al 31 dicembre 1983, l'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'articolo 8, primo comma, n. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, si applica indipendentemente dalla data di costruzione, anche alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato, destinati ad abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principali l'acquisto, la gestione e la alienazione di immobili a condizione che si tratti di fabbricati o porzioni di fabbricato ubicati nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, ed in quelli confinanti, e che la cessione sia effettuata nei confronti di persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione ovvero nei confronti di cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983 per i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al precedente comma posti in essere, alle condizioni, nei termini e nei confronti dei soggetti ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole l'imposta di registro è ridotta al due per cento e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle cessioni ed ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato ubicati nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dal comma secondo dell'articolo 13, effettuate o posti in essere dopo la data di pubblicazione del provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica fino al 31 dicembre 1983 dagli stessi soggetti ed alle condizioni previste nei commi precedenti].

Art. 20

(soppresso dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

[Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione ubicati nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 13 del presente decreto e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo I della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire quattro milioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire sette milioni a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.

Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del cinquanta per cento ed è esente nel periodo stesso dalla imposta locale sui redditi.

Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto].

Art. 21

(soppresso dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

[In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 13 del presente decreto, diverse da quelle adibite ad abitazione principale e da quelle utilizzate come residenze secondarie o comunque direttamente utilizzate, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, il reddito, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 88 dello stesso decreto, è aumentato del centocinquanta per cento.

Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unità immobiliari sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione non si applica:

a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente;

b) alle unità immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, o per le quali operano le disposizioni degli articoli 7, comma terzo, e 8, comma primo, del presente decreto, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del primo comma non si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si chiuda entro sei mesi da tale data.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, la misura del venti per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata all'ottanta per cento. Rimane ferma la misura del venti per cento per le unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o per le quali operano le disposizioni degli articoli 7, comma terzo, e 8, comma primo, del presente decreto, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, ovvero in mancanza da quando l'immobile si è reso abitabile].

Art. 21

(aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Il CER è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 4 del presente decreto, ad attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della "Auspicio società cooperativa edilizia a responsabilità limitata", fissandone i criteri per l'erogazione.

Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della società di cui al primo comma.

Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprietà della società di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci della società medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e già abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati.

Il prezzo della cessione è determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati dai soci della società di cui al primo comma e delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato. Il prezzo della cessione è in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie dei mutui attualmente in essere e assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.

Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la società di cui al primo comma del presente articolo è considerata, sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo.

Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 5-bis e 6, comma terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 21

(aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione, e per il completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.

I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, e sono garantiti dallo Stato.

Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma. Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

All'atto della concessione dei mutui il comune è tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma.

Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere è tenuto a comunicare altresì all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio.

La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma.

Il costo di acquisizione e di completamento è determinato in base alla somma della indennità di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento è commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.

Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza è regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 3 gennaio 1978, n. 1.

L'indennità di espropriazione è fissata dall'ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennità di espropriazione è equivalente al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.

Il comune di Roma è autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare.

In considerazione della eccezionale urgenza nonché della peculiarità e complessità tecnica degli interventi, il comune stesso è autorizzato altresì ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.

Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.

I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e del terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto. (1)

(1)

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 136.

Art. 21

(aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il quadriennio 1982-85, il CER è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Agrigento la somma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprietà nei limiti di una sola unità immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283.

Art. 21

(aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto delle modalità ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto per il biennio 1982-83. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire dieci miliardi.

Art. 22

All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI - NICOLAZZI

ROGNONI - DARIDA

FORMICA - ANDREATTA

LA MALFA - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1982

Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 6