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LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. 116

G.U.R.S. 14 dicembre 1983, n. 53

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 58 ed altre norme urgenti in materia di agricoltura.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legislazione regionale per attività agricole, con esclusione degli interventi previsti per la viabilità interpoderale o vicinale, non possono essere concesse a favore di cooperative e loro consorzi, associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, associazioni ed enti privati di qualsiasi natura, i cui componenti degli organi di amministrazione non siano nominati da pubblica autorità, qualora il presidente e/o uno o più componenti del consiglio di amministrazione o il rappresentante legale dell'associazione od ente:

a) sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 416 bis del codice penale;

b) sia stato o sia sottoposto, in forza di provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche.

La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo non ha luogo qualora i soggetti sopraindicati siano stati imputati dal reato di cui al comma precedente o nei confronti degli stessi sia pendente procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione suindicate, fino alla definizione dei relativi procedimenti.

Gli enti e gli interventi che non sono soggetti alla applicazione dei precedenti commi rimangono altresì esclusi dalle norme di cui all'art. 33 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58.

Art. 2

Le associazioni ed enti destinatari delle agevolazioni di cui all'articolo precedente devono produrre all'Amministrazione regionale cui compete la relativa concessione, prima dell'emanazione del provvedimento di concessione, dichiarazioni sottoscritte ed autenticate ai sensi dell'art. 4 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, con le quali il presidente, tutti i componenti del consiglio di amministrazione o comunque il rappresentante legale dell'associazione o ente, attestano di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo al rifiuto o alla sospensiva delle agevolazioni ai sensi della presente legge.

L'Amministrazione competente, entro tre giorni dalla relativa adozione, trasmetterà alla prefettura nella cui circoscrizione ha sede il beneficiario copia del provvedimento di concessione, corredata dalle dichiarazioni siundicate.

Qualora le dichiarazioni risultino totalmente o parzialmente non veritiere l'Amministrazione, permanendo le condizioni ostative di cui al precedente art. 1, provvede alla revoca della concessione ed al recupero delle anticipazioni eventualmente erogate.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di nulla osta o autorizzazioni che comportano futuri impegni di spesa.

Art. 3

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle richieste di agevolazioni prodotte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Per le istanze prodotte fino alla data suindicata, le dichiarazioni sostitutive previste all'art. 2 dovranno essere presentate, a richiesta della competente Amministrazione regionale, solo per quelle che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state inoltrate alle prefetture e alle camere di commercio.

Art. 5

Alla lettera p dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole:

"L'Ente, fra l'altro, salvo quanto previsto nelle precedenti lettere, è autorizzato anche a costituire e/o a partecipare a società per la produzione, trasformazione industriale, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici, e di prodotti alimentari utilizzabili per usi agrozootecnici, ed a concedere fidejussioni a favore delle società aventi le finalità suindicate.

Qualora si tratti di società cui l'Ente partecipa, le fidejussioni non potranno superare per ciascuna obbligazione garantita la percentuale della quota di partecipazione dell'Ente rispetto al capitale sociale".

Restano valide le partecipazioni societarie e le fidejussioni poste in essere al 15 novembre 1983.

Art. 6

Per il conseguimento delle finalità previste dal primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, si prescinde dalle convenzioni ivi disciplinate.

Per le stesse finalità le cantine sperimentali di Milazzo e di Noto adottano appositi programmi finalizzati e coordinati con i programmi dell'Istituto regionale della vite e del vino e del Vivaio governativo viti americane. Per le stesse finalità sono altresì considerati validi i programmi, già approvati, sui quali il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura ha espresso il proprio parere.

I programmi sono approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del sottocomitato regionale per la vitivinicoltura, ove già non espresso.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad accreditare ai legali rappresentanti delle cantine sperimentali di Milazzo e di Noto le somme disponibili, nonchè quelle impegnate per le medesime finalità, per l'attuazione dei programmi prima indicati.

Alle eventuali acquisizioni immobiliari provvede direttamente la Presidenza della Regione utilizzando le disponibilità del cap. 50352; le stesse sono cedute in uso gratuito e temporaneo alle cantine per le attività previste dai programmi.

L'acquisizione ha luogo sulla base del valore venale determinato dal competente ufficio tecnico erariale, previo parere del Comitato tecnico amministrativo istituito con la legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e successive modifiche.

I programmi di cui al presente articolo potranno essere adottati, approvati, varati ed attuati fino a tutto il 31 dicembre 1986. A tal fine le somme comunque disponibili per le finalità del presente articolo potranno essere trasferite, in relazione alle effettive esigenze, agli esercizi finanziari successivi fino al 1986.

Resta ferma ogni disposizione dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, non incompatibile con le disposizioni del presente articolo.

Art. 7

L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a mettere a disposizione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il personale necessario, sino ad un massimo di cento unità, per gli adempimenti relativi al pagamento delle integrazioni comunitarie del prezzo dei prodotti agricoli.

Il trattamento economico del personale utilizzato dall'Assessore continua ad essere corrisposto direttamente dall'Ente. Sono a carico dell'Assessorato soltanto gli oneri per compensi di lavoro straordinario e per trattamento di missione.

Art. 8

E' autorizzata per gli esercizi 1983 e 1984 l'ulteriore attuazione della convenzione stipulata, con le modifiche proposte dall'Università di Catania ed approvate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e per le finalità di cui all'art. 34 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, con l'utilizzazione delle residue disponibilità delle somme previste dalla convenzione suindicata.

Art. 9

All'art. 17 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo comma, dopo le parole: "ricadenti nei territori delimitati come previsto dall'art. 9", sono aggiunte le seguenti altre "e successive aggiunte e modificazioni";

- dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Per l'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente, ai fini delle delimitazioni dei territori nei quali effettuare gli interventi di cui al presente articolo, si provvede in base al decreto del Presidente della Regione del 17 dicembre 1982 e successive aggiunte e modificazioni".

Art. 10

I primi tre commi dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, sono sostituiti dai seguenti:

"Allo scopo di consentire ai laureati delle Università siciliane di migliorare la loro preparazione scientifica mediante la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a erogare non più di 20 borse di studio da assegnare a candidati che siano collocati utilmente nelle graduatorie, secondo l'ordine delle graduatorie medesime, che saranno formulate nei concorsi banditi annualmente dalle Università siciliane in base all'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 382, e che abbiano conseguito la laurea in uno dei tre atenei dell'Isola.

Tali borse di studio potranno essere assegnate solamente per i corsi di dottorato di ricerca riguardanti i settori delle scienze agrarie e della medicina veterinaria per i quali una delle Università siciliane sia stata indicata come sede amministrativa o di coordinamento.

A tal fine, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base delle richieste e delle indicazioni all'uopo fornite dalle singole università siciliane, predisporrà gli atti necessari perchè:

a) sia definito il numero di borsisti che potranno utilmente prendere parte alle attività organizzate per i singoli corsi di dottorato, in aggiunta al numero dei posti disponibili ai fini del conseguimento del titolo di "dottore di ricerca";

b) dette borse vengano attribuite e confermate in base a quanto disposto dagli articoli 76 e 78 del citato decreto;

c) l'importo delle borse medesime venga commisurato a quanto disposto dal Ministero della pubblica istruzione sulla base dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

d) l'erogazione dei ratei delle borse di studio avvenga direttamente da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o tramite le Università secondo modalità da concordare e definire negli accordi preventivi di cui al presente comma;

e) vengano utilizzate le graduatorie dei concorsi annualmente banditi.

Ai borsisti che avranno regolarmente frequentato i corsi di dottorato ed avranno elaborato una tesi originale, su parere favorevole del collegio dei docenti del dottorato medesimo, sarà rilasciato un attestato di frequenza, a cura del coordinatore del corso, corredato dall'indicazione dei settori di ricerca verso i quali il candidato abbia manifestato maggiore interesse e attitudine".

In sede di prima applicazione della presente legge l'Assessorato è autorizzato a fare riferimento alle graduatorie ancorchè trattasi di concorsi già espletati.

Art. 11

Il Fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale, ad erogare - a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio della provincia di Agrigento che, a partire dall'autunno del 1980 e nei successivi anni 1981 e 1982, risultano danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche ma che non hanno, di fatto, usufruito delle agevolazioni all'uopo previste dalle leggi 25 maggio 1970, n. 364; 15 ottobre 1981, n. 590; 8 novembre 1982, n. 821, nonchè dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, e da tutte le successive norme nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche, e nei confronti delle quali risultano iniziate specifiche procedure di contenzioso - prestiti per la estinzione di passività onerose che risultino documentate ed in essere alla data del 31 agosto 1983 o aventi scadenza entro il 31 dicembre 1983.

Art. 12

I prestiti di cui al precedente articolo possono essere erogati fino ad importi equivalenti al valore del fondo, ivi compreso quello delle strutture produttive ivi esistenti.

I prestiti di cui sopra devono essere rimborsati in quindici annualità, al tasso previsto per i prestiti ordinari del Fondo di rotazione.

Per le finalità di cui al presente articolo il cap. 56007 del bilancio della Regione Siciliana, riguardante il Fondo di rotazione dell'E.S.A., è incrementato per l'esercizio finanziario 1983 di lire 300 milioni cui si fa fronte riducendo di pari importo le disponibilità recate dal cap. 14610 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 13

Ai sensi e per gli effetti della presente legge le istanze presentate entro il 15 marzo 1982 ai fini della concessione dell'indennità compensativa di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, in deroga al disposto dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173, sono novate in via eccezionale per l'anno 1983.

Art. 14

Ai soli fini della determinazione della misura dell'indennità compensativa da erogare ai soggetti beneficiari secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, le superfici di terre demaniali e/o patrimoniali concesse a pascolo dalla Regione, da enti locali o da altri enti pubblici ad allevatori coltivatori diretti, sono considerate utili a tutti gli effetti a partire dalla misura minima del 40 per cento.

Gli allevatori che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173, possono presentare istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredando la medesima di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che a far tempo dal 15 marzo 1982 sussisteva il possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, nonchè delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 13 della citata legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173.

Art. 15

Gli attestati rilasciati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura di cui all'art. 4, ottavo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 per il riconoscimento dei requisiti previsti al punto 3 del primo comma del medesimo articolo sono validi a tutta la campagna vitivinicola 1983.

Art. 16

Le anticipazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e limitatamente alla vendemmia dell'anno 1983, possono essere concesse anche per i quantitativi di uva conferiti eccedenti la capacità ricettiva delle cooperative cantine sociali interessate, ancorchè tali eccedenze superino il terzo delle predette capacità ricettive.

Art. 17

La concessione dei benefici previsti dalla lettera a dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 è estesa anche alla vendemmia 1983 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. 5 della medesima legge regionale e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 18

Per le finalità di cui all'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, il Fondo di rotazione dell'IRCAC è incrementato della somma di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

All'onere derivante dall'appplicazione del comma precedente si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 54541 del bilancio di previsione della Regione relativo all'esercizio 1983.

Art. 19

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 dicembre 1983.

NICITA