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LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1979, n. 1

G.U.R.S. 6 gennaio 1979, n. 1

Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali. (1)

TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/1999 e con annotazioni alla data 1 marzo 2006)

(1)

Vedi D.P. 14/5/79: "Attribuzione al fondo per servizi o a quello per investimenti delle categorie di interventi attribuite ai comuni ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In previsione della riforma della organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite ai comuni, che sono tenuti ad adempierle, le funzioni amministrative di interesse locale di competenza regionale nelle materie di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Sono trasferite ai comuni le competenze in materia di denominazione di borgate e frazioni.

Art. 3

In materia di assistenza e beneficenza pubblica sono trasferite ai comuni le competenze relative a:

a) ricovero dei minori, degli anziani indigenti e degli inabili al lavoro presso istituti di assistenza, di beneficenza e di istruzione;

b) assistenza in natura, da effettuare anche con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi dell'assistenza farmaceutica e sanitaria di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1975, n. 636;

c) interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive modificazioni;

d) assistenza estiva e invernale dei minori;

e) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

f) assistenza post-penitenziaria;

g) interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

h) interventi assistenziali in favore dei non vedenti.

Art. 4

Gli enti comunali di assistenza sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi.

Il personale di ruolo presso i predetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli enti medesimi sono trasferiti ai comuni per essere destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.

L'inquadramento del personale nei ruoli comunali, anche in soprannumero, avviene con la salvaguardia dei diritti acquisiti ed il rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

L'Assessore regionale per gli enti locali vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al primo comma.

Art. 5

Nel rispetto delle previsioni finanziarie ed entro il limite mensile di un decimo dei relativi stanziamenti, i sindaci provvedono, con propri atti, agli interventi assistenziali urgenti o di emergenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e già di competenza dei soppressi enti comunali di assistenza.

Art. 6

In materia di assistenza scolastica sono trasferite ai comuni le competenze relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, alle refezioni scolastiche ed al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori, nonchè le competenze relative alla manutenzione e alla riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo.

Sono altresì attribuite ai comuni le competenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, e successive modificazioni.

Per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica di cui al presente articolo ed al successivo art. 7 i comuni potranno avvalersi degli organi regionali operanti nel settore della scuola previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7

(1)

Alla data di entrata in vigore della presente legge i patronati scolastici ed i loro consorzi sono soppressi; le funzioni di assistenza scolastica ed i servizi già svolti da tali enti sono attribuiti ai rispettivi comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi, con esclusione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti istituite e finanziate dalla Regione Siciliana, che continuano ad essere gestite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 54. (2)

Il personale in servizio stabile e a tempo indeterminato presso gli uffici dei patronati scolastici alla data del 1° gennaio 1978 e tuttavia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli stessi patronati sono trasferiti ai comuni in cui hanno sede, per essere destinati ai servizi di assistenza scolastica.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli comunali, anche in soprannumero, ha luogo nei livelli corrispondenti alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, con la salvaguardia delle posizioni economiche possedute e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

Il personale comunque in servizio nell'anno scolastico in corso in base ad altro rapporto di lavoro a tempo determinato o precario, con preferenza per il personale già in servizio nell'anno scolastico 1976-1977 può continuare ad essere utilizzato nella medesima posizione ai fini della continuità dei servizi. (3)

Il personale in posizione di comando presso i patronati ed i loro consorzi può continuare ad essere utilizzato dai comuni, nella medesima posizione e per funzioni analoghe a quelle esercitate presso i patronati o i consorzi. Il comando è richiesto direttamente dai comuni o dall'Amministrazione regionale.

Il personale incaricato presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuativamente dall'inizio dell'anno scolastico 1976-1977, è collocato nel ruolo di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive modificazioni con le modalità fissate nella stessa legge.

I comuni potranno avvalersi di personale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, con richiesta motivata da inoltrarsi all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione nei confronti dei consorzi, attribuendosi il relativo patrimonio e personale al comune in cui hanno sede.

Per particolari esigenze di sperimentazione e di qualificazione didattico-pedagogica, il personale comunale di scuole materne che eserciti funzioni direttive può essere comandato presso altro comune che ne faccia richiesta, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza ed assenso dell'interessato.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al presente articolo.

(1)

Vedi l'art. 9, comma 2, della L.R. 53/85, come sostituito dall'art. 16 della L.R. 11/88, in merito alla corresponsione di un assegno mensile integrativo di quiescenza spettante al personale dell'amministrazione regionale a seguito di trasferimento alla Regione degli uffici statali.

(2)

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 9/86 i beni delle istituzioni socio-scolastiche permanenti di cui al comma annotato, sono trasferiti alle province nel cui territorio ricadono.

(3)

Con l'art. 1 della L.R. 259/79 il personale precario di cui al comma annotato, in caso di ripristino del servizio presso cui prestava la propria attività, ha la precedenza su ogni altro ai fini dell'assunzione.

Art. 8

I segretari dei comuni procedono alla rilevazione della consistenza patrimoniale degli enti soppressi ai sensi dei precedenti articoli 4 e 7, alla elencazione e descrizione dei rispettivi beni ed alla ricognizione dei servizi prestati, accertando i mezzi con i quali si è provveduto al finanziamento degli stessi nell'esercizio finanziario in corso.

Dell'avvenuto completamento delle operazioni di trasferimento nonché dell'avvenuto rilevamento dei dati di cui al primo comma dà atto, per ogni comune, il sindaco sentito il consiglio comunale, con provvedimento da emettersi entro un anno dalla soppressione e da trasmettere all'Assessorato regionale competente.

Art. 9

In materia di assistenza igienico-sanitaria sono attribuite ai comuni le competenze relative al ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.

Sono, altresì, attribuite ai comuni le competenze regionali in materia di controllo sull'inquinamento atmosferico, di cui agli articoli 8, ultimo comma - per la parte di interesse comunale - e 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, nell'ambito dei piani e dei programmi regionali per il settore, nonchè quelle in materia di interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di endemie, di epidemie e di altri interventi igienico-sanitari per le pubbliche calamità, nonchè per interventi urgenti per pulizie, disinfezioni e disinfestazioni straordinarie, compresi i lavori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi.

Art. 10

In materia di beni culturali è attribuita ai comuni la competenza a formulare proposte per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a promuovere iniziative per valorizzare, individuare ed acquistare i beni medesimi, anche ai fini di cui all'art. 21 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.

Sono, altresì, attribuite ai comuni le competenze in materia di interventi per la promozione culturale e l'educazione permanente concernenti:

a) l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie di arte e centri di servizio culturale di proprietà dei comuni, nonchè per l'acquisto di attrezzature;

b) l'organizzazione e la gestione di parchi gioco Robinson;

c) le attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile;

d) il servizio nazionale di lettura.

Art. 11

In materia di turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

- costruzione e gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;

- rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri;

- promozione di attività sportive e ricreative;

- costruzione e gestione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari alle attività sportive;

- nulla osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici di cui agli articoli 21, 22 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quali risultano modificati dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35 e successive modifiche, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 25 della legge medesima.

Restano ferme le competenze dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previste dall'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quale risulta modificato dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche.

Art. 12

In materia di attività industriali, commerciali ed artigianali sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

- regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri esercizi per la vendita al dettaglio ed il consumo di alimenti e bevande, nonchè degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti - esclusi quelli autostradali - sulla base dei criteri fissati con legge regionale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;

- istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;

- impianto e gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici;

- autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del CIPE e sulla base dei criteri fissati con legge regionale, alla installazione di distributori di carburante nel territorio comunale, ad eccezione delle sedi autostradali;

- autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste;

- atti di istruzione e certificazione ai fini della iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

- apprestamento e gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale;

- organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano di interesse locale con sede nel comune;

- assegnazione di borse di studio per corsi speciali e di perfezionamento nell'attività artigiana presso scuole e istituti particolarmente attrezzati a tale scopo.

Art. 13

In materia di agricoltura e foreste sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

- vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio;

- accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352; (1)

- indennità compensative annue di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

- istruzione ed erogazione dei contributi per la tenuta della contabilità aziendale;

- premi diretti in favore del patrimonio animale nel settore zootecnico;

- piani e progetti silvo-pastorali riguardanti il patrimonio comunale e relativa attuazione ivi comprese le competenze attribuite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche, alle camere di commercio;

- vigilanza, in concorso con gli altri enti e organismi competenti, sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

- proposte per la formazione dei programmi alle sezioni operative dell'assistenza tecnica e attività promozionali in agricoltura previste dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73.

L'erogazione degli aiuti previsti in attuazione di disposizioni comunitarie e rientranti nelle funzioni di cui al presente articolo è delegata ai comuni.

Il Governo regionale in sede di prima attuazione determina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle attività delegate.

La Regione provvederà a determinare con apposite leggi, secondo i livelli di interessi, le competenze regionali e degli enti locali in ordine ad altri interventi nel settore e in ordine alla generalità delle funzioni amministrative riguardanti gli aiuti comunitari all'agricoltura.

Con apposite disposizioni, da emanarsi entro il 30 giugno 1979, saranno determinate le attribuzioni dei comuni in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate nel quadro della nuova disciplina regionale della materia.

(1)

In relazione all'accertamento dei requisiti di coltivatore diretto a titolo principale, vedi l'art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R. 13/86.

Inoltre, in ordine alla equiparazione di altre categorie di lavoratori ai coltivatori diretti, vedi l'art. 2, comma 2, della L.R. 13/86.

Art. 14

Prima di procedere all'istruttoria delle richieste per la concessione di aiuti, contributi ed altre agevolazioni finanziarie e dopo la concessione di aiuti, contributi e altre agevolazioni finanziarie in materia di agricoltura e foreste, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai sindaci apposite comunicazioni perchè ne diano notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 15

(modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 120/83)

1. In materia di assistenza ai lavoratori disoccupati sono attribuite ai comuni le competenze relative all'approvazione ed esecuzione dei cantieri di lavoro per opere di interesse comunale di cui alla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni. (1)

2. ----------------------(comma soppresso) (2)

(1)

Per quanto riguarda l'assegno giornaliero per i lavoratori e per il personale direttivo dei cantieri di lavoro per disoccupati vedi l'art. 2 della L.R. 120/83 e l'art 14 della L.R. 25/93.

In ordine al trattamento economico spettante ai lavoratori impiegati nei cantieri di lavoro istituiti dai comuni, nonchè all'importo massimo dei cantieri medesimi, si rimanda all'art. 1 del Decr. Ass. Lavoro 10/01/96.

Art. 16

In materia di lavori pubblici sono attribuite ai comuni le competenze di finanziamento relative a:

- riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione;

- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di case comunali;

- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione e manutenzione di strade esterne di competenza comunale;

- costruzione, ampliamento, completamento, ristrutturazione e manutenzione dei cimiteri, ivi comprese le sistemazioni interne anche viarie;

- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo, compresi quelli igienici, ed impianti di illuminazione di interesse comunale;

- rinnovo e miglioramento delle attrezzature dei mattatoi comunali, nonchè ampliamento, restauro e rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali;

- costruzione, trasformazione e manutenzione di vie rurali di interesse comunale, con esclusione di quelle appartenenti al demanio regionale;

- costruzione, completamento e riattivazione di abbeveratoi pubblici e di acquedotti rurali di interesse comunale.

Art. 17

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare ai dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

Art. 18

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella tabella A annessa alla presente legge sono soppressi.

Gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, elencati nella tabella B annessa alla presente legge, sono fissati negli importi a fianco di ciascuno indicati.

Per gli anni finanziari successivi al 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al precedente comma saranno determinati in relazione alle residue funzioni di competenza della Regione.

Art. 19

(1) (2)

(modificato dall'art. 5 della L.R. 2/92)

Per l'assegnazione ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge sono istituiti due appositi fondi - uno per servizi, l'altro per investimenti - da iscriversi, per un ammontare di lire 60 mila milioni ciascuno, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione, sentiti il Comitato regionale per la programmazione e la Commissione legislativa "Finanza, bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale, su delibera della Giunta, ripartisce annualmente con proprio decreto i fondi anzidetti tra i comuni, avendo riguardo alle condizioni socio-economiche di ciascun comune, alle rispettive popolazioni, quali risultano dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonchè alle rispettive superfici dei comuni.

In sede di assegnazione delle somme con il predetto provvedimento possono essere posti - con riferimento al limite massimo del 30 per cento delle somme di ciascun fondo assegnate al singolo comune - direttive e vincoli di destinazione in relazione alle scelte di programmazione regionale e alla esigenza di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni.(3)

Al fine di programmare l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge il consiglio comunale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo che deve essere comunicato alla Presidenza della Regione.

I comuni possono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti dal presente articolo esclusivamente per le finalità della presente legge. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'attribuzione al fondo per servizi o a quello per investimenti delle categorie di interventi ad essi attribuiti con la presente legge. 

(1)

Vedi l'art. 72 commi 1, 2 e 3 della L.R. 25/93: "Integrazione fondi legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1".

(2)

L'art. 6 della L.R. 40/95, estende la utilizzazione del fondo per investimenti di cui all'articolo annotato alle opere di smaltimento dei rifiuti solidi, di cui all'art. 2 della stessa L.R. 40/95.

(3)

Si rimanda all'art. 4 della L.R. 15/93: "Recupero finanziamenti non utilizzati".

Art. 20

Al fondo per investimenti è aggiunto uno stanziamento per un programma annuale di interventi straordinari in materia di fognature, acquedotti e opere viarie di rilevanza sovracomunale.

Lo stanziamento annuale di cui al comma precedente è destinato altresì alla realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica nei comuni e nelle frazioni che ne siano carenti. Alla progettazione ed esecuzione degli impianti i comuni interessati provvedono mediante affidamento all'ENEL, il quale può eseguire i lavori anche in economia.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, ripartisce detto stanziamento a favore dei comuni che hanno particolari carenze nelle materie di cui al comma precedente.

All'assegnazione delle somme ai comuni interessati provvede il Presidente della Regione con proprio provvedimento.

Per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata la spesa di lire 20 mila milioni a carico del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 21

Per l'esercizio delle funzioni trasferite o attribuite dalla presente legge i comuni si avvalgono di uffici e di strutture tecniche regionali competenti per territorio, che sono tenuti a provvedere.

Art. 22

Ai comuni sono attribuite le funzioni di polizia amministrativa di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

L'esercizio delle stesse funzioni sarà determinato sulla base delle relative norme di attuazione dello Statuto.

Art. 23

(1)

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dell'assistenza e beneficenza pubblica è fatto divieto alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette alla vigilanza della Regione:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonchè di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978. I provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 31 luglio 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

b) di procedere ad alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a tre anni.

Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, possono essere autorizzate determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a compiere specifici atti, tra quelli sopra elencati sotto la lettera b), indispensabili per la realizzazione di programmi di pubblico interesse sui quali si siano favorevolmente pronunciati i consigli comunali interessati.

Art. 24

Al fine di accertare l'entità e le caratteristiche dei beni amministrati e dei servizi erogati dalle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica operanti in Sicilia è istituita una commissione composta da:

- quattro esperti scelti dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale;

- tre rappresentanti delle associazioni dei comuni operanti in Sicilia;

- due rappresentanti dell'Unione nazionale enti beneficenza ed assistenza (UNEBA).

La commissione è nominata dall'Assessore regionale per gli enti locali con proprio decreto. Con lo stesso decreto verrà nominato il presidente della commissione scelto tra i quattro esperti e verranno determinati i compensi per i componenti della commissione.

Entro il 30 ottobre 1979 la commissione riferisce al Governo della Regione sui dati raccolti.

Entro i trenta giorni successivi il Governo della Regione riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 25

(1)

Al riordino della materia dell'assistenza e beneficenza pubblica si provvederà con apposita legge organica da approvarsi entro il 30 giugno 1979.

Art. 26

In previsione e nelle more della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, anche al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni a norma della presente legge, è consentito il comando di personale dell'Amministrazione regionale presso i comuni, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza e assenso del personale interessato, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 27

Le somme che lo Stato assegnerà alla Regione Siciliana in relazione a funzioni da attribuire agli enti locali, trasferite ai comuni con la presente legge, verranno iscritte nei fondi di cui al precedente art. 19 secondo la rispettiva destinazione a spese per servizi e spese per investimenti.

Art. 28

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, è sostituito con il seguente:

"L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina annualmente con proprio decreto le attività cui adibire le insegnanti immesse nel ruolo previsto dal precedente art. 2, nell'ambito di quelle previste dalla legislazione vigente, in base alle proposte di una commissione composta:

- dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

- dal direttore della pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

- dai provveditori agli studi della Sicilia;

- da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative".

Dopo l'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, è aggiunto il seguente:

"La commissione, entro il mese di giugno di ciascun anno, propone all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla base delle richieste degli enti interessati, un piano di utilizzazione del personale di ruolo di cui al precedente art. 2 e, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce sulla situazione complessiva del personale del ruolo ad esaurimento nonchè sulla relativa utilizzazione nell'anno scolastico precedente. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la commissione è integrata da tre rappresentanti delle associazioni dei comuni operanti nel territorio della Regione".

Art. 29

Nel rispetto delle esigenze di riforma dell'Amministrazione regionale e di riordinamento degli enti locali saranno emanate apposite disposizioni per provvedere organicamente alla più idonea individuazione dei livelli di governo competenti nel settore delle attività produttive.

Norme finali e transitorie

Art. 30

(1)

Al fine di provvedere ad interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 1.000 milioni. (2)

Al fine di provvedere ad interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 300 milioni.

(1)

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/91, la concessione di convenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

(2)

Per i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente comma si rimanda al Decr. Ass. EE.LL. 8 febbraio 2000 come mod. dal Decr. Ass. EE.LL. 9 gennaio 2001 e dal Decr. Ass. Famiglia 1 marzo 2006.

Art. 31

I fondi già versati sulle contabilità speciali delle prefetture, relativi al cap. 19010 dell'anno finanziario 1978, saranno utilizzati ad esaurimento e comunque entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge mediante ordinativi intestati direttamente ai beneficiari dai prefetti d'intesa con l'Assessore per gli enti locali.

Art. 32

(abrogato dall'art. 57, comma 21, della L.R. 10/99) (1)

(1)

Per effetto dell'art. 57, comma 21, della L.R. 10/99, relativo all'abrogazione dell'articolo annotato, le competenze ivi previste sono state trasferite ai comuni.

Art. 33

I concorsi pubblici e quelli interni già banditi dagli enti comunali di assistenza alla data del 10 dicembre 1978 per la copertura di posti di ruolo, dovranno essere conclusi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori sono trasferiti ai comuni con la salvaguardia dei diritti acquisiti e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali, e destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.

Art. 34

Il personale avventizio in servizio presso gli enti comunali di assistenza alla data del 30 giugno 1978 continua ad essere utilizzato dai comuni nella medesima posizione e con la salvaguardia del relativo trattamento economico.

Art. 35

I fondi di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge, esclusi quelli destinati ai servizi, sono trasferiti in appositi conti correnti presso gli sportelli degli istituti di credito che gestiscono i servizi di cassa dell'Amministrazione regionale o presso gli stabilimenti dei medesimi siti nei capoluoghi di provincia.

Ai fondi predetti si applicano le disposizioni dell'art. 2, n. 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche.

Le operazioni di trasferimento dei fondi dal bilancio della Regione ai conti correnti dei comuni non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.

Gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente, alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi maturati sui conti correnti dei comuni in entrata al bilancio della Regione e sono tenuti altresì ad inviare, a richiesta e comunque semestralmente, la situazione dei sopraindicati conti correnti alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

I fondi destinati ai servizi di cui al precedente art. 19 sono versati ai comuni con somministrazioni trimestrali anticipate. I comuni sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri apposito conto sul quale saranno versati i predetti fondi.

Art. 36

Le somme assegnate ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali trasferite con la presente legge sono iscritte nei bilanci comunali in appositi capitoli di entrata e di spesa distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie.

Non possono essere comunque incluse nello stesso capitolo le spese relative al finanziamento dei servizi e quelle per il finanziamento degli investimenti, nonchè quelle per gli interventi straordinari di cui all'art. 20 della presente legge.

Art. 37

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 151.750 milioni di cui:

lire 200 milioni per le finalità dell'art. 7, comma sesto;

lire 120.000 milioni per le finalità dell'art. 19;

lire 20.000 milioni per le finalità dell'art. 20;

lire 1.300 milioni per le finalità dell'art. 30;

lire 10.250 milioni per le finalità dell'art. 32;

cui si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui alla legge 27 aprile 1978, n. 182, limitatamente alle finalità di cui all'art. 20 e, per i rimanenti oneri, con le minori spese relative ai capitoli elencati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge e, per la differenza, con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 38

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 39

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il quarantaseiesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 gennaio 1979.

MATTARELLA

TABELLA A - Elenco dei capitoli del bilancio della Regione che si sopprimono a decorrere dall'anno finanziario 1979, a norma dell'art. 18, primo comma. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 6 gennaio 1979, n. 1]

TABELLA B - Elenco dei capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 i cui stanziamenti sono determinati a norma dell'art. 18, secondo comma. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 6 gennaio 1979, n. 1]