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LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. 33

G.U.R.S. 1 giugno 1983, n. 23

Provvedimenti urgenti per la promozione culturale in Sicilia.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nelle more di una legge organica sulla promozione culturale e sugli istituti culturali operanti in Sicilia, al fine di incrementare le attività culturali nella Regione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.795 milioni secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2

Per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 1979, n. 226, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni che si iscrive al cap. 38072.

Art. 3

Per le finalità dell'art. 1, lettere a e b, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa annua di lire 100 milioni per ciascuna delle predette finalità.

Art. 4

Per le finalità previste dall'art. 6, lettera a, b e c della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa rispettivamente di lire 200 milioni, lire 200 milioni e lire 900 milioni.

Art. 5

Per le finalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa rispettivamente di lire 400 milioni e lire 500 milioni.

Art. 6

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 153, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 7

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 154, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 8

Il contributo autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, a favore dell'ISIDA, dell'ISAS, dell'ISVI e del CSEI, è aumentato, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 350 milioni, di lire 100 milioni, di lire 55 milioni, di lire 40 milioni, rispettivamente per ciascuno degli enti predetti.

Il contributo a favore dell'ISIDA, limitatamente all'importo di lire 200 milioni, è destinato alla sede dell'Istituto di Catania.

Art. 9

All'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, le parole: "Il Presidente della Regione" sono sostituite dalle parole: "L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione".

Art. 10

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1983, al CESS (Centro siciliano Sturzo), con sede in Palermo, al Centro di ricerca economica e scientifica di Catania, al Centro culturale Mondo operaio, con sede in Enna, un contributo, quale concorso all'attività ordinaria, stabilito nelle seguenti misure:

- lire 150 milioni in favore del Centro siciliano Sturzo avente sede in Palermo;

- lire 100 milioni in favore del Centro di ricerca economica e scientifica di Catania;

- lire 50 milioni in favore del Centro Mondo operaio avente sede in Enna.

Art. 11

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 155, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 12

All'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14, le parole: "Il Presidente della Regione" sono sostituite dalle parole: "L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione".

Art. 13

(abrogato dall'art. 66, comma 7, della L.R. 2/2002)

Art. 14

Fermo restando quanto previsto dalle leggi regionali 5 marzo 1979, n. 15 e 5 marzo 1979, n. 16, nonchè da altre leggi regionali vigenti in materia, per quanto riguarda l'erogazione dei contributi agli enti od associazioni di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, all'atto dell'impegno del contributo, anticipazioni fino all'80 per cento, previa presentazione di apposita domanda corredata da relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere.

L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di relazione consuntiva dell'attività svolta, nonchè del bilancio d'esercizio approvato dagli organi statutari.

Art. 15

Alla spesa di lire 3.795 milioni autorizzata per le finalità della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Art. 16

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 maggio 1983.

LO GIUDICE