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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n. 55

G.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36

Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/1989)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 1

Nelle more della generale riforma nazionale del servizio di riscossione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze promuove la costituzione di una società, avente come oggetto sociale la gestione, secondo le norme vigenti, delle esattorie delle imposte dirette in Sicilia.

Alla società di cui al precedente comma possono partecipare istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, nonchè aziende di credito operanti in Sicilia ed aventi capitale totalmente pubblico.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 2

Le istanze di partecipazione alla società di cui al precedente art. 1 debbono pervenire all'Amministrazione finanziaria regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Con proprio decreto, adottato previa delibera della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può prorogare il termine, accettare o respingere le istanze di cui al precedente comma e fissare le quote di partecipazione dei singoli soggetti richiedenti.

L'accettazione o la reiezione delle istanze può essere disposta anche in relazione all'esigenza di assicurare la sottoscrizione dell'intero capitale sociale nonchè alla valutazione dell'importanza dell'apporto attuale o potenziale dei soggetti istanti all'economia della Regione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 3

Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le esattorie gestite in delegazione governativa ai sensi della legge regionale 1 ottobre 1982, n. 123, nonchè le esattorie che si rendano vacanti per qualsiasi causa nel corso dell'anno 1984, sono direttamente conferite alla società di cui al precedente art. 1 in deroga alle ordinarie procedure di collocamento previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il conferimento di cui al precedente comma è disposto con atto concessivo diretto, in regime di esonero dalle procedure concorsuali previste dalle norme che regolano la materia.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 4

A decorrere dal 1° gennaio 1985 tutte le esattorie delle imposte dirette della Sicilia sono conferite, con le modalità di cui al precedente art. 3, alla società costituita ai sensi della presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 5

I titolari di esattorie, in carica alla data del 31 dicembre 1984, che non abbiano superato i 55 anni di età se donne ed i 60 anni di età se uomini, ovvero che non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità, sono assunti, a richiesta, dalla società di cui al precedente art. 1 con la qualifica ed il trattamento economico dell'impiegato più elevato in grado alla data del 31 dicembre 1983 in servizio presso le esattorie dai medesimi gestite, e comunque non inferiore al grado iniziale di funzionario, e con attribuzione di anzianità, ai soli fini del trattamento economico, pari a quella corrente dalla data di assunzione di titolarità.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 6

La società di cui al precedente art. 1 provvede, con effetto dalla data di conferimento di ciascuna esattoria e con i criteri di cui al primo comma dell'art. 140 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, alla conferma del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che risulti iscritto alla data del 31 dicembre 1983 al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui all'art. 139 del suddetto testo unico.

Al personale delle esattorie conferite ai sensi della presente legge non si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 140 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo è garantito il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali nonchè dalle disposizioni di legge riguardanti il rapporto di lavoro del personale esattoriale, comprese le contribuzioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, con decorrenza dalla data di conferimento di ciascuna esattoria. Il trattamento economico spettante è determinato in relazione alla qualifica riconosciuta ad ogni lavoratore, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, alla data del 31 dicembre 1983.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 7

L'aggio spettante alla società, costituita ai sensi della presente legge, per la gestione delle esattorie alla stessa conferite è determinato nella misura massima prevista dalla vigente legislazione statale per le riscossioni a mezzo ruoli, ridotta al 60 per cento per le somme riscosse mediante versamento diretto.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 8

Il personale assunto o che transita, a norma degli articoli 5 e 6, alle dipendenze della società di cui all'art. 1, deve possedere i requisiti morali e civili previsti dalle norme regolamentari proprie agli enti che concorreranno a formare la società.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 9

(sostituito dall'art. 5 della L.R. 25/86)

La riscossione dei residui di gestione dei cessati esattori, relativi a partite iscritte in ruoli posti in riscossione negli anni dal 1980 al 1984, è affidata, su richiesta degli stessi e sulla base di apposita convenzione da stipularsi fra le parti, all'esattore subentrante, previa elencazione effettuata da parte del precedente gestore, il quale deve dichiararne, sotto la propria responsabilità, la regolarità e la conformità alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Gli importi dei residui, risultanti dai predetti elenchi, riscossi dal subentrante esattore e relativi a partite comprese in domande di rimborso a titolo di inesigibilità già liquidate, sono versati all'erario ed agli altri enti impositori destinatari dell'entrata.

Per i residui di gestione dei cessati esattori, relativi a partite per cui, alla data del 31 dicembre 1984, non è scaduto il termine per la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, sono formati separati elenchi, che vengono dati in carico al subentrante esattore per la riscossione in unica soluzione, con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Gli elenchi dei residui di cui al comma precedente sono consegnati al nuovo esattore a cura della competente intendenza di finanza, che provvede a redigere apposito processo verbale di consegna.

In coincidenza con la consegna al subentrante esattore degli elenchi dei residui di cui al terzo comma, le intendenze di finanza provvedono a discaricare i cessati esattori delle partite incluse nei predetti elenchi, con conseguente revoca delle tolleranze vigenti nei confronti dei medesimi e concessione, allo stesso titolo, di altrettante tolleranze, di pari importo, nei confronti del subentrante esattore.

Il subentrante esattore è tenuto a versare al cessato esattore, in due rate eguali decorrenti dalla scadenza di rata successiva al trentesimo giorno dalla consegna dei relativi elenchi, l'importo dei residui di cui al terzo comma che risulti effettivamente anticipato dal cessato esattore, sulla base di dichiarazione resa dal medesimo e vistata dalla competente intendenza di finanza. Gli importi dei predetti residui, non anticipati dal cessato esattore in dipendenza di tolleranze allo stesso concesse, sono versati all'erario od agli altri enti impositori destinatari della entrata.

In relazione ai versamenti da effettuare al cessato esattore, ai sensi del precedente comma, sono concesse al subentrante esattore, sulla base di dichiarazione resa dal medesimo sotto la propria responsabilità, tolleranze di importo pari alla differenza tra le riscossioni conseguite sui residui di cui al terzo comma del presente articolo e l'ammontare dei versamenti da effettuare alle previste scadenze.

Le tolleranze di cui ai precedenti quinto e settimo comma concesse al subentrante esattore sono revocate in occasione della concessione dello sgravio provvisorio di cui al terzo comma dell'art. 11, salvo anticipata revoca o riduzione in dipendenza di conseguite riscossioni.

I termini per l'espletamento delle procedure e per la presentazione delle domande di rimborso di quote inesigibili relative a partite incluse negli elenchi di residui di cui al terzo comma decorrono nei confronti del subentrante esattore a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla data di consegna degli elenchi predetti. Resta ferma la responsabilità dei cessati esattori per gli atti di riscossione dagli stessi compiuti durante la loro gestione.

Per i residui di gestione relativi a partite incluse in ruoli senza l'obbligo del non riscosso come riscosso sono formati appositi elenchi che sono consegnati per la riscossione al subentrante esattore, con le modalità previste dal quarto comma, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. Ai predetti residui si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e nono del presente articolo, in materia di discarico, di decorrenza dei termini e di responsabilità dei cessati esattori.

Per la riscossione dei residui di cui al presente articolo competono al subentrante esattore gli aggi nella misura tariffata sui ruoli e le altre entrate di pertinenza esattoriale con esclusione dell'indennità di mora relativa alle quote anticipate dai cessati esattori, che resta di competenza di questi ultimi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cessati esattori che abbiano richiesto ed ottenuto la speciale patente prefettizia, a condizione che gli stessi preventivamente provvedano a restituire detta patente alla competente prefettura. Ai predetti esattori che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma si applica, altresì, la disposizione dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, con effetto dall'1 gennaio 1985.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 10

(integrato dall'art. 2 della L.R. 25/86 e modificato dall'art. 4 della L.R. 13/89)

La consegna agli attuali esattori dei ruoli con scadenza della prima rata a novembre 1984 è sospesa sino al conferimento delle esattorie a norma del precedente art. 4.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai ruoli straordinari.

Successivamente alla scadenza di settembre 1984 agli attuali esattori non sono consegnati elenchi di sgravio.

La dilazione di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, può essere concessa anche nei casi di morosità nelle riscossioni eccedente il 25 per cento del carico complessivo di rata dei ruoli erariali e non erariali.

La dilazione di cui al comma precedente è concessa con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita l'intendenza di finanza competente per territorio, sulla base di dichiarazione resa, sotto la propria responsabilità, dall'esattore e fatta salva la facoltà di successive verifiche, nel limite massimo del 70 per cento della differenza tra l'importo del carico complessivo da versare alla scadenza e l'ammontare delle riscossioni comunque conseguite. La predetta dilazione è revocata in due soluzioni per importi eguali rispettivamente alla scadenza degli 8/10 ed alla scadenza dei 2/10 della rata immediatamente successiva, salvo anticipata revoca o riduzione in dipendenza di conseguite riscossioni.

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(1)

Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 13/89.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 11

(sostituito dall'art. 7 della L.R. 25/86)

Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità di partite erariali, presentate entro il 31 dicembre 1984 non ancora liquidate, nei modi normali od ai sensi della legge 28 febbraio 1980, n. 46, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono liquidate, su istanza degli esattori interessati da prodursi ai competenti uffici finanziari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, nella misura del 98 per cento, previ gli accertamenti previsti dal primo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, per la concessione dei relativi sgravi provvisori.

Nel caso in cui per le domande di rimborso indicate nel precedente comma sia stato concesso lo sgravio provvisorio previsto dal citato art. 93, l'ufficio prescinde dagli accertamenti sopra prescritti, provvedendo direttamente alla liquidazione delle domande medesime.

Gli sgravi provvisori, da concedersi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, sulle domande di rimborso a titolo di inesigibilità relative a partite erariali iscritte in ruoli posti in riscossione sino a tutto l'anno 1984, sono concessi direttamente dagli uffici finanziari competenti nella misura del 98 per cento.

Gli sgravi provvisori di cui al comma precedente, da concedersi in favore dei cessati esattori nelle more della liquidazione delle domande di rimborso ai sensi del primo comma del presente articolo, sono concessi con imputazione al carico erariale del ricevitore provinciale, nei limiti della capienza del versamento da effettuarsi a ciascuna scadenza.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, sono fatte salve le istanze prodotte dagli esattori entro il 31 marzo 1985, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 12

All'art. 1 della legge regionale 1 ottobre 1982, n. 123, è aggiunto il seguente comma:

"Il delegato governativo è autorizzato a rinnovare o stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria, nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi integrativi aziendali al fine di uniformare il trattamento economico e normativo del personale dipendente da tutte le esattorie dallo stesso gestite ai sensi della presente legge. Il relativo maggiore onere può essere incluso a rendiconto ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 13

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1985 e valutati rispettivamente in lire 2.000 milioni e lire 1.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1984-1986, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53, comma 1, lett. h), della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 21 agosto 1984.

SARDO