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LEGGE REGIONALE 9 maggio 1986, n. 21

G.U.R.S. 10 maggio 1986, n. 23

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 15/2007 e con annotazioni alla data 12 maggio 2010)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 59 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 sono aggiunti i seguenti commi:

"In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione regionale, con qualifica non superiore ad assistente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà conseguire, anche in soprannumero, in conformità al comma precedente, il passaggio alla qualifica immediatamente superiore secondo le seguenti modalità:

a) il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla qualifica superiore, e abbia una anzianità effettiva nella qualifica di provenienza di almeno due anni, conseguirà il passaggio alla qualifica immediatamente superiore previo superamento di un esame-colloquio, da effettuarsi entro sei mesi innanzi a commissioni composte in conformità degli articoli 59, 63 e 65 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sulle materie afferenti l'attività di servizio svolta.

Il personale in possesso di titoli di studio equipollente a quello specifico per l'accesso alla qualifica superiore potrà conseguire l'accesso alle qualifiche del ruolo amministrativo se in possesso degli altri requisiti e secondo le modalità in precedenza specificate;

b) il personale in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica ricoperta e di una anzianità effettiva di servizio nella stessa di almeno cinque anni, può conseguire il passaggio alla qualifica immediatamente superiore previo superamento di un esame a norma degli articolo 60, terzo comma, e 62, terzo comma della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche.

I posti che potranno essere ricoperti ai sensi della lett. b del precedente comma sono determinati nella misura del 10 per cento degli organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per l'applicazione delle lettere a e b del presente articolo, verranno formulate apposite graduatorie che terranno conto, oltre che del punteggio riportato nelle rispettive prove di esame espresso in trentesimi, anche dell'anzianità effettivamente posseduta nella qualifica di provenienza che, a tal fine, verrà valutata nella misura di un punto per ogni anno di effettivo servizio o frazione superiore a mesi sei.

Per le finalità del presente articolo, tutte le qualifiche il cui accesso è previsto nella quarta e nella sesta fascia funzionale sono equiparate, rispettivamente, alle qualifiche di operatore archivista e di assistente". (1)

(1)

Per il personale dell'Amministrazione regionale che ha effettuato il passaggio di qualifica previsto dall'articolo annotato vedi l'art. 3 del D.P. Reg. n. 26/97.

Art. 2

L'art. 70 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è sostituito con il seguente:

"Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti previsti nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla presente legge sono coperti da dirigenti o equiparati, inquadrati negli stessi ruoli alla data del 1° novembre 1985 (1) che abbiano un'anzianità di servizio effettivamente prestato nelle stesse qualifiche di almeno dieci anni o che maturino tale anzianità entro il 31 dicembre 1986 o che a tale data maturino un'anzianità di servizio di almeno 20 anni, secondo le seguenti modalità:

a) due terzi dei posti sono coperti da dirigenti o equiparati che abbiano svolto, alla data del 31 dicembre 1985, una delle seguenti funzioni: dirigente preposto a ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli Assessori; responsabile di ufficio dell'Amministrazione regionale di dimensione provinciale; dirigente coordinatore di gruppi di lavoro; componente di uffici ispettivi istituiti per legge o del Comitato tecnico amministrativo della Regione; dirigente addetto ad uffici di gabinetto, direzioni regionali ed equiparati.

Negli uffici periferici di dimensione provinciale, ove non siano stati costituiti gruppi di lavoro, vengono inquadrati i dirigenti che, da atti certi, risultino preposti ad uffici, servizi, sezioni o unità operative comunque denominati, alla data del 31 ottobre 1985.

Sono, altresì, inquadrati, nell'ambito dei due terzi dei posti assegnati, nei modi e nei tempi indicati al comma successivo, coloro che, pur non svolgendo alla data di entrata in vigore della presente legge una delle funzioni sopra indicate, abbiano svolto alcuna delle stesse per almeno tre anni negli ultimi dieci anni e non siano stati sollevati dall'incarico per demerito.

Qualora il numero di coloro che hanno i requisiti indicati nella presente lett. a superi i due terzi dei posti disponibili dei rispettivi ruoli, si procederà alla immissione nella nuova qualifica, anche in soprannumero, secondo le seguenti modalità:

- con decorrenza dal 1° gennaio 1986 coloro che abbiano un'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di almeno 15 anni o abbiano svolto per almeno cinque anni una delle funzioni indicate al primo alinea della presente lett. a;

- con decorrenza dal 1° luglio 1986 coloro che abbiano un'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di almeno 12 anni o abbiano svolto per almeno tre anni una delle funzioni indicate nella presente lett. a;

- con decorrenza dal 1° luglio 1986 tutti gli altri aventi diritto di cui alla presente lett. a, nonchè i dirigenti dell'Amministrazione regionale che abbiano almeno 15 anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente e/o carriera direttiva.

I periodi in cui sono state svolte funzioni di cui alla presente lett. a si possono sommare tra di loro.

La collocazione nei rispettivi ruoli avverrà tenendo conto dell'anzianità di servizio nella qualifica di dirigente ed equiparata.

Ai fini del computo dell'anzianità di cui al primo comma, le frazioni pari o superiori a mesi sei sono valutate per anno intero;

b) il restante terzo dei posti è coperto da coloro che non si trovino nelle condizioni previste alla lett. a, secondo una graduatoria per titoli ed un esame colloquio.

Costituiscono titoli valutabili:

1) l'anzianità effettiva nella qualifica, valutata punti 0,50 per ogni anno di servizio e sino ad un massimo di punti 10;

2) titoli di studio, titoli di qualificazione post-universitaria, partecipazione a corsi di formazione di livello direttivo, vincitori di pubblici concorsi per i quali è richiesto il titolo di studio necessario per accedere alla qualifica, incarichi di rilevante entità svolti per conto ed in rappresentanza della Regione, sino ad un massimo di punti 5.

Il colloquio verterà su materie rientranti nelle competenze del ramo dell'Amministrazione regionale ove il funzionario presta servizio.

Il colloquio verrà valutato sino ad un massimo di punti 30.

La commissione giudicatrice dell'esame-colloquio di cui al precedente comma è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore alla Presidenza ed è composta dal Segretario generale e da tre direttori regionali. Svolge le funzioni di segretario un dirigente.

A parità di punteggio precede il più anziano nella qualifica ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 185 del 17-23 maggio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1° novembre 1985, anzichè a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

All'art. 49 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, le parole "con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato" e le parole "con qualifica di dirigente o equiparato" contenute, rispettivamente, nel quarto e nel quinto comma, sono sostituite con le parole "con qualifica non inferiore a dirigente superiore".

Art. 4

I direttori regionali sono nominati tra i dirigenti superiori che abbiano un'anzianità nella qualifica di almeno 5 anni.

Sino all'adozione dei provvedimenti formali di nomina dei dirigenti superiori ed equiparati per la nomina dei direttori ed equiparati si applica la normativa già vigente.

Fino a quando i dirigenti superiori non matureranno l'anzianità prevista dal primo comma, per essere nominati direttori regionali ed equiparati bisogna possedere un'anzianità complessiva nella qualifica di dirigente e/o dirigente superiore di almeno 15 anni.

Art. 5

(abrogato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 11/88)

Art. 6

Per i direttori regionali nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e sino a quando non verranno nominati tra i dirigenti superiori, l'inquadramento nella nuova qualifica, ai sensi del terzo comma dell'art. 54 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, verrà effettuato in base al maturato economico posseduto maggiorato della differenza fra il trattamento economico iniziale di direttore e quello iniziale di dirigente.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai direttori regionali nominati fino al giugno del 1978. (1)

Art. 7

L'art. 81 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è sostituito dal seguente:

"Al personale ed agli aventi causa del personale già appartenente ai ruoli degli Istituti regionali d'arte, dell'Istituto tecnico femminile di Catania e degli Istituti professionali per ciechi "T.A. Gioieni" di Catania e "Florio e Salamone" di Palermo, al ruolo speciale ad esaurimento delle soppresse scuole sussidiarie regionali e delle scuole materne regionali, titolari di pensioni ed assegni vitalizi sono estesi automaticamente tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti ai dipendenti in servizio delle stesse scuole, di corrispondente qualifica ed anzianità, in misura proporzionale alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza.

Le pensioni e gli assegni vitalizi già attribuiti saranno riliquidati in conformità al presente articolo a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza di ciascun dipendente".

Art. 8

All'art. 48 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, le parole "l'Ufficio del cerimoniale" sono sostituite con le seguenti: "l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, con le competenze in materia di rappresentanza e cerimoniale già previste per il gabinetto del Presidente della Regione dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28".

Art. 9

Ai fini della determinazione della misura dell'incremento delle pensioni e degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilità, previsti dagli articoli 83 ed 84 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, l'anzianità nella qualifica da considerare per l'equiparazione con il dipendente in servizio in pari situazione, è quella corrispondente allo stipendio che ha costituito la base pensionabile per la liquidazione e/o riliquidazione della pensione o assegno vitalizio in godimento.

Gli effetti economici di cui al precedente comma decorrono dalle medesime decorrenze fissate dall'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115.

L'ultimo comma dell'art. 83 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è così modificato:

"Resta fermo, ove più favorevole, l'aumento attribuito in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115".

Art. 10

(1) (2) (3)

(modificato dall'art. 15 della L.R. 46/95, dall'art. 1, comma 5, della L.R. 31/96, integrato e modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 5/2007 e modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 15/2007)

Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti. (4)

Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. (5)

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè pubblicati in data successiva.

(1)

Per effetto del comma 10, dell'art. 5 della L.R. 2/2002, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata del personale delle Camere di commercio che non siano già a carico del medesimo Istituto.

(2)

Per effetto dell'art. 4, comma 1, della L.R. 15/2007, l'art. 2, comma 2, della L.R. 5/2007 di modifica del presente, è stato abrogato e torna in vigore l'art. 10, così come modificato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 31/96.

(3)

Per la retribuzione massima pensionabile per i dipendenti regionali, vedi l'art. 40 della L.R. 11/2010.

(4)

Per effetto dell'art. 5, comma 9, della L.R. 2/2002, dalla disciplina di cui al presente comma sono escluse le pensioni privilegiate per le quali si provvede alla riliquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore (27 marzo 2002) della L.R. 2/2002.

(5)

In ordine alla perequazione automatica delle pensioni al costo della vita, vedi l'art. 36 della L.R. 6/97.

Art. 11

L'art. 78 della legge regionale 27 ottobre 1985, n. 41 è sostituito dal seguente:

"Il ricongiungimento del servizio prestato nell'Amministrazione regionale in regime di utilizzazione avviene senza onere di riscatto".

Art. 12

Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, sono aggiunti i seguenti:

"Il personale statale della carriera direttiva di cui al secondo comma dell'art. 52 e di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è equiparato a quello con qualifica di dirigente superiore.

Sono, altresì, collocati nella qualifica di dirigente superiore tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 erano preposti ad uffici periferici di dimensione provinciale della Regione o transitati alla Regione, nonchè il personale della carriera direttiva che da atti certi risulta avere svolto funzioni di capo settore per un periodo non inferiore a 10 anni".

Art. 13

All'art. 46 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Possono, altresì, essere autorizzati ad assentarsi, ai sensi del precedente comma, in ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, tre dipendenti per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale che abbia uffici periferici, per periodi non superiori a tre giorni al mese".

Art. 14

Il personale tecnico assunto presso l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso mediante esame colloquio, da effettuarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nel ruolo delle corrispondenti qualifiche tecniche di cui alla relativa tabella H.

Art. 15

Al personale già comandato presso l'Assessorato regionale della sanità ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, inquadrato, con decorrenza 1 gennaio 1981, nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale della Regione, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 76, è attribuita con la stessa decorrenza giuridica ed economica dell'1 gennaio 1981, ai sensi del terzo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e nel rispetto delle tabelle di equiparazione allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica, la qualifica di dirigente e di assistente dell'Amministrazione regionale, se in possesso, alla data di inquadramento, della qualifica, rispettivamente, di assistente coordinatore e di archivista dattilografo con livello differenziato di professionalità.

Art. 16

Per il personale che verrà inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, si prescinde dal limite di anzianità previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, ai fini della facoltà di contrarre prestiti mediante cessione di quota di stipendio.

Art. 17

In conformità alle disposizioni emanate con legge 22 dicembre 1984, n. 894, i soggetti, anche soci di cooperative, assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche e aggiunte e delle norme integrative regionali di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive aggiunte e modifiche, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32, che hanno sostenuto e non hanno superato l'esame di idoneità, espletato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modificazioni, sono ammessi, previa domanda da presentare entro il perentorio termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partecipare alla sessione suppletiva di esami, prevista dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32, per la qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame di idoneità. La suddetta sessione suppletiva di esame dovrà svolgersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nelle more dell'applicazione del precedente comma i soggetti interessati vengono richiamati in servizio presso l'ente ove sono stati utilizzati. Le norme di cui al precedente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, non idoneo all'esame finale, che potrà sostenere l'esame predetto per la qualifica inferiore, in conformità al progetto predisposto ai sensi della richiamata norma della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8.

Art. 18

Le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32 si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche utilizzati entro il 30 novembre 1985 (data di pubblicazione delle graduatorie) semprechè siano stati chiamati, per almeno quattro mesi, a sostituire esclusivamente soci assenti per l'adempimento del servizio militare obbligatorio o per gravidanza, per dimissioni volontarie o per decesso, previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Nelle more di applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma precedente vengono richiamati in servizio presso l'ente ove sono stati utilizzati.

I giovani che conseguono l'idoneità sono collocati in ruolo, anche in sopprannumero, presso l'ente che li ha utilizzati, dopo l'ultimo degli idonei di cui all'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.

Art. 19

Alla tabella G, quadro II, (Ruolo tecnico sanitario) annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, sono aggiunte le seguenti qualifiche:

- ispettore sanitario farmacista n. 3;

- ispettore sanitario pedagogista n. 1.

Il totale delle 41 unità è modificato in 45 unità.

Art. 20

E' inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, il personale dei soppressi Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia (ONMI), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1985, n. 256.

L'inquadramento avverrà a domanda da presentarsi da parte degli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e decorrerà dal primo mese successivo.

Il personale di cui ai precedenti commi è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli e utilizzato secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53. (1)

Art. 21

Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, il personale che alla data del 31 marzo 1986 ricopre un incarico ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121 e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato nell'incarico o nella supplenza sino all'assunzione in servizio di ruolo dei vincitori nei relativi concorsi per i posti vacanti in organico.

Art. 23

La denominazione dei capitoli 10342 e 10688 del bilancio della Regione per l'anno 1986 è integrata dalle seguenti parole:

"e in servizio presso gli enti locali ed altri enti, aziende ed istituti pubblici".

Art. 24

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nei pertinenti capitoli per emolumenti al personale del bilancio della Regione ed in parte nelle assegnazioni disposte dalla legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53.

Art. 25

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 9 maggio 1986.

NICOLOSI