
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1986, n. 7
G.U.R.S. 22 febbraio 1986, n. 9
Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni regionali e norme per il settore dei giacimenti minerari da cava.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 17/2004 e con annotazioni alla data 22 dicembre 2005)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(integrato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 34/88, modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18/90 e integrato dall'art. 127, comma 15, della L.R. 17/2004)
Il personale dipendente dalle società costituite dall'EMS e dall'AZASI in attuazione, rispettivamente, dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, e dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1979, n. 246, è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società costituita dall'ESPI ai sensi del richiamato art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, con il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro vigente presso la società medesima. (1)
L'EMS e l'AZASI adottano immediatamente i provvedimenti necessari per porre in liquidazione, secondo le procedure previste dal codice civile, le società indicate nel comma precedente.
----------------- (comma abrogato) (2)
Tutto il personale dipendente dalla predetta società collegata resterà in carico alla società stessa fino al raggiungimento dell'età minima pensionabile prevista dalla legislazione nazionale.
Qualora intervengano provvedimenti nazionali, concernenti il personale dipendente da aziende in crisi, che anticipino anche in via facoltativa l'età pensionabile o che, anche attraverso un concorso integrativo dell'azienda, comunque assicurino un trattamento sostitutivo o incentivante, il relativo rapporto di lavoro verrà a cessare.
----------------- (comma abrogato) (3)
Durante il periodo di permanenza presso la società di cui al primo comma, il personale è utilizzato, anche mediante convenzione, da enti o da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione direttamente o mediante assegnazione agli enti locali per lo svolgimento di funzioni regionali decentrate nonchè per lo svolgimento di servizi socialmente utili o per la frequenza di corsi di qualificazione predisposti per il disimpegno di detti servizi ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute nell'ambito nazionale e della Regione. Durante il predetto utilizzo, resta fermo il rapporto di lavoro con la società di cui al primo comma, a carico della quale resta il relativo onere retributivo. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di fare ricorso ai benefici della cassa integrazione guadagni o altri istituti sostitutivi. Il rifiuto del dipendente a svolgere l'attività di lavoro di cui al presente comma, comporta la decadenza dai benefici previsti nel presente articolo, nonchè la interruzione del rapporto di lavoro con la società.
Per le finalità del presente articolo il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato di lire 170.000 milioni per l'anno finanziario 1986 e di lire 110.000 milioni per l'anno finanziario 1987. Con il fondo medesimo si provvederà altresì alle eventuali esigenze di società collegate per la corresponsione del trattamento di fine rapporto di lavoro ai dipendenti che ne facciano richiesta ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 155.
E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.
In deroga ai termini indicati dal terzo e quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il Governo della Regione è autorizzato a prorogare l'attuale gestione commissariale degli enti indicati nel medesimo articolo sino al 31 maggio 1986.
Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18/90.
Comma abrogato per effetto dell'abrogazione dell'art. 17, comma 2, della L.R. 34/88, operata dall'art. 4, comma 2, della L.R. 5/99.
Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 55.000 milioni, da utilizzare per provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario dei piani di risanamento dell'apparato produttivo esistente, per i quali già è stato espresso il parere delle competenti commissioni legislative della Assemblea regionale, previa verifica della loro attualità ed economicità, nonchè nei limiti di lire 5.000 milioni, per l'incremento di capitale della Gecomeccanica S.p.A.
Per l'incremento del patrimonio dell'AZASI è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 5.000 milioni da destinare alla realizzazione dei piani di ristrutturazione e di risanamento delle società collegate e alla costituzione del polo cementiero e dei materiali da costruzione o di altre iniziative, comunque collegate alla trattativa con le partecipazioni statali.
L'Assessore regionale per l'industria procederà alla erogazione delle somme di cui al comma precedente subordinatamente all'approvazione dei suddetti piani a norma dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.
Per la realizzazione dei piani di cui al primo comma dell'art. 2, l'ESPI è autorizzato, anche in deroga all'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, a procedere agli occorrenti interventi finanziari in favore delle società collegate da ristrutturare, con finanziamenti in conto capitale o in conto esercizio, nonchè ad anticipazioni sui finanziamenti agevolati richiesti.
Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 750 milioni da destinare alla ricapitalizzazione della società costituita in attuazione della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.
Il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 12.000 miloni.
Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 40.000 milioni, quello dell'EMS di lire 20.000 milioni ed il patrimonio dell'AZASI di lire 8.000 milioni per far fronte alle esigenze di gestione interna e delle società collegate.
I fondi di dotazione dell'EMS e dell'ESPI e il patrimonio dell'AZASI sono rispettivamente incrementati, per l'anno finanziario 1986, di lire 23.000 milioni, di lire 87.000 milioni e di lire 4.000 milioni per provvedere a reintegrare le dotazioni finanziarie utilizzate per le esigenze di gestione interna e delle società collegate sino al 31 ottobre 1985.
Allo scopo di consentire la definizione della liquidazione della Sochimisi S.p.a., disposta con legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, il fondo a gestione separata, istituito presso l'EMS con l'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29, è incrementato di lire 9.000 milioni, da destinare alla predetta società per la estinzione delle residue passività.
Per lo scopo di cui al primo comma, l'EMS procede alla rinuncia, in sede di bilancio finale di liquidazione della Sochimisi S.p.a., dei propri crediti nei confronti della società medesima, anche se relativi al fondo a gestione separata di cui allo stesso primo comma.
Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 3.500 milioni, da destinare alle esigenze connesse alla liquidazione di società collegate per le quali non sussistono condizioni di ripresa produttiva.
L'adeguamento del trattamento di prepensionamento ai miglioramenti economici derivanti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore minero-metallurgico, previsto dall'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, deve intendersi riferito a tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dal 6 giugno 1975 in poi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei suddetti contratti, con efficacia anche nei confronti di coloro che sono in godimento del trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai dipendenti della SORIM S.p.a. e della CHISADE S.p.a. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, in quanto possiedano i requisiti ivi prescritti.
I dipendenti predetti aventi qualifica di dirigente ed impiegato potranno optare per il ruolo unico presso l'EMS di cui all'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive modifiche, con le modalità ivi previste.
Gli altri dipendenti che non siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi sono trasferiti nella società costituita dall'ESPI ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 3.000 milioni.
Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 3.000 milioni da destinare alle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 100, integrato con l'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46.
Gli interventi dell'EMS, di cui al comma precedente, sono disposti in favore delle società collegate a titolo di anticipazione per l'ammontare corrispondente alle quote integrative di indennità di fine rapporto di lavoro, restando ferma la natura di contributo delle somme relative ad eventuali oneri aggiuntivi.
In caso di inadempienza da parte delle società collegate, l'EMS è autorizzato a provvedere alla liquidazione delle competenze ai lavoratori, salva azione di recupero nei confronti delle società inadempienti.
I termini previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 vengono riaperti per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.
Ai lavoratori che hanno cessato o che cesseranno dal servizio obbligatoriamente ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 compete la corresponsione della indennità sostitutiva di preavviso.
Ai lavoratori che hanno cessato o che cesseranno dal servizio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta a titolo di liberalità come somma una tantum corrispondente alla indennità sostitutiva di preavviso e in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione.
L'EMS è autorizzato a procedere, in favore dei dirigenti licenziati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, al versamento dei contributi occorrenti per assicurare ai predetti dirigenti, al raggiungimento dell'età pensionabile, il trattamento pensionistico di cui avrebbero goduto se non fosse intervenuto il licenziamento.
Qualora non sia possibile procedere al versamento di cui al comma precedente all'ente previdenziale, l'EMS potrà procedere a stipulare polizza assicurativa per la costituzione di una rendita nominativa corrispondente alla differenza tra il trattamento predetto e quello goduto in base ai contributi già versati.
Il beneficiio di cui ai commi precedenti è condizionato alla rinunzia da parte degli interessati ad ogni vertenza giudiziaria, presente o futura, avente titolo nell'intervenuto licenziamento.
L'onere relativo sarà posto a carico del fondo a gestione separata, istituito presso L'EMS con l'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.
L'EMS è autorizzato, qualora venga deliberata la liquidazione dell'ISPEA S.p.a., a sostenere spese per una gestione finalizzata alla salvaguardia del patrimonio e degli impianti delle società, anche mantenendo la coltivazione delle unità minerarie in concessione per far fronte alle obbligazioni contrattuali già assunte. Per tale finalità l'EMS potrà attingere al suo fondo di dotazione.
In relazione alla particolarità del settore minerario siciliano, ai dipendenti dell'ISPEA S.p.a., in forza presso la società medesima alla data del 31 dicembre 1984, che risultino non utilizzabili, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, semprechè in possesso dei requisiti ivi previsti.
Il restante personale in esubero è trasferito alla società costituita dall'ESPI ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.
Per le finalità di cui al secondo comma, il fondo di cui all'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche, è incrementato, nell'esercizio in corso, di lire 10.000 milioni. (1)
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad effettuare la spesa di lire 15.000 milioni per la realizzazione delle infrastrutture viarie a servizio di unità minerarie per il collegamento del bivio Madonnuzza a contrada Raffo.
Il termine di cui al terzo comma dell'art. 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1987.
La validità dell'autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1987, anche per le cave che hanno usufruito delle sanatorie.
Le autorizzazioni relative ad attività estrattive, comprese quelle dei materiali lapidei di pregio, che risultano di modesta entità, sono concesse dall'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la quale deve essere corredata dei seguenti documenti:
- estratto della mappa catastale;
- relazione geomineraria corredata di idonee planimetrie e sezioni rappresentanti le fasi di lavorazione;
- dichiarazione di disponibilità dell'area interessata nonchè di accertata inesistenza di vincoli urbanistici, archeologici, paesaggistici, idrogeologici e forestali.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si definisce attività estrattiva di modesta entità quella che presenta le seguenti caratteristiche:
- cubaggio in posto del materiale utile da asportare non superiore a 30.000 mc;
- assenza di impianti fissi connesssi all'attività estrattiva ed al trattamento del materiale coltivato, ad eccezione degli impianti di gru. (1)
Per dette attività si prescinde dai pareri di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e gli esercenti sono esonerati dal versamento di cui all'art. 19 della predetta legge.
Vedi le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 25/99.
Lo stanziamento di cui all'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è incrementato di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
Allo scopo di consentire la normalizzazione dell'equilibrio economico finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, incluse le imprese artigiane, aventi sede ed operanti in Sicilia, di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono autorizzati interventi creditizi sotto forma di apertura di credito di durata non superiore a tre anni.
Gli interventi di cui al precedente comma sono commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'ultimo esercizio e non possono superare l'importo massimo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria.
Per le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo il tasso d'interesse annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spese è fissato nella misura indicata dall'art. 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche.
Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS con l'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'anno finanziario 1986, di lire 20.000 milioni.
Dei 20.000 milioni di cui al comma precedente, il 40 per cento è riservato alle imprese di estrazione dei materiali lapidei e di pregio operanti nel settore.
Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.
Le operazioni di credito di cui ai precedenti commi sono assistite da garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, e/o da fidejussione bancaria e/o assicurativa nella misura del 30 per cento e da garanzia sussidiaria regionale sino al 70 per cento. (2) (3) (4) (5)
Al fine di garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui al presente articolo con l'art. 61 della L.R. 17/2004, è stato istituito un Fondo a gestione separata tecnologica nel quale confluiscono le disponibilità dei fondi elencati nello stesso articolo.
Vedi Decr. Ass. Industria 26/03/86: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della l.r. 18 febbraio 1986, n. 7."
L'art. 1, comma 3, della L.R. 10/2004 ha escluso la fattispecie disciplinata dalla presente norma dall'applicazione della normativa introdotta con l'art. 73 della L.R. 2/2002 che pone il divieto di prestare garanzie creditizie da parte della Regione sulle operazioni finanziarie poste in essere da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione e che stabilisce la cessazione dell'efficacia delle garanzie precedentemente concesse a valere sui fondi regionali medesimi.
Con l'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2004, come modificato dall'art. 20, comma 46, della L.R. 19/2005, il pagamento delle rate scadute e non pagate relative ai finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi del presente articolo, è sospeso senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie.
L'art. 102 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, è sostituito con il seguente:
"Per le finalità previste dall'art. 17 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di lire 20.000 milioni che si iscrive al capitolo 88872.
All'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del cap. 88873 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo".
All'art. 9, lett. c, della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè tra gli stanziamenti dei capitoli 48621, 48622, 48623".
All'onere di lire 491.250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 488.250 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
L'onere predetto e l'onere di lire 113.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1987, trovano, altresì, riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1986-1988, progetto 03-10 "Ristrutturazione enti economici regionali".