
DECRETO LEGGE 4 settembre 1987, n. 366
G.U.R.I. 5 settembre 1987, n. 207
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270 e annotato all'8 luglio 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, di adottare misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, di emanare norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè di disporre interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.
2. E' altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.
3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.
4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.
5. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto la proroga di sei mesi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19, è ulteriormente incrementato di sei mesi.
6. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4, saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.
(modificato dalla legge di conversione 3 novembre 1987, n. 452)
1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonchè di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.
2. La GEPI provvede, altresì, nel caso ricorrano le condizioni definite dal CIPI con la delibera di cui al comma 1, all'acquisizione, delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1.
3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.
4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.
5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI può effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca, dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di Iesi e di aziende tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale, segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione.
1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.
2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.
3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.
4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:
a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;
b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;
c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b);
d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.
1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.
1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
[1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:
"Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale".] (comma inefficace) (1)
[2. Nel corso della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, non possono essere autorizzati sequestri conservativi e cessano gli effetti di quelli concessi.] (comma abrogato) (2)
3. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1987 e il 29 febbraio 1988, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, le parole: "tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare", sono sostituite dalle seguenti: "tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare".
Disposizione inefficace per l'abrogazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, operata dall'art. 109, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270.
Comma abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. g), del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270.
1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2 e 4 nell'anno 1987, valutato in lire 350 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 3 novembre 1987, n. 452)
1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti e realizzi programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione nelle aree interessate.
2. Le società di cui all'articolo 2359 del codice civile potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.
3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono essere stati in attività entro il primo semestre 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.
4. Le domande di contributo di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Il contributo è erogato previo accertamento, da parte delle commissioni tecniche di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla domanda di contributo.
5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonchè della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della qualità del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.
7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio nonchè all'intero settore dei tubi e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1988.
7-bis. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonchè le operazioni di trasferimento o concentrazione, sono sottoposte ad autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della oggettiva necessità dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria. L'autorizzazione deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.
8. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, può essere utilizzato, oltre che per l'acquisto di aree industriali, anche per l'acquisto, in tutto o in parte, dei beni e servizi che insistono sulle aree stesse, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.
1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 2543 del codice civile e dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'articolo 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.
4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del codice civile.
5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non è consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.
2. Il commissario coordinatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative.
4. E' fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidatigli dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10. I commissari governativi tuttavia, per straordinarie e incomprimibili esigenze specificamente motivate, possono, d'intesa con il commissario coordinatore, destinare alcuni soci a servizi diversi da quelli affidati alle cooperative interessate dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10, nel limite massimo inderogabile del 5 per cento dei soci di tutte le cooperative in gestione commissariale.
5. E' fatto divieto alle cooperative di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, su presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilità, e comunque nel limite complessivo di cui al comma 11.
6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmessegli dai commissari ai sensi del comma 7 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.
7. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sui lavori effettivamente svolti, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.
8. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente.
9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore.
11. I compensi di cui ai commi 9 e 10, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonchè ogni altra spesa non di personale attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'articolo 10 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo.
12. Il pagamento delle spese di cui al comma 11 avviene su presentazione di regolari fatture o, ove non possibile, su presentazione di regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali.
1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclusivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti.
2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola.
3. I soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza, con atto dovuto, dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società, nonchè l'impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo cinque giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo.
4. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo.
5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori.
6. All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 11 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la prosecuzione nell'anno 1987 del programma di cui alla legge n. 41 del 1986, articolo 16, comma 3".
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, hanno diritto di precedenza ai fini dell'assunzione da parte del comune di Palermo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.
2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non più di 200 unità di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune può assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1° gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche.
1. A favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, di tutti i settori privati, operanti nelle zone delle province di Sondrio, Bolzano e Novara individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno avuto inizio il 18 luglio 1987, è corrisposta una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè gli assegni familiari ove spettanti.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un semestre, prorogabile per non più di due trimestri consecutivi.
3. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. I lavoratori sopra richiamati ed i familiari a carico sono esclusi dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa previste per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
4. I benefici di cui ai precedenti commi spettano altresì ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, di tutti i settori privati, operanti in zone diverse da quelle colpite dagli eventi alluvionali, che, residenti nelle zone interessate dagli eventi predetti, siano impediti a raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi stessi.
5. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni, degli operai dell'industria.
6. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1987 e in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Differimento pagamento imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi e razionalizzazione rete distribuzione carburanti".
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al fine di favorire la formazione professionale delle maestranze dipendenti dalle imprese soggette a processi di ristrutturazione tecnologica, ubicate nei territori di cui al presente articolo, realizzata mediante progetti autorizzati dalla regione Lombardia e dalla provincia di Bolzano a favore della regione e della provincia medesime, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è incrementato in misura pari a lire 2 miliardi per l'anno 1987 e 3 miliardi per l'anno 1988, mediante prelievo di pari complessivo importo dalla gestione di cui all'articolo 26 della stessa legge.