Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3445/88 DELLA COMMISSIONE, 4 novembre 1988

G.U.C.E. 5 novembre 1988, n. L 302

Modifica al regolamento (CEE) n. 2729/88 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 5 novembre 1988

Applicabile dal: 1° settembre 1988

Nota

In quanto recante applicazione temporanea del Reg. (CEE) n. 2729/88, il presente regolamento è da intendersi privo di effetto a decorrere dal 1° settembre 1996.

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla Concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (1), in particolare l'articolo 20,

Visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 3,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio (4) ha stabilito, per gli aiuti istituiti da atti riguardanti la politica comune delle strutture agrarie ed espressi in ECU, i tassi di conversione da adottare nella misura in cui tali aiuti sono esclusivamente finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento; che i premi previsti dal regolamento (CEE) n. 1442/88 sono finanziati, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 di tale regolamento, durante le campagne 1988/1989 e 1989/1990 al 50% dalla sezione garanzia e al 50% dalla sezione orientamento; che, per permettere agli Stati membri di determinare sulle stesse basi di calcolo tutti i premi concessi nel corso dello stesso anno civile, occorre prevedere per questi premi un unico fatto generatore e precisare i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in monete nazionali dei premi espressi in ECU;

Considerando che è opportuno cogliere l'occasione di queste modifica del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione (5) per apportare alcune correzioni al testo e in particolare per riprendere la terminologia impiegata nel regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione, del 3 marzo 1987, recante modalità di applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario (6);

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 28 maggio 1988, n. L 132.

(2)

G.U. 24 giugno 1985, n. L 164.

(3)

G.U. 13 giugno 1987, n. L 153.

(4)

G.U. 25 gennaio 1978, n. L 20.

(5)

G.U. 1 settembre 1988, n. L 241.

(6)

G.U. 5 marzo 1987, n. L 62.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2729/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, i termini "in coltura specializzata o in coltura mista" sono sostituiti dai termini "in coltura pura o consociata".

2) E' inserito il seguente articolo:

"Articolo 4 bis

La conversione in moneta nazionale degli importi di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 si effettua mediante i tassi di conversione agricoli:

- che sono in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui viene decisa la concessione dell'aiuto, e

- che sono determinati nel quadro della politica comune delle strutture agricole e che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio [1] sotto la rubrica "importi non connessi con la fissazione dei prezzi" o "tutti gli altri casi".

Se in base alla normativa comunitaria il versamento del premio è scaglionato in vari anni e se il tasso di conversione agricolo di una moneta urgente alla data della concessione subisce in seguito una svalutazione, le rate sono fissate in base al rispettivo tasso di conversione agricolo in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui deve essere pagata la prima rata del premio.

[1] G.U. 24 giugno 1985, n. L 164.".

3) All'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, i termini "articolo 3" sono sostituiti dai termini "articolo 4".

4) (Questo punto non riguarda la versione italiana.)

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente