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DECRETO LEGGE 2 marzo 1989, n. 66

G.U.R.I. 2 marzo 1989, n. 51

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144)

TESTO COORDINATO (alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e con annotazioni alla data 14 novembre 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il conferimento dell'autonomia impositiva ai comuni e per assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali per l'anno 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Titolo I

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI (1)

(1)

Per effetto dall'art. 36, comma 1, lett. c), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 è stata abolita l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sostituita per effetto dell'art. 37, stesso D.L.vo, dall'imposta regionale sulle attività produttive, applicata con decorrenza 1° gennaio 1998.

Art. 1

Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta (1) (2)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, sostituito dall'art. 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, nel testo risultante dalla legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384, modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165)

1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso art. 29, svolta al di fuori del fondo in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.

4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. é considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso effettiva. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

5. Salvo quanto disposto nel comma 8 l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione.

6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:

a) i locali e le aree direttamente utilizzati: 1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; 3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale; 3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.

7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.

8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purchè uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.

10. Non sono soggetti all'imposta:

a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalità giuridica;

b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi.

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività.

(2)

Per effetto dall'art. 36, comma 1, lett. c), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 è stata abolita l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sostituita per effetto dell'art. 37, stesso D.L.vo, dall'imposta regionale sulle attività produttive, applicata con decorrenza 1° gennaio 1998.

Art. 2

Variazione dei limiti di reddito (1) 

(modificato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, sostituito dall'art. 2, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384)

1. Il comune può esercitare la facoltà di cui all'art. 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.

2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.

3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'art. 1.

(1)

Per effetto dall'art. 36, comma 1, lett. c), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 è stata abolita l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sostituita per effetto dell'art. 37, stesso D.L.vo, dall'imposta regionale sulle attività produttive, applicata con decorrenza 1° gennaio 1998.

Art. 3

Denuncia e versamento dell'imposta (1)

(modificato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, nel testo risultante dalla legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384)

1. I soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso art. 1, comma 5 apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonchè le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.

(1)

Per effetto dall'art. 36, comma 1, lett. c), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 è stata abolita l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sostituita per effetto dell'art. 37, stesso D.L.vo, dall'imposta regionale sulle attività produttive, applicata con decorrenza 1° gennaio 1998.

Art. 4

Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso (1)

(modificato ed integrato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, nel testo risultante dalla legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384)

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonchè delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonchè le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonchè le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza.

5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

5-bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonchè le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.

5-ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, la camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unità locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali";

b) all'articolo 7, quarto comma, dopo le parole "di cui ai commi precedenti", sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,";

c) all'articolo 16, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989".

5-quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.

[8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.] (comma abrogato) (2) (3)

[9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità [amministrativa] (parola soppressa) (4) che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.] (comma abrogato) (5)

(1)

Per effetto dall'art. 36, comma 1, lett. c), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 è stata abolita l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sostituita per effetto dell'art. 37, stesso D.L.vo, dall'imposta regionale sulle attività produttive, applicata con decorrenza 1° gennaio 1998.

(3)

Per la conferma dell'abrogazione del comma annotato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 2, del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.

(5)

Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 1, del D.L.vo 30 marzo 2000, n. 99.

Art. 5

Sanzioni ed interessi per l'imposta (1) 

(sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473 e modificato dall'art. 4, comma 4, D.L.vo 5 giugno 1998, n. 203 e dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 2, del D.L.vo 30 marzo 2000, n. 99)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(1)

Per effetto dall'art. 36, comma 1, lett. c), del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 è stata abolita l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sostituita per effetto dell'art. 37, stesso D.L.vo, dall'imposta regionale sulle attività produttive, applicata con decorrenza 1° gennaio 1998.

Art. 6

Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie (1) 

(modificato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, dall'art. 3, comma 3, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, dall'art. 11, comma 4, del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80)

1. Nei comuni istituiti successivamente al 1º gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'art. 1, finchè non è adottata la deliberazione di cui all'art. 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.

2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989, 1990 e 1991 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo II

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Art. 7

Aliquote INVIM

1. Per l'anno 1989, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 7

Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari

(aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di accertare eventuali evasioni di redditi immobiliari, l'anagrafe tributaria - centro informativo del catasto - e gli uffici tecnici erariali sono autorizzati dal Ministro delle finanze a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni.

Art. 8

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(modificato e integrato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"Sezione II - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

[2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi, quale risulta dal bilancio di previsione in corso] (comma abrogato) (1)".

[3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è soppresso.] (comma abrogato) (1)

4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento.

[5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta".] (comma abrogato) (1)

6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito al 30 aprile.

6-bis. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di adozione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla data stessa.

6-ter. Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni.

Art. 9

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

(modificato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa.

3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, è tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle regioni e all'ANCI.

6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalità indicate nel capoverso del comma 2, del precedente articolo 8.

7. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: "di aver riscosso", sono sostituite dalle seguenti: "di aver accertato".

8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione di certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8-quinquies e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è prorogato al 30 aprile 1989.

Art. 9

Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature

(aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. Ai comuni che abbiano istituito, a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-1988, nuovi servizi a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 9 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento in più di quelle del 1988 è consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento.

Art. 10

Soppressione dell'imposta di soggiorno

(modificato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.

Art. 10

Assunzioni di personale da parte degli enti locali

(aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325".

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima".

Art. 10

Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale

(aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita come segue:

a) condutture, cavi ed impianti in genere: di diametro inferiore a cm. 20, L. 150; di diametro di cm. 20 e oltre, L. 300;

b) condutture di acqua potabile: di diametro inferiore a cm. 20, L. 50; di diametro di cm. 20 e oltre, L. 100.

2. Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

Titolo III

RISORSE TRASFERITE DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI

Art. 11

Bilancio

(modificato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 30 aprile. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 12

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.

(integrato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 70.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 816.100 milioni per le province e in lire 4.949.555 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato in lire 811.000 milioni;

d) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valutato in lire 10.197.644 milioni. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1990, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera e) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le parole: "fino a cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "fino a dieci anni".

Art. 13

Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988, ridotto del 2,7 per cento.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 14

Fondo ordinario per i comuni

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il 2,3 per cento per la manovra perequativa indicata all'articolo 6, comma 4.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 15

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1989, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 40 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani da erogarsi entro il mese di ottobre 1989.

Art. 16

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1989 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Le amministrazioni provinciali della Sicilia devono redigere anche i certificati per l'anno 1989 previsti per le comunità montane.

3. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), entro il mese di marzo 1989.

4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonchè della quota residuale per le comunità montane è subordinata all'adempimento previsto ai commi 1 e 2.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame di bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 3, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 17

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è attribuito per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

Art. 18

Fondo perequativo per i comuni

(modificato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito procapite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni, costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il settantacinque per cento con i criteri indicati alla lettera b) e per il venticinque per cento con i criteri indicati alla lettera c).

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio procapite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

5. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

"In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5".

Art. 19

Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilità del personale, è autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1° gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data.

3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1° gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato.

5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata è determinata nella misura del venticinque per cento del contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate è sospesa fino alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3.

Art. 20

Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, nel 1989 alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno 1989, previa detrazione delle somme già corrisposte a tale titolo.

Art. 21

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 1.241 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

4. E' autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

5. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, è sostituito dal seguente:

"La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorchè i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente".

Art. 22

Disposizioni sui mutui degli enti locali (1)

(modificato dall'art. 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

[1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti a valere sulle somme rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.] (comma abrogato) (2)

2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. (3)

3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

(1)

Per la determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni a tasso variabile effettuate dagli enti locali, si rimanda ai seguenti DD.MM. Economia e Finanze:

- 15 luglio 2019, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019;

- 15 gennaio 2019, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019;

- 12 settembre 2018, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2018;

- 16 gennaio 2018, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2018;

- 4 ottobre 2017, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2017;

- 31 gennaio 2017, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017;

- 19 luglio 2016, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2016;

- 27 gennaio 2016, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2016;

- 20 luglio 2015, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2015;

- 21 aprile 2015, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2015;

- 5 dicembre 2014, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014;

- 10 aprile 2014, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014;

- 30 luglio 2013, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2013;

- 21 marzo 2013, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013;

- 4 luglio 2012, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2012;

- 20 gennaio 2012, per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2012;

- 30 giugno 2011, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011;

- 24 gennaio 2011, per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2011;

- 9 luglio 2010, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010;

- 18 gennaio 2010, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2010;

- 17 luglio 2009, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2009;

- 12 febbraio 2009, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2009.

(3)

Per la determinazione del costo globale annuo massimo, relativo alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, vedi i DD.MM. Economia e Finanze 3 luglio 200929 gennaio 2010, 12 luglio 201020 settembre 2011, 11 novembre 201111 giugno 2013, 19 maggio 2014, 3 aprile 2015, 16 giugno 201522 marzo 2017, 22 dicembre 20176 settembre 201828 dicembre 201814 marzo 201928 novembre 201913 luglio 2020 e 21 dicembre 2020.

Art. 22

Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari

(aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la prestazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese".

Titolo IV

RISANAMENTO FINANZIARIO DELLE GESTIONI LOCALI E DISPOSIZIONI VARIE (1)

(1)

In ordine agli enti dissestati e al conseguente risanamento finanziario delle gestioni locali vedi le disposizioni contenute nel Capo VII del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 23

Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione

(modificato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dall'art. 123, comma 1, lett. n), del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77)

[1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati già adottati i provvedimenti previsti nell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonchè l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.]

Art. 24

Riconoscimento di debiti fuori bilancio

(sostituito dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

[b) assumere mutui per investimenti, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma 8, con ammortamento a carico del loro bilancio, fino al limite massimo di lire 150.000, per abitante, di capitale mutuabile, per ciascun anno, ed entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.] (lettera abrogata) (1)

Art. 25

Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi (1) (2)

(sostituito dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, modificato dall'art. 4, comma 13 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, abrogato dall'art. 123, comma 1, lett. n), del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77)

[1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativo al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) il provento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;

3) le entrate una tantum;

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al Comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il Comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni degli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. E' fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonchè al presente articolo.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del D.L.vo 15 settembre 1997, n. 342:

"Art. 18

1. Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, mediante quote pluriennali la cui erogazione è prevista per gli anni successivi al 1997, sono autorizzati a richiedere al predetto istituto l'erogazione anticipata delle quote ancora da riscuotere. Le quote medesime saranno poste in ammortamento dal primo gennaio successivo alla data di erogazione. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della disponibilità sul capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno."

Si riporta il testo dell'art. 37, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724:

"Art. 37

3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144."

(2)

In ordine agli enti dissestati e al conseguente risanamento finanziario delle gestioni locali vedi le disposizioni contenute nel Capo VII del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 26

Mobilità del personale degli enti locali dissestati

(soppresso dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

Art. 27

Revisori dei conti degli enti locali dissestati (1)

(modificato dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dall'art. 123, comma 1, lett. n), del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77)

[1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25, per la revisione della propria gestione nominano un revisore, nel caso di enti con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti e, negli altri casi, un collegio di revisori composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonchè tra i ragionieri e i segretari comunali di altri comuni che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio.

2. Valgono per i revisori dei conti le stesse incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali e per i sindaci delle società per azioni.

3. Il revisore, ovvero, rispettivamente, il collegio dei revisori, dura in carica tre anni. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente. Il trattamento economico è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata, sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

4. Il revisore, ovvero il collegio, vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale; attesta al consiglio la corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale, alle risultanze delle scritture dell'ente, riferisce sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine il revisore, ovvero il collegio, può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati.]

(1)

In ordine agli enti dissestati e al conseguente risanamento finanziario delle gestioni locali vedi le disposizioni contenute nel Capo VII del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 28

Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per l'anno 1987, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

3. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29

Interventi urgenti per il comune di Palermo

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria e urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. I lavoratori possono essere adibiti anche a compiti diversi da quelli originali purchè corrispondenti ad esigenze dell'amministrazione o del comune. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30

Rateizzazione dei contributi INADEL

1. Gli enti che non hanno provveduto all'estinzione in tutto o in parte del ruolo emesso dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per il maggiore contributo dovuto dai dipendenti in relazione all'assoggettamento previdenziale dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale goduta nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1986, versano alle tesorerie provinciali dello Stato il debito residuo in 24 rate mensili decorrenti dal 1° giugno 1989, senza carico di interessi od altri oneri e senza ulteriore avviso dell'INADEL. Dalla stessa data gli enti sono tenuti a recuperare i contributi non riscossi dai dipendenti in servizio in 24 rate mensili senza carico di interessi o altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateizzazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente.

Art. 30

Riscossione di contributi associativi

(aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144)

1. Al secondo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "L'esattore verserà'' sono inserite le seguenti: "con l'obbligo del non riscosso come riscosso".

Art. 31

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quelli derivanti dagli articoli 28 e 29, valutato in lire 23.525.300 milioni per l'anno 1989 e lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede:

a) quanto a lire 22.532.300 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

b) quanto a lire 182.000 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";

c) quanto a lire 811.000 milioni per l'anno 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

d) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1990 e 1991 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunità montane per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente delConsiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

AMATO, Ministro del tesoro

COLOMBO, Ministro delle finanze

FANFANI, Ministro del bilancio e

della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

TABELLA