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LEGGE REGIONALE 7 agosto 1990, n. 28

G.U.R.S. 11 agosto 1990, n. 38

Aumento del contributo in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34.

Testo con annotazioni alla data 22 febbraio 1994

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo erogato in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, allo scopo di adempiere alle finalità previste dallo statuto ed alle funzioni ad essa demandate dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, confermate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, viene elevato a 3.000 milioni. (1)

(1)

Con Decr. Ass. EE.LL. 12/11/91 è stata approvata la "Predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi nell'espletamento di attività erogativa - art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10."

Con Decr. Ass. EE.LL. 10/05/93: "Criteri e modalità cui l'Assessorato degli enti locali - Direzione solidarietà sociale - deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa: articolo 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10"

Con Decr. Ass. EE.LL. 22/02/94 è stata approvata la "Predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Assessorato degli enti locali - Direzione affari sociali - deve attenersi nell'espletamento di attività erogativa - art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10."

Art. 2

1. All'onere di lire 2.010 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 05.04 "Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale - Progetto sicurezza sociale".

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1990.

NICOLOSI