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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 10 maggio 1993

G.U.R.S. 20 maggio 1993, n. 27

Criteri e modalità cui l'Assessorato degli enti locali - Direzione solidarietà sociale - deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa: articolo 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/1991, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Che, pertanto, in applicazione della superiore normativa, occorre determinare i criteri, nonché le modalità cui questo Assessorato - Direzione solidarietà sociale - deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa, indicando altresì i capitoli di spesa concernenti l'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici, privati ed a persone fisiche;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al fine di assicurare la migliore funzionalità, efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa, per i sottoindicati capitoli di spesa di competenza dell'Assessorato degli enti locali - Direzione solidarietà sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità seguenti da osservarsi nell'espletamento dell'attività erogativa:

Rubrica solidarietà sociale

- capitolo 18952 - "Fondo speciale per l'attuazione di programmi straordinari di interesse dei comuni singoli o associati e delle IPAB; per la stipula di convenzioni per studi, ricerche, acquisizione ed elaborazione di dati utili per la predisposizione dei piani triennali dei servizi socio-assistenziali e dei progetti speciali, nonchè per il finanziamento di progetti mirati di intervento in settori specifici o in aree di elevato rischio" (legge regionale n. 22/86 artt. 47, 55, 56; legge regionale n. 33/88, art. 3; legge regionale n. 21/91, art. 8).

I criteri per la gestione del fondo saranno fissati dall'Assessore con separato provvedimento trattandosi di materia rientrante tra gli atti di programmazione previsti dall'art. 14 della stessa legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. I programmi saranno comunque sottoposti preventivamente al parere del Comitato previsto dall'art. 13 della legge n. 22/86.

Si richiama quanto espressamente previsto al successivo art. 4 del presente decreto.

- capitolo 19001 - "Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in enti morali, le quali per la esiguità dei mezzi ordinari di bilancio, non siano in grado di assolvere pienamente alle proprie finalità o di sviluppare la propria attività in relazione alle locali esigenze assistenziali" (legge regionale n. 65/53; legge regionale n. 22/86).

In relazione alle finalità previste dalla legge, saranno concessi sussidi per la copertura del disavanzo del bilancio avutosi nell'esercizio precedente e per l'acquisto di attrezzature indispensabili alla realizzazione dei fini istituzionali.

Il riparto dei fondi di cui allo stanziamento in bilancio è operato nel modo seguente:

- il 90 % è destinato a sussidi per la copertura del disavanzo avutosi nell'esercizio precedente;

- il 10% è destinato a sussidi per lavori di manutenzione ordinaria delle strutture indispensabili per l'attività dell'ente e/o per acquisto di attrezzature.

Qualora il disavanzo risultante dalla gestione di competenza abbia raggiunto il 40% del bilancio dell'ente, l'erogazione del sussidio è subordinata al previo positivo esperimento di specifici accertamenti in ordine alla possibilità del proseguimento dell'attività assistenziale.

Ai fini dell'assegnazione di sussidi per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle strutture, la richiesta, oltre che da relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire recante la quantificazione della spesa, come da computo metrico, dovrà essere accompagnata, altresì, da altra dettagliata relazione in ordine alla indispensabilità del sussidio medesimo al fine di assolvere pienamente le finalità dell'ente ovvero poterne sviluppare l'attività in relazione alle locali esigenze assistenziali.

La richiesta di sussidi per l'acquisto di attrezzature, fatta salva la dimostrazione dell'indispensabilità delle medesime al fine di assolvere le finalità dell'ente, dovrà essere accompagnata da prospetto analitico dei costi presunti.

Nell'ipotesi di insufficienza dei fondi ripartiti, la determinazione dell'ammontare del sussidio in favore degli enti ammessi al finanziamento avrà luogo, sentita la competente Commissione consultiva, su base proporzionale (rapporto tra disponibilità finanziaria e fabbisogno complessivo).

La concessione del sussidio è da intendersi a destinazione vincolata.

Dovrà, di seguito, essere prodotta a questo Assessorato dettagliata relazione in ordine all'utilizzazione del sussidio erogato, accompagnata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

L'ente che non avrà compiutamente rendicontato, fatte salve le responsabilità di legge, non sarà ammesso a finanziamenti nei successivi esercizi finanziari.

Sono escluse dai finanziamenti le istituzioni le cui strutture non siano in atto utilizzate ai fini dell'erogazione di servizi socio - assistenziali, per esse dovendosi pervenire alla fusione od estinzione.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno.

- capitolo 19002 - "Sussidi straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività" (legge regionale numero 65/53).

Per le finalità di legge, i sussidi saranno concessi alle istituzioni che, in via esclusiva, operano per finalità di assistenza e beneficenza in qualsiasi campo dove è richiesta l'umana solidarietà ed in favore di persone che versino in stato di bisogno.

Il programma degli interventi sarà determinato, sentita la competente Commissione consultiva, in relazione alla validità dell'attività svolta ed a quella che l'istituzione intende svolgere.

La richiesta di sussidi per il mero acquisto di attrezzature, oltre che da prospetto analitico dei costi presunti, dovrà essere accompagnata da specifica dettagliata relazione che dimostri l'indispensabilità delle attrezzature medesime al fine di potenziare l'attività svolta dall'ente.

La concessione del sussidio è da intendersi a destinazione vincolata.

La liquidazione del sussidio è condizionata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti attraverso la competente autorità in ordine al possesso dei requisiti di legge in capo alle istituzioni beneficiarie.

Dovrà, di seguito, essere prodotta a questo Assessorato dettagliata relazione in ordine all'iniziativa svolta, accompagnata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

L'ente che non avrà compiutamente rendicontato, fatte salve le responsabilità di legge, non sarà ammesso a finanziamenti nei successivi esercizi finanziari.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato per l'anno 1993 al 30 giugno.

Per gli anni successivi, il termine, perentorio, è fissato al 31 marzo.

- capitolo 19004 - "Contributi ad enti di culto per promuovere o favorirne le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione "(legge regionale n. 65/53).

Il riparto dei fondi disponibili viene operato per ciascuna provincia della Sicilia in base alla popolazione, previo accantonamento di un fondo pari al 10% dello stanziamento in bilancio da utilizzarsi per far fronte ad esigenze straordinarie.

Ai fini dell'attribuzione del contributo, le istanze per la promozione di iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione dovranno essere corredate da dettagliata relazione illustrativa in ordine agli scopi perseguiti e da prospetto analitico dei costi presunti.

Le istanze medesime saranno inoltrate dagli enti di culto per il tramite della diocesi di appartenenza - ovvero, trattandosi di culto diverso da quello cattolico, per il tramite della massima autorità della circoscrizione di appartenenza - ed accompagnate da parere favorevole, reso da queste ultime autorità religiose in ordine alla validità ed al pregio dell'iniziativa da svolgere.

Relativamente ad enti di culto dipendenti da congregazioni ed ordini religiosi l'attività ascritta all'ordinario diocesano si intende riferita al competente ordinario religioso.

Con riferimento alle domande presentate per il loro tramite, ciascuna diocesi, ovvero ciascuna autorità circoscrizionale trattandosi di culto diverso da quello cattolico, individuerà, altresì, anche in relazione a concrete esigenze locali, quelle che riterrà meritevoli di essere prioritariamente ammesse a finanziamento.

Tenuto conto delle priorità come sopra stabilite ai fini dell'assegnazione del contributo, l'approvazione del programma degli interventi avrà luogo con decreto dell'Assessore per gli enti locali, sentita la competente Commissione consultiva.

L'erogazione del contributo resta subordinata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti attraverso la competente autorità in ordine al possesso dei requisiti di legge in capo all'ente beneficiario.

In ogni caso, onde potersi procedere all'effettivo pagamento del contributo assegnato, dovrà essere prodotta a questo Assessorato, a pena di decadenza, dettagliata relazione in ordine all'iniziativa svolta accompagnata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato per l'anno 1993 al 30 giugno.

Per gli anni successivi, il termine, perentorio, è fissato al 31 marzo;

- capitolo 19005 - "Contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia" (legge regionale n. 34/64; legge regionale n. 28/90).

Trattasi di contributo a destinazione vincolata il cui ammontare è determinato con legge;

- capitolo 19006 - "Contributo annuo all'I.S.M.I.G. per il suo funzionamento" (legge regionale n. 34/73, art. 2; legge regionale n. 33/91, art. 8).

Trattasi di contributo a destinazione vincolata il cui ammontare è determinato con legge; la quota da vincolare per la fornitura di presidi ed ausili ortopedici, nonché i criteri di erogazione, saranno disciplinati con apposito provvedimento, sentito l'istituto;

- capitolo 19007 - "Spesa per la concessione di un assegno mensile non reversibile ai vecchi lavoratori" (legge regionale n. 99/79, art. 1; legge regionale n. 6/86).

Trattasi di gestione di servizio ad esaurimento per sopravvenuta legislazione statale. La corresponsione dell'assegno spettante avviene a maturazione di ogni bimestre;

- capitolo 19008 - "Spesa per la concessione di un assegno mensile ai minorati psichici irrecuperabili" (legge regionale n. 99/79, art. 1; legge regionale n. 6/86).

Trattasi di gestione di servizio ad esaurimento per sopravvenuta legislazione statale. La corresponsione dell'assegno spettante avviene a maturazione di ogni bimestre;

- capitolo 19013 - "Contributo annuo al Comitato regionale della Sicilia dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per le proprie finalità istituzionali" (legge regionale n. 72/75; legge regionale n. 33/91, art. 11).

Trattasi di contributo a destinazione vincolata il cui ammontare è determinato con legge;

- capitolo 19017 - "Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza (legge regionale n. 1/79; legge regionale n. 36/86).

Il riparto dei fondi disponibili viene operato per ciascuna provincia dell'Isola in base alla popolazione. L'ambito dell'intervento straordinario è circoscritto in relazione a richieste che vengano avanzate:

- da vedova o ragazza madre disoccupata o con figlio minore a carico ovvero, se maggiorenne, disoccupato;

- da disoccupato che abbia un carico familiare di oltre un figlio minore ovvero, se maggiorenne, disoccupato;

- da disoccupato con figlio tossicodipendente in cura;

- da richiedente nel cui nucleo familiare si siano verificate malattie gravi;

- da disoccupato con figlio a carico il cui coniuge risulti in stato di detenzione.

Per l'esame delle domande si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, fino ad esaurimento dei fondi.

Si prescinderà, tuttavia, dal ripetuto ordine cronologico di presentazione per ]e istanze, da valutarsi singolarmente, prodotte in relazione a gravi fatti accidentali od a calamità naturali o per esigenze eccezionali di persone, che dal ritardo subirebbero danni gravi.

Non si terrà conto, altresì, dell'ordine cronologico sopra indicato per la valutazione di casi urgenti che, fossero segnalati dai sindaci, dai prefetti o dalle massime autorità religiose.

La liquidazione del sussidio resta condizionata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti attraverso le competenti autorità, in ordine al possesso dei requisiti di legge in capo al beneficiario.

Le istanze attinenti all'assistenza ordinaria, non ammissibili a finanziamento, saranno trasmesse, per competenza, al comune di residenza del richiedente.

- capitolo 19025 - "Contributi a favore dei comuni singoli o associati per l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare agli anziani" legge regionale n. 87/81, art. 11; legge regionale n. 14/86, art. 15; legge regionale n. 27/90, art. 13.

In applicazione della disposizione recata dall'art. 5, III comma, legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, a principio di esercizio finanziario viene corrisposto ai comuni che hanno attivato il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, a titolo di anticipazione sulla contribuzione spettante, un contributo pari al 50% della somma complessivamente erogata nell'esercizio finanziario precedente. Per le ulteriori assegnazioni si terrà conto, oltre che della popolazione residente, dei bisogni dichiarati dai comuni in relazione ai servizi assistenziali concretamente avviati.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato per l'anno 1993 al 30 giugno. Per gli anni successivi, il termine, perentorio, è fissato al 31 marzo.

Ove per l'insufficienza dello stanziamento in bilancio non fosse possibile accogliere integralmente le richieste avanzate, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto con riguardo ai criteri sopra enunciati.

Nell'ambito di eventuali residue disponibilità è possibile accedere all'erogazione di ulteriori contributi, dietro formale richiesta da parte dell'ente locale, per oneri organizzativi del servizio finalizzati ad indagini conoscitive sulla popolazione anziana, all'aggiornamento e qualificazione del personale addetto al servizio, all'acquisto di beni strumentali;

- capitolo 19027 - "Contributi in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro ai propri dipendenti" (legge regionale n. 71/82, art. 1; legge regionale n. 22/86, art. 66).

Ad inizio dell'esercizio finanziario viene stabilita la quota pro - capite da assegnarsi per ciascun dipendente.

La suddetta quota pro - capite sarà determinata in base al rapporto disponibilità finanziaria numero dei posti recati dalle piante organiche di tutte le II.PP.A.B dell'Isola.

L'entità del contributo erogato sarà tuttavia commisurata, in concreto, al numero effettivo dei soli dipendenti di ruolo in forza all'I.P.A.B. richiedente. Non potrà comunque essere superato l'importo del contributo richiesto ovvero il costo reale scaturente dalla applicazione del contratto nazionale di lavoro.

Per eventuali disponibilità residuali, si procederà ad integrare il contributo già dato in favore delle II.PP.A.B. che ne facessero richiesta, sulla base dei medesimi criteri sopra dettati.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato al 30 aprile, fatto salvo il termine diversamente stabilito per il corrente anno da apposita circolare.

- capitolo 19031 - "Contributi in favore di comuni singoli od associati per l'organizzazione e l'attuazione di soggiorni climatici, nonchè per attività ricreative, culturali e del tempo libero in favore degli anziani" legge regionale n. 14/86, art. 4; legge regionale n. 27/90, art. 13).

Il riparto dei fondi disponibili in favore dei comuni richiedenti avviene avuto riguardo al rapporto, dedotto in via presuntiva tra popolazione residente ed anziani (utenza potenziale: circa il 20%).

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato per l'anno 1993 al 30 giugno. Per gli anni successivi, il termine, perentorio. è fissato al 31 marzo.

I soggiorni o le gite avranno una durata massima di giorni 15. La contribuzione giornaliera, fatte salve le variazioni calcolate secondo i dati di aggiornamento ISTAT, tiene conto dell'elemento costo - vitto - alloggio e del costo per trasporto ed operatori.

- capitolo 19032 - "Contributi in favore di comuni singoli o associati per l'attuazione di iniziative miranti all'integrazione lavorativa degli anziani nei servizi aperti, residenziali e del tempo libero, nonchè nei restanti servizi di interesse comunale" (legge regionale n. 14/86, artt. 9, 15; legge regionale n. 27/90, art. 13).

Il riparto dei fondi disponibili avviene in favore dei comuni richiedenti, tenuto conto della popolazione residente ed applicando un parametro per abitante fissato annualmente.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato per l'anno 1993 al 30 giugno. Per gli anni successivi, il termine, perentorio, è fissato al 31 marzo.

- capitolo 19033 - "Somma da versare ai comuni per il rimborso agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap delle spese per il servizio di trasporto erogato" (legge regionale n. 68/81; legge regionale n. 16/86, artt. 5, 18; legge regionale n. 33/91, art. 13).

Trattasi di somme versate ai comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di riabilitazione e trasporto espletato, in favore di soggetti portatori di handicap, da associazioni ed enti convenzionati con le unità sanitarie locali.

I comuni interessati faranno pervenire all'Assessorato apposito atto deliberativo esecutivo recante la quantificazione della richiesta di finanziamento sulla base delle prestazioni che gli enti e le associazioni effettueranno tenuto conto dell'importo della retta giornaliera per ciascun soggetto assistito.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato per l'anno 1993 al 30 giugno. Per gli anni successivi, il termine, perentorio, è fissato al 31 marzo.

In atto, per effetto della legge regionale n. 33/91, l'importo della retta è di L. 24.690 giornaliere.

Tale importo è suscettibile di variazione da apportare annualmente con decreto dell'Assessore, secondo l'adeguamento ISTAT.

L'effettiva erogazione da parte dell'Assessorato delle somme spettanti è subordinata alla successiva presentazione da parte dei comuni di apposita documentazione contabile contenente l'indicazione dei nominativi degli assistiti e la quantificazione della spesa.

- capitolo 19034 - "Contributi ai comuni, singoli o associati, per l'acquisto di impianti, attrezzature, arredi e mezzi strumentali occorrenti alla funzionalità delle comunità alloggio e delle case - famiglia per soggetti portatori di handicap" (legge regionale n. 68/81; legge regionale n. 16/86, artt. 6, 18).

Ai sensi dell'art. 6, II comma, della legge regionale n. 16/86, hanno titolo a fruire della contribuzione i comuni che hanno già realizzato la costruzione di comunità - alloggi e case - famiglia.

Gli stessi enti dovranno far pervenire all'Assessorato apposita richiesta di finanziamento, corredata di atto deliberativo esecutivo, con il quale si approva il piano di arredamento necessario per la funzionalità della struttura e di ogni altra documentazione necessaria (preventivo di spesa, progetto dell'ufficio tecnico comunale, ecc.).

Ai fini della ripartizione dei fondi tra i comuni richiedenti, si terrà conto del bacino di utenza.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato per l'anno 1993 al 30 giugno. Per gli anni successivi, il termine, perentorio, è fissato al 31 marzo.

- capitolo 19035 - "Contributi ai comuni, singoli o associati, per la gestione dei servizi residenziali case - famiglia e comunità - alloggio per i soggetti portatori di handicap, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni di volontariato e cooperative" (legge regionale numero 68/81; legge regionale n. 16/86, artt. 6, 18).

Hanno titolo a fruire della contribuzione i comuni che, avendo realizzato la costruzione di strutture residenziali del tipo comunità - alloggio e case - famiglia per soggetti portatori di handicap, già dotate di attrezzatura adeguata al funzionamento, faranno pervenire all'Assessorato richiesta di finanziamento corredata da atto deliberativo esecutivo di approvazione del piano per la gestione dei servizi e di ogni altra idonea documentazione.

Ai fini del finanziamento hanno la precedenza i comuni dove maggiore è il bacino di utenza.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato per il 1993 al 30 giugno. Per gli anni successivi, il termine, perentorio, è fissato al 31 marzo;

- capitolo 19036 - "Contributi ai comuni, singoli o associati, per la realizzazione dei servizi connessi agli interventi di aiuto domestico di sostegno economico e di assistenza abitativa alle famiglie di soggetti portatori di handicap" (legge regionale n. 68/81; legge regionale n. 16/86, art. 18).

Possono fruire del finanziamento i comuni facenti capo all'Unità sanitaria locale territorialmente competente presso la quale è regolarmente costituita e funzionante la équipe pluridisciplinare prevista dalla legge regionale n. 16/86.

I comuni sono tenuti a fare pervenire la richiesta di contribuzione, corredata di atto deliberativo esecutivo, con il quale si approva lo specifico piano di intervento assistenziale.

Ai fini della ripartizione dei fondi tra i comuni richiedenti si terrà conto del bacino di utenza.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande è fissato per l'anno 1993 al 30 giugno. Per gli anni successivi, il termine, perentorio, è fissato al 31 marzo.

- capitolo 19037 - "Contributo annuo agli istituti per ciechi "Florio e Salamone" di Palermo e "Ardizzone Gioeni" di Catania per la gestione di scuole per cani - guida da assegnare gratuitamente ai non vedenti" (legge regionale n. 68/81; legge regionale n. 16/86, art. 18).

Lo stanziamento in bilancio verrà ripartito tra i due istituti aventi titolo alla contribuzione.

Per l'erogazione del contributo e la determinazione del suo ammontare, si terrà conto del numero dei cani - guida che, annualmente addestrati nelle speciali scuole, siano stati effettivamente assegnati.

- capitolo 19039 - "Fondo da ripartire tra i comuni per la gestione dei servizi socio - assistenziali" (legge regionale n. 22/86; legge regionale n. 33/88, artt. 1, 2; legge regionale n. 21/91, art. 8).

La ripartizione del fondo avviene sulla base della popolazione residente, moltiplicata per un coefficiente fissato annualmente in relazione alla disponibilità del capitolo di bilancio e nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità indicate all'art. 45 della legge regionale n. 22/1986.

Il fondo assegnato a ciascun comune viene erogato quanto al 50% nel corso del primo semestre. La corresponsione della rimanente quota a saldo, da effettuarsi nel secondo semestre, è subordinata alla presentazione da parte dei comuni dell'atto deliberativo esecutivo di approvazione del programma degli interventi e dei servizi socio - assistenziali per l'esercizio finanziario di competenza, nonchè di una dettagliata relazione circa l'utilizzo della somma assegnata allo stesso titolo nell'anno precedente.

- capitolo 19040 - "Somme da erogare ai comuni per l'esercizio delle funzioni trasferite dal D.P.Rep. 13 maggio 1985, n. 245 (Interventi dello Stato)" (D.P. Rep. n. 245/85; legge regionale n. 22/86, art. 16; legge regionale n. 33/88, art. 6).

Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, già di competenza di enti specifici, confermando i criteri e le metodologie in uso presso le strutture periferiche di tali enti, come disposto con il D.A. n. 76 dell'11 marzo 1987, art. 4, vengono annualmente determinati con decreto i parametri relativi all'adeguamento delle prestazioni ex A.N.M.I.L., con conseguente notifica dei provvedimenti a tutti i comuni dell'Isola. L'adozione di detti decreti avviene non appena si è a conoscenza ufficiale degli elementi determinanti: indice ISTAT di svalutazione monetaria, tasso di inflazione, perequazione automatica pensioni INPS, rivalutazione rendite infortuni sul lavoro.

Ad avvenuta emanazione del decreto di determinazione dei parametri, viene annualmente fissato il termine entro il quale i comuni dovranno far pervenire le loro richieste.

L'effettiva erogazione delle somme avviene previa richiesta da avanzarsi dai comuni corredata da atto deliberativo esecutivo, sulla base dei valori parametrici come sopra determinati, del numero degli utenti aventi titolo alle prestazioni e della relativa fascia.

- capitolo 19041 - "Contributi a favore dei comuni per l'acquisto di abbonamenti valevoli sulla rete urbana ed extra - urbana da concedere agli anziani, ai cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra" (legge regionale n. 14/86, art. 5; legge regionale n. 27/90, art. 6).

La disponibilità dello stanziamento viene ripartita tra i comuni non serviti dall'Azienda siciliana trasporti, sulla base di elementi forniti dalla Direzione compartimentale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, secondo il criterio della popolazione residente dedotto dai dati ISTAT disponibili, assegnando il contributo in misura doppia ai comuni totalmente privi di servizi di trasporto.

Per le spese in conto capitale a carico della stessa rubrica di bilancio iscritte ai capitoli seguenti:

- 58801 (legge regionale n. 87/81, art. 10; legge regionale n. 27/90, art. 13);

- 58802 (legge regionale n. 87/81, art. 10; legge regionale n. 27/90, art. 13);

- 58804 (legge regionale n. 28/62; legge regionale n. 29/64; legge regionale n. 2/78);

- 58851 (legge regionale n. 14/86, art. 15; legge regionale n. 33/86; legge regionale n. 35/86; legge regionale n. 5/89, art. 6; legge regionale n. 27/90, art. 13);

- 58852 (legge regionale n. 14/86, art. 15; legge regionale n. 33/86; legge regionale n. 35/86; legge regionale n. 5/89, art. 6; legge regionale n. 27/90, art. 13);

- 58901 (legge regionale n. 87/81, artt. 10, 13; legge regionale n. 14/86, artt. 2, 15; legge regionale n. 27/90, art. 13);

- 58902 (legge regionale n. 68/81; legge regionale n. 16/86, artt. 6, 18);

- 58904 (legge regionale n. 22/86; legge regionale n. 33/88);

- 58905 (legge regionale n. 22/86, art. 19; legge regionale n. 33/88, art. 4);

i criteri per la gestione e l'utilizzazione dei relativi fondi saranno fissati dall'Assessore con separato provvedimento, trattandosi di materie rientranti tra gli atti di programmazione previsti dall'art. 14, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 2

Per spese relative a realizzazione di piani di programmazione aventi carattere di generalità viene operato un riparto di fondi per province in relazione alla popolazione residente, quale risulta da dati ufficiali.

Per la realizzazione di programmi aventi carattere di specialità saranno, se necessario, assunte singole determinazioni.

Art. 3

L'erogazione di finanziamenti per l'attuazione di programmi straordinari di cui all'art. 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, per la realizzazione di progetti speciali, nonché per iniziative di studio e di ricerca nel settore socio - assistenziale resta subordinata alle valutazioni dell'Amministrazione sulla validità dei programmi e sull'idoneità degli enti chiamati a realizzarli.

Art. 4

I dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro competenti alla gestione degli individuati capitoli di spesa sono responsabili della osservanza delle modalità e dei criteri menzionati nel presente decreto ed avranno, altresì, cura di vigilare a che da parte del personale assegnato al gruppo di lavoro venga prestata, nella trattazione delle singole pratiche, puntuale ed adeguata opera che assicuri uniformità di adempimento nelle varie fasi istruttorie che precedono l'adozione dei singoli provvedimenti finali.

Art. 5

Disposizioni per la disciplina di ciascuno dei procedimenti amministrativi che si concludano con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato degli enti locali - Direzione solidarietà sociale, nonchè per la determinazione delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, saranno emanate con separato decreto.

Art. 6

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto, è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 10 maggio 1993.

GRILLO