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DECRETO LEGGE 13 maggio 1991, n. 152

G.U.R.I. 13 maggio 1991, n. 110

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

TESTO COORDINATO (alla legge 31 marzo 2025, n. 47 e con annotazioni alla data 27 novembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata e per assicurare la difesa della legalità, di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di circostanze aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, nonchè in tema di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa e di legislazione antimafia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI

Art. 1

(integrato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 4- bis (Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). -- 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti di cui agli articoli 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.".

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

" 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.".

3. L'articolo 30- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole "di particolare pericolosità sociale" sono sostituite dalle seguenti: "socialmente pericolose";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

" 4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.".

4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

" 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.".

5. Dopo l'articolo 58- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

"Art. 58- ter (Persone che collaborano con la giustizia). -- 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30- ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.".

6. Dopo l'articolo 58- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 58 - quater (Divieto di concessione di benefici). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-bis che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289- bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.".

7. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Art. 2

(modificato dall'art. 2, comma 28, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 2, comma 1, del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199)

1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. (1)

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 22/02-1/03/1995, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non prevede che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, possano essere ammessi alla liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Art. 3

1. E' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, e all'articolo 2, comma 2, nonché le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 4-bis, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI E DI DEPOSITO DELLA SENTENZA

Art. 5

(modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.

2. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: "e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova";

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

" e) la data e la sottoscrizione del giudice.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

" 2 -bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.".

3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2-bis, del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.".

[5. Nel comma 2 dell'articolo 548 del codice di procedura penale le parole: "entro il trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quindicesimo giorno".] (comma soppresso) (1)

CAPO III

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITA' MAFIOSE

Art. 6

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

"Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416- bis, 424, 435, 513- bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640- bis, 648- bis, 648- ter del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.".

2. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonchè le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.".

Art. 7

(modificato dall'art. 5 della legge 14 febbraio 2003, n. 34 e abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21) (1)

[1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.]

(1)

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018, data di entrata in vigore del D.L.vo 21/2018, i richiami all'articolo annotato, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 416-bis.1 del codice penale come indicato dalla tabella A allegata allo stesso D.L.vo 21/2018.

Art. 8

(abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21) (1)

[1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.]

[3. Quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.] (comma abrogato) (2)

[4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.] (comma abrogato) (2)

[5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.] (comma abrogato) (2)

[6. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2. L'aumento è fino alla metà se uno dei benefici è stato conseguito.] (comma abrogato) (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018, data di entrata in vigore del D.L.vo 21/2018, i richiami all'articolo annotato, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 416-bis.1 del codice penale come indicato dalla tabella A allegata allo stesso D.L.vo 21/2018.

(2)

Comma abrogato dall'art. 23 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI

Art. 9

(modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

"Art. 20- bis (Omessa custodia di armi). - Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;

b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.".

L'articolo 702 del codice penale è abrogato.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

"E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.".

Art. 10

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

" g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;".

Art. 10

(introdotto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

L'articolo 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

"Art. 33 (Aste pubbliche). - 1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila lire un milione.".

CAPO V

AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI

Art. 11

(modificato e integrato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.".

2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il n. 4) è sostituito dal seguente:

"4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.".

2-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 112 del codice penale è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza''.

CAPO VI

COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 12

(modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

6. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.".

7. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.".

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.

Art. 13

(1)

(sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, integrato dall'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dall'art. 23 della legge 1° marzo 2001, n. 63, dall'art. 19, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90 e dall'art. 1, comma 2, della legge 31 marzo 2025, n. 47)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 14

(integrato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale [, anche in quiescenza] (parole soppresse) (1) della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

3-bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara d'appalto, e sull'esecuzione del contratto di appalto.

3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergono inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-bis, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono, senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.

3-quater. Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione.

3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1.

3-septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3-sexies non ne sospende l'esecuzione.

3-octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione.

Art. 15

(abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. s), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

[1. All'articolo 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

" 1 -bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a ), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.".]

Art. 16

(modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. In Calabria, Campania e Puglia sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, primo comma, lettere a), b) e d), limitatamente alle materie di contabilità pubblica; 3; 4, primo comma; 5; 6; 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea. I magistrati possono essere assegnati senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre anni.

3. La Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

Art. 17

(introdotto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti pubblici interessati.

3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione e sovrintende alla esecuzione dello stesso, alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre Amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.

5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.

8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle Amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte.

Art. 18

(1)

(modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo. Il CIPE, su proposta del CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione, sulle modalità di affidamento, anche in concessione, degli interventi di cui al comma 1, sulle modalità di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli Istituti autonomi case popolari e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. (2)

5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente.

5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali. L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6. (3)

(1)

Per la proroga dei contratti di locazione o di assegnazione in  godimento rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo annotato si rimanda all'art. 1-bis del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 e succ. mod..

(2)

In ordine alle proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo annotato, vedi l'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

(3)

Per effetto dell'art. 1, comma 453, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui al comma annotato e all'art. 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa regione.

Art. 19

(abrogato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

[1. Per le esigenze di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1993 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio finanziario 1985 e successivi, esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il riferimento temporale contenuto nello stesso articolo 6, quarto comma, si intende fatto a ciascuno degli esercizi finanziari in cui si articola il programma di cui all'articolo 1, primo comma, della predetta legge n. 16 del 1985, fino al 31 dicembre 1993.]

Art. 19

(introdotto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. Il primo comma dell'articolo 586 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508".

CAPO IX

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

Art. 20

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso.

2. Nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive previste dalla presente legge, quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia.".

2. Il comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

" 4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. La proposta di applicazione della misura di prevenzione non è in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327.".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

" 5 -bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguiti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.".

4. Il comma 1 dell'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

" 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonchè circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10- quater. Per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.".

5. Il comma 4 dell'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

" 4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonchè di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.".

6. Il comma 6 dell'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

" 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".

7. Al comma 7 dell'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: "a suo carico" sono aggiunte le seguenti: "e dei propri conviventi".

8. Al comma 13 dell'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonchè i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.".

Art. 21

(modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203 e abrogato dall'art. 4 della legge 17 gennaio 1994, n. 47)

[1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti contenenti disposizioni per:

a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che può richiedere a tal fine la collaborazione del Ministro dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera a);

c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonché le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alle lettera a) equivalenti a tutti gli effetti alle certificazioni di cui all'articolo 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto;

d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere a), b) e d) e salvo quanto stabilito dal comma 3, non è richiesta la certificazione di cui all'articolo 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e prevedere che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione nè di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;

e) prevedere che il prefetto può richiedere alle imprese interessate le informazioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dandone preventiva comunicazione all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalità di tipo mafioso.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalità di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di valore oltre i quali le Amministrazioni, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto, né disporre o consentire le concessioni e le erogazioni di cui allo stesso articolo che attengono all'esercizio di attività industriali di trasformazione, ovvero di attività agricole di imprese costituite in società di capitali, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'articolo 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto articolo 10-sexies.

4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'articolo 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965 come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato articolo 10-sexies della legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato.]

Art. 22

(modificato e integrato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.".

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità." [Gli articoli 334 e 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sono abrogati.] (periodo soppresso) (1)

2-bis. L'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è abrogato.

2-ter. L'articolo 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è sostituito dal seguente:

"Art. 339. - 1. E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute".

3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

"1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.".

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

"12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera. Nel caso in cui il valore dell'impiego della mano d'opera superi quello della fornitura, esso contribuisce alla quantificazione dell'importo del quaranta per cento di cui al comma 3, n. 1). Sono comunque esclusi dal computo di tale quantificazione i contratti di fornitura con posa in opera quando il materiale è prodotto dalla stessa impresa che lo fornisce e lo posa in opera".

Art. 23

1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-sexies della stessa legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-bis della medesima legge.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 24

(integrato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203)

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto, il giudice competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non superiore a 60 giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge n. 575 del 1965.

2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso a norma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con proprio decreto, individua in ogni regione i luoghi ove debbono essere operati i trasferimenti di cui al comma 1, che siano idonei in considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche territoriali ad assicurare l'effettiva esecuzione delle misure di prevenzione.

Art. 25

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale e degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

SCOTTI, Ministro dell'interno

PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI