
REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/93 DEL CONSIGLIO, 19 luglio 1993
G.U.C.E. 24 luglio 1993, n. L 182
Modifica al regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 27 luglio 1993
Applicabile dal: 1° settembre 1993 (vedi nota)
Nota
L'art. 2 ha disposto che l'art. 1, punto 8) si applica a partire dal 1° gennaio 1993. In quanto recante mera modifica al Reg. (CEE) n. 1442/1988, la validità del presente, inizialmente fissata fino al 31 agosto 1999, è da intendersi di fatto prorogata al 31 agosto 2000 in virtù della modifica introdotta dal Reg. (CE) n. 1679/1999.
______________________________________________________________________
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1442/88 (3) il finanziamento di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole è concesso dalla sezione garanzia del FEAOG per le operazioni di abbandono realizzate tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1992; che è indispensabile prorogare fino al 31 dicembre 1995 le suddette modalità di finanziamento per conseguire l'obiettivo di un riequilibrio del mercato vitivinicolo ed evitare il susseguirsi di interventi massicci;
Considerando, d'altro lato, che è opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita nelle ultime tre campagne, apportare alcune modifiche, necessarie per il corretto funzionamento del regime;
Considerando che il regime preferenziale di distillazione definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1442/88, concesso su richiesta dei conduttori e consistente in un esonero, totale o parziale, dagli obblighi di distillazione commisurato all'effettiva diminuzione del potenziale di produzione non ha contribuito a rendere più attraente il regime di abbandono delle superfici viticole ma ha reso più complessa la gestione amministrativa e non risponde più agli obiettivi di risanamento del mercato; che è opportuno non continuarlo;
Considerando che è altresì opportuno cessare l'applicazione delle maggiorazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, da versare qualora le superfici considerate rappresentino la totalità della superficie viticola coltivata dal richiedente; che di fatto questa misura non ha prodotto gli effetti economici voluti e che essa comporta rischi di sviamento dal suo obiettivo;
Considerando che è opportuno adottare disposizioni miranti, da un lato, a limitare la "frammentazione" del parcellario viticolo (destrutturazione dei perimetri viticoli conseguente ad estirpazioni effettuate al loro interno), in particolare nelle aree sottoposte ad operazioni di ristrutturazione viticola e, dall'altro, intesa ad agevolare l'attuazione di programmi zonali pluriennali, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (4), o di programmi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (4); che è opportuno inoltre garantire la compatibilità con il regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, istituito dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 (4); che, alla luce di tale situazione, la concessione di un premio complementare per favorire lo scambio di parcelle può concorrere al raggiungimento di tali obiettivi;
Considerando che è opportuno precisare, dal punto di vista tecnico, da un lato, la definizione della consistenza necessaria dell'operazione di espianto, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di protezione fitosanitaria e, dall'altro, il calcolo delle rese in funzione delle quali viene stabilito l'importo del premio;
Considerando che l'applicazione del regime di abbandono delle superfici viticole può provocare notevoli modifiche strutturali in talune regioni di produzione della Comunità; che occorre realizzare uno studio di valutazione approfondito, per misurare l'impatto di tale regime e predisporre gli adattamenti eventualmente necessari, tenendo conto anche delle constatazioni fatte dai controllori comunitari;
Considerando che per il Portogallo non è attualmente previsto un premio per l'abbandono di superfici coltivate a viti madri di portainnesto; che è opportuno introdurre un tale premio per allineare il regime applicato in Portogallo allo schema generale dei premi di abbandono;
Considerando che l'attuale intensità di abbandono delle superfici viticole destinate alla produzione di uve da essiccare in Grecia provoca gravi problemi socioeconomici in tali regioni e rischia di creare gravi squilibri rispetto ad altre regioni greche e ad altre regioni della Comunità; che per evitare tale applicazione, palesemente squilibrata, occorre stabilire che il regime in questione non si applica più alle superfici greche sulle quali viene coltivata l'uva destinata all'essiccazione;
Considerando che gli adattamenti tecnici di cui sopra debbono essere necessariamente effettuati a livello comunitario e che debbono comportare le modifiche corrispondenti della regolamentazione in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 16 aprile 1993, n. C 105.
Parere dato il 16 luglio 1993.
G.U. 28 maggio 1988, n. L 132. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/92 (G.U. 9 luglio 1992, n. L 189).
G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.
Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:
1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. I conduttori:
a) di superfici viticole coltivate destinate alla produzione di:
- vino,
- uve da tavola,
- uve da essiccazione, o
b) di superfici viticole coltivate a viti madri di portainnesto piantate con varietà di portainnesto che figurano nella classificazione delle varietà di viti,
beneficiano, durante le campagne viticole dal 1988/1989 al 1995/1996, su loro richiesta e alle condizioni previste dal presente regolamento per l'abbandono definitivo della viticoltura, di un premio di abbandono definitivo."
2) All'articolo 2:
a) il paragrafo 2 è soppresso;
b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
"Se le superfici oggetto di abbandono definitivo della viticoltura rappresentano l'intera superficie dell'azienda, la resa media per ettaro, che costituisce la base di calcolo dell'importo del premio, non può essere superiore alla media delle rese comunicate nell'ambito delle dichiarazioni di raccolta. Fatte salve circostanze particolari, da determinare, vanno prese in considerazione le dichiarazioni di raccolta che si riferiscono alle cinque campagne precedenti la presentazione della domanda di premio, ad esclusione di quelle relative alla raccolta più abbondante ed alla raccolta meno abbondante.";
c) il paragrafo 4 è soppresso;
d) al paragrafo 5:
- la seguente lettera d) è aggiunta al primo comma:
"d) per le superfici coltivate a viti madri di portainnesto: 4 000 ECU.";
- l'ultimo comma è soppresso.
3) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini del presente regolamento, l'estirpazione comporta l'eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno piantato a vite, cioè l'estrazione dei ceppi con l'estirpazione delle radici principali ed il ritiro delle parti legnose della pianta della parcella."
4) L'articolo 8 è soppresso.
5) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 9
Se il conduttore beneficia di indennità previste dai regolamenti (CEE) n. 2078/92 (*), o (CEE) n. 2079/92 (*) o (CEE) n. 2080/92 (*), esse sono cumulabili interamente al premio di abbandono definitivo di superfici viticole.
(*) G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.
6) Si aggiunga l'articolo seguente:
"Articolo 9 bis
1. Quando l'abbandono delle superfici viticole:
- provoca una frammentazione del parcellario, in particolare in caso di operazioni di ristrutturazione, o
- rischia di provocare problemi ambientali,
in condizioni da determinare è concesso al richiedente un premio complementare di un importo massimo di 1 500 ECU/ha qualora l'abbandono definitivo sia effettuato su parcelle diverse dalle sue nell'ambito di un concomitante scambio di parcelle, nel quadro di programmi di ristrutturazione di superfici viticole attuati dallo Stato membro.
In tal caso l'estirpazione è effettuata su una superficie tale che la riduzione del potenziale produttivo sia almeno identica a quella che si otterrebbe estirpando la parcella iniziale del richiedente. Il premio viene calcolato sulla parcella effettivamente estirpata, il premio complementare sulla parcella iniziale del richiedente.
2. Nei programmi zonali pluriennali previsti dal regolamento (CEE) n. 2078/92 o dal regolamento (CEE) n. 2080/92 possono essere inserite operazioni di ricomposizione fondiaria o di scambi di parcelle connessi all'abbandono definitivo delle superfici viticole, previste al paragrafo 1."
7) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
Prima della fine della campagna 1993/94, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su uno studio di valutazione del regime di abbandono definitivo delle superfici viticole. Tale rapporto contiene, in particolare, una valutazione dell'incidenza dell'applicazione del regime sulle strutture di produzione viticola ed è corredato, se del caso, di proposte appropriate.
Le spese connesse alla realizzazione dello studio sono da considerarsi un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (*).
(*) G.U. 28 aprile 1970, n. L 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (G.U. 15 luglio 1988, n. L 185 )."
8) All'articolo 17 bis:
a) il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
"Per ogni operazione di abbandono realizzata tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1995, il versamento dei premi di abbandono definitivo di cui all'articolo 1 è considerato come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.";
b) l'ultimo comma è soppresso.
9) L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 20
Fatte salve le disposizioni particolari, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 le modalità d'applicazione del presente regolamento, segnatamente quelle concernenti:
- la determinazione delle circostanze particolari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,
- la garanzia di cui all'articolo 6, secondo comma,
- le condizioni di concessione del premio complementare previste all'articolo 9 bis,
- l'applicazione del presente regolamento al Portogallo."
10) E' inserito il seguente articolo:
"Articolo 22
Il presente regolamento non si applica in Grecia alle superfici destinate alla coltura di uve da essiccare delle varietà:
- Sultanina (Sultanina),
- Korinqiakh (Korinthiaki)."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1993, ad eccezione dell'articolo 1, punto 8), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BOURGEOIS