
REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/93 DELLA COMMISSIONE, 30 giugno 1993
G.U.C.E. 6 luglio 1993, n. L 163
Modifica all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 in ordine ai coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,
Considerando che l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/93 (4), fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto dei pomodori con caratteristiche diverse da quelle in funzione delle quali sono fissati i prezzi di base;
Considerando che nel suddetto allegato, per il calcolo dei prezzi di acquisto e di ritiro, sono previsti diversi coefficienti corrispondenti ai diversi pesi dei pomodori freschi dopo il condizionamento; che, in base all'attuale prassi di commercializzazione, si constata che i pomodori destinati al mercato dei prodotti freschi sono condizionati in imballaggi di peso generalmente pari a 7 kg; che è pertanto opportuno conservare il coefficiente 1 soltanto per questo tipo di imballaggio; che il condizionamento in imballaggi da 7 a 15 kg è meno costoso e più raramente utilizzato per la commercializzazione e che appare pertanto sufficiente applicarvi un coefficiente di 0,70; che, infine, gli imballaggi di peso superiore a 15 kg o il trasporto alla rinfusa rappresentano un costo nettamente inferiore a quello dei due tipi succitati e che appare quindi adeguata l'applicazione di un coefficiente di 0,45;
Considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1334/93 della Commissione (5), il regime d'intervento si applica a decorrere dall'11 giugno 1993; che occorre prevedere l'entrata in vigore dei nuovi coefficienti con la massima tempestività;
Considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 20 maggio 1972, n. L 118.
G.U. 20 marzo 1993, n. L 69.
G.U. 27 novembre 1986, n. L 334.
G.U. 18 maggio 1993, n. L 122.
G.U. 29 maggio 1993, n. L 132.
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue:
Il testo della lettera "d) tipo di condizionamento" è sostituito dal seguente:
"d) tipo di condizionamento:
- in imballaggio di 7 kg netti al massimo 1,00,
- in imballaggio di peso superiore a 7 kg ma uguale o inferiore a 15 kg netti 0,70.
Esclusivamente per i mesi di agosto e settembre, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72:
- in imballaggio di contenuto superiore a 15 kg netti oppure sfusi in un mezzo di trasporto 0,45."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione