
DECRETO LEGGE 20 maggio 1993, n. 149
G.U.R.I. 20 maggio 1993, n. 116
Interventi urgenti in favore dell'economia.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)
TESTO COORDINATO (alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della difesa, della sanità, per i beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola
(integrato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237)
1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: "ventennali" sono sostituite da quelle: "decennali".
1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno. (1)
1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno. (2)
2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.
In ordine alla presentazione delle istanze di cui al comma annotato e ai relativi termini, vedi l'art. 26, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
Per la regione siciliana si rimanda all'art. 18 della L.R. 6/2009: "Consolidamento delle passività onerose in agricoltura".
Interventi per le medie e piccole imprese (1)
(modificato e integrato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237, e modificato dall'art. 11, comma 3, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)
1. All'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le parole: ", ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi" ed al periodo: "I rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni." sono aggiunte le parole: ", salvo quanto stabilito al secondo comma.".
2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti, per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, [con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148] (parole soppresse). Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato.".
3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:
"Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:
a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;
b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);
c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a".
6. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 è sospesa la riserva prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni.
6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento.
7. All'articolo 44, primo comma, lettera i), della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1, n. 3), secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, le parole: "assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148".
8. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:
"6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.".
8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo decreto-legge.
8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.
10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale. (2)
11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei princìpi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni. (2)
11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte. (2)
[12. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari]. (comma abrogato) (3)
13. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonchè i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei princìpi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.".
14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993".
15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
16. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato.
17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.
17-bis. Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia. Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese.
Vedi il D.M. Tesoro 07/07/96, n. 636: "Regolamento recante condizioni e modalità di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese".
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341:
"Art. 11
Consorzi per le aree di sviluppo industriale
1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini, della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis, e 11-ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".
Il comma 12 è stato abrogato dall'art. 11, comma 3, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
Fondo per il credito agevolato al commercio
(integrato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237)
1. Il Fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1-bis. Le disposizioni previste dai commi nono e decimo dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, si applicano anche per gli anni 1993, 1994 e 1995 per un importo di lire 10 miliardi annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulla disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.
Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio
1. Il fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Interventi GEPI
(integrato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237)
1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.
2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.
3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.
5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE nonchè alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari prima della loro applicazione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto - legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Rifinanziamento di interventi in campo economico
(aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237)
1. Per le finalità previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Gli interventi disposti a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma sono effettuati anche nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita la somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
4. Le disponibilità di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento delle iniziative relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, è differito al 31 dicembre 1994. Nella determinazione dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione di cui al comma 3 a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1992.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Per consentire il proseguimento del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica
(modificato e integrato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237)
1. E' autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi. (1)
8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:
a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonchè di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;
b) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi.
Si riporta il testo dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"Art. 55
Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 1993
1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, va interpretata nel senso che la restituzione dei contributi concessi, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, si applica soltanto ai programmi di riconversione produttiva in campo civile e duale".
Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali (1)
(modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237)
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.
3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonchè quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.
4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonchè non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145.
Vedi le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, nel testo modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
Proroghe di termini
(integrato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237)
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
1-bis. E' abrogata la lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
1-ter. Sono soppressi l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
Emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera
1. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, denominazione, durata, prezzi, tassi d'interesse ed ogni altra caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute nonchè le condizioni e ogni altra modalità relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi. Con propri decreti il Ministro del tesoro fissa altresì le caratteristiche relative all'accensione di prestiti, nonchè il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento.
2. Il Ministro del tesoro può procedere con propri decreti al rimborso anticipato dei titoli, nonchè ad eventuali operazioni di concambio fra titoli emessi e da emettere.
3. Ai fini della dismissione di azioni di proprietà del tesoro, il Ministro ha facoltà di stabilire con propri decreti quali titoli di Stato poliennali di nuova emissione o già emessi, purchè con durata residua non inferiore a cinque anni, possono essere accettati in pagamento, anche al prezzo di emissione.
Centro italiano di ricerche aerospaziali.
1. Nell'articolo 11 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli utili conseguiti dal predetto Centro derivanti dallo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del Programma PRORA di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, e reinvestiti nelle attività previste nell'ambito del programma medesimo sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi e devono essere imputati ad apposito fondo. I contributi concessi al Centro italiano di ricerche aerospaziali ai sensi della predetta legge 16 maggio 1989, n. 184, e dalla legge 14 febbraio 1991, n. 46, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.".
Industria cantieristica ed armatoriale e contributi per le società di navigazione
(modificato e integrato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237)
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.
2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994.
3. Per il completamento delle procedure per i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.
4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, rimaste invase per carenza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.
5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Toscana, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, il Ministero della marina mercantile concederà, sentite le regioni interessate, i contributi per una nuova costruzione alle imprese navalmeccaniche che non abbiano già ottenuto alcun contributo a tale titolo, anche derogando a quanto disposto dal decreto del Ministro della marina mercantile 20 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991, sempre che la costruzione abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.
6. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi da 1 a 4, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 110.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile.
7. Entro novanta giorni dall'approvazione del programma di riordino della Società di navigazione del gruppo Finmare, da presentare entro il 31 luglio 1993, i Ministri della marina mercantile e del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, procederanno alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabiliti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, con decreto del Ministro della marina mercantile 28 febbraio 1987 e successive modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato oltre che dell'indispensabile funzione per l'economia nazionale dei traffici internazionali di linea.
8. In attesa della revisione di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla sopra citata revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.
9. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma.
Pacchetti turistici per stranieri
(sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237 e abrogato dall'art. 46, comma 6, lett. b), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112)
[1. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le seguenti misure agevolative:
a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club d'Italia (ACI) a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera, ad esclusione dei veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è concessa ai turisti stranieri e agli italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula "Fly and Drive";
b) tessera di ingresso ai musei dello Stato;
c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.
2. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite nelle convenzioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche di intesa con altre amministrazioni interessate, è autorizzata a stipulare con l'ACI e con altri enti pubblici o privati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartire nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.
4. Per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.]
Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo
(aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237)
1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonchè quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge.
4. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.
5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi.
6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989.