Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

REGOLAMENTO (CEE) N. 746/93 DEL CONSIGLIO, 17 marzo 1993

G.U.C.E. 31 marzo 1993, n. L 77

Concessione dell'aiuto destinato a promuovere la costituzione e a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori previste dai regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 1360/78 in Portogallo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Considerando che la realizzazione del mercato unico presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi non solo fra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, nella misura più larga possibile, fra questi Stati membri e la Spagna ed il Portogallo; che essa comporta pertanto la soppressione anticipata di buona parte dei meccanismi che proteggono a titolo transitorio il mercato spagnolo e portoghese;

Considerando che, in tale situazione, il particolare ritardo constatato in Portogallo per quanto riguarda la costituzione di organizzazioni di produttori rende opportuno intensificare le misure intese a promuovere la costituzione e a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), nonché dal regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (3); che tale intensificazione può da un lato facilitare lo sforzo di organizzazione dell'agricoltura portoghese e far fronte all'accresciuta concorrenza degli altri Stati membri e, dall'altro, facilitare in questo paese l'esercizio delle funzioni attribuite dalla politica agricola comune alle organizzazioni di produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 25 gennaio 1993, n. C 21.

(2)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (G.U. 1 luglio 1992, n. L 180).

(3)

G.U. 23 giugno 1978, n. L 166. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (G.U. 24 dicembre 1991, n. L 356).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Art. 1

Gli aiuti destinati ad incoraggiare la costituzione ed a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e delle associazioni di produttori e delle loro unioni di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 sono concessi in Portogallo nell'osservanza delle seguenti disposizioni specifiche:

a) le percentuali previste all'articolo 14, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 e all'articolo 10 bis, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1360/78 sono portate rispettivamente al 10%, al 10%, all'8%, al 6% e al 4%;

b) le percentuali previste all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1360/78 sono portate al 100%, all'80% e al 40%;

c) l'importo globale previsto all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1360/78 è portato a 120 000 ecu.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH