
DECRETO PRESIDENZIALE 26 luglio 1994
G.U.R.S. 8 ottobre 1994, n. 49
Determinazione dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, di attuazione dello stesso in materia di demanio marittimo;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione della Regione, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l'articolo 10, comma 7, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160;
Visto l'articolo 75 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Visto l'art. 155 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visto l'art. 156 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, il quale dispone che i canoni dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1989 sono fissati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente,
Visto il verbale della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per il giorno 1 marzo 1994;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo a decorrere dal 1° gennaio 1989;
Su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente;
Decreta:
Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, aventi decorrenza dall'anno 1989, si applicano le disposizioni attuative del decreto - legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160, recepite con decreto interassessoriale n. 357 del 15 ottobre 1990, emanato dall'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze.
I canoni annui relativi alle concessioni dei beni damaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono determinati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, secondo le disposizioni contenute, per gli stessi anni, nell'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come sostituito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, fatti salvi, in ogni caso gli effetti prodotti dai decreti legge 7 giugno 1993, n. 181 e 6 agosto 1993, n. 282.
Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali 1993, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, anche con riferimento alle misure dei canoni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 emanato in attuazione del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160.
La riduzione di cui al terzo comma dell'articolo 75 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così come sostituito dall'articolo 155 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata con provvedimento dell'Assessore per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta della capitaneria di porto.
A decorrere dal 1° gennaio 1994, per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela ovvero alle federazioni sportive nazionali, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella applicata in via normale.
Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.
I canoni determinati ai sensi degli articoli precedenti sono adeguati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione.
A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del 200% e del 100%, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.
I canoni annui relativi ai rinnovi di concessioni di aree demaniali marittime per uso agricolo sono determinati dall'anno 1989, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi sui contratti agrari e per gli affitti dei fondi rustici.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, dopo la registrazione di competenti organi di controllo.
Palermo, 26 luglio 1994.
MARTINO
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 25 agosto 1994.
Reg. n. 1, Presidenza regionale fg. n. 262.