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LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 19

G.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di lavori pubblici e di urbanistica. Disposizioni relative all'Ente acquedotti siciliani.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 7/2003 e con annotazioni alla data 24 ottobre 2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

Modifiche alle procedure di adozione, per il 1994, dei programmi triennali delle opere pubbliche e del piano triennale per l'ambiente 1994-1996

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 2

Adeguamento alla normativa statale in materia di lavori pubblici

(modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 10/95 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 3

Cottimi fiduciari

(integrato dall'art. 12, comma 3, della L.R. 4/96 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 4

Interpretazione autentica dell'articolo 152, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993

(abrogato dall'art. 42, comma 1, L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 5

Limite all'affidamento a trattativa privata di nuovi lavori

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 6

Copertura delle spese di progettazione delle opere marittime e portuali

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 7

Appalti di forniture di beni di valore inferiore a 130.000 ECU

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 8

Inserimento dei progetti nei programmi regionali di finanziamento 1994

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 9

Affidamento incarichi di progettazione relativi ad opere pubbliche assistite da impegno di spesa

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 10

Attività di progettazione

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 11

Adempimenti burocratici

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 12

Fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche (1)

1. Per la redazione di progetti di opere pubbliche, gli enti appaltanti possono istituire, presso gli istituti tesorieri, un fondo di rotazione per l'anticipazione ai progettisti incaricati delle competenze tecniche, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera.

(1)

L'articolo annotato era stato abrogato dall'art. 3, comma 6, della L.R. 4/96 oggi però abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002. Per la validità dello stesso vedi oggi l'art. 9 della L.R. 7/2002 (corrispondente all'art. 14 bis, commi 13, 14 e 15 del testo coordinato con la legge 109/94) e l'art. 12 della L.R. 7/2002 (corrispondente all'art. 17 bis del testo coordinato con la legge 109/94).

Art. 13

Utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 1979 per la redazione degli strumenti urbanistici

1. Nelle more della concessione del contributo previsto dall'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni sono autorizzati ad utilizzare per il finanziamento di tutte le spese occorrenti per la redazione degli strumenti urbanistici i fondi assegnati ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

2. Ad avvenuto accreditamento del contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'importo relativo sarà utilizzato a reintegra dei fondi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 14

Adeguamento degli oneri di urbanizzazione

(sostituito dall'art. 24 della L.R. 25/97)

1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il 30 ottobre di ogni anno. (1)

2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(1)

Vedi Decr. Ass. Terr. 27/10/99: "Adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2000".

Vedi Decr. Ass. Terr. 30/10/2000: "Aggiornamento, per l'anno 2001, degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni della Regione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10".

Vedi Decr. Ass. Terr. 26/10/2001: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2002".

Vedi Decr. Ass. Terr. 24/10/2002: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2003".

Art. 15

Rilascio di provvisorio certificato di agibilità per immobili commerciali sottoposti a sanatoria (1)

(integrato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 34/96)

1. Nel caso di immobili abusivi per i quali è stata presentata istanza per il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, può procedersi all'eventuale rilascio del certificato di agibilità per lo svolgimento di attività commerciali e produttive dietro presentazione di copia dell'istanza di sanatoria, delle ricevute di pagamento dell'oblazione, e di una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che attesti che l'immobile è conforme a tutte le prescrizioni richieste per consentire il rilascio della concessione od autorizzazione in sanatoria, nonché previo accertamento dei dovuti requisiti igienico-sanitari.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'eventuale diniego della sanatoria o alla mancata osservanza delle condizioni poste in sede di rilascio della concessione in sanatoria.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della L.R. 34/96:

"ART. 3

1. Il rilascio del certificato provvisorio di agibilità di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, è esteso anche agli immobili abusivi relativi ad attività commerciali e produttive per i quali è stata presentata istanza di concessione od autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 16

Tariffe EAS

1. Le tariffe di utenza idrica praticate dall'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono riscosse nella misura stabilita dal Comitato provinciale prezzi.

2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81.

3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo sarà determinato sulla base del bilancio di previsione dell'Ente".

Art. 17

Modifica ed integrazione di norme

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è sostituito dal seguente:

"1. Ai comuni dell'Isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione od autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995". (1)

2. Al comma 1 dell'articolo 136 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, la parola "Ai" è sostituita con l'altra "Nei".

3. All'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) nel comma 1, alla lettera e), le parole "strade, fogne", sono sostituite con le altre "strade urbane, quando la sede stradale sia superiore a metri 12; strade extraurbane, qualunque sia la dimensione della sede stradale";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1 bis. Non è richiesto il nulla osta per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su opere preesistenti.".

(1)

Il termine annotato è stato più volte prorogato:

- al 31 dicembre 1996 dall'art. 33 della L.R. 4/96;

- al 31 dicembre 1997 dall'art. 10 della L.R. 47/96;

- al 31 dicembre 1998 dall'art. 11, comma 3, della L.R. 3/98;

- al 31 dicembre 1999 dall'art. 57, comma 9, della L.R. 10/99.

Art. 18

Soppressione di norme non promulgate

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: "Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria".

2. E altresì abrogato l'articolo 15 della legge regionale: 31 maggio 1994, n. 17, recante: "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie esistenti".

Art. 19

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994.

MARTINO