
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
REGOLAMENTO (CE) N. 762/94 DELLA COMMISSIONE, 6 aprile 1994
G.U.C.E. 7 aprile 1994, n. L 90
Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 14 aprile 1994
Applicabile dal: 1° luglio 1994
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 12,
Visto il regolamento (CE) n. 231/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (2), in particolare l'articolo 2,
Considerando che il beneficio dei pagamenti compensativi concessi secondo il regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è subordinato all'obbligo, per i produttori interessati, di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda; che occorre definire le pertinenti modalità d'applicazione;
Considerando che, affinché il ritiro di seminativi dalla produzione contribuisca ad un migliore equilibrio dei mercati, occorre stabilire modalità d'applicazione atte a garantire la necessaria efficacia e a salvaguardare la coerenza con l'intero sistema del regolamento (CEE) n. 1765/92; che a tal fine, pur non escludendo definitivamente dal regime altre superfici non comprese tra quelle contemplate nell'articolo 9 del regolamento suddetto, occorre disporre che le superfici prese in considerazione nell'ambito del ritiro dei seminativi siano comparabili con quelle considerate per calcolare la superficie di base regionale; che l'efficacia del regime può essere rafforzata disponendo inoltre che il ritiro dei seminativi sia effettuato su superfici minime non frazionate; che è altresì opportuno prevedere le disposizioni relative alla manutenzione e all'uso delle superfici messe a riposo;
Considerando che il periodo minimo durante il quale i seminativi devono restare a riposo deve estendersi per una durata corrispondente al ciclo vegetativo delle colture cui si applica il regolamento (CEE) n. 1765/92; che tuttavia, per tener conto di determinate specificità, occorre prevedere la facoltà di utilizzazione dei seminativi messi a riposo prima della scadenza del periodo minimo di riposo;
Considerando che è necessario introdurre disposizioni specifiche per i seminativi già ritirati dalla produzione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (4);
Considerando che, per garantire l'efficacia del regime del ritiro dei seminativi quale strumento di controllo della produzione, è di norma previsto che il ritiro stesso si basi sulla rotazione; che occorre pertanto definire il concetto di rotazione;
Considerando che, al fine di meglio contribuire al contenimento della produzione, il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede una compensazione per un ritiro maggiore di quello corrispondente all'obbligo imposto ai produttori; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie a garantire detto contenimento; che questo obiettivo può essere conseguito soltanto se il ritiro di terreni non determina una riduzione delle superfici coltivate come seminativi; che le pertinenti disposizioni devono tener conto della diversità di strutture agrarie nella Comunità; che è quindi opportuno affidarne la definizione agli Stati membri;
Considerando che, per poter svolgere sul maggese non soggetto a rotazione interventi positivi in favore dell'ambiente, è opportuno garantire un pagamento minimo agli imprenditori agricoli che si impegnano a ritirare alcune superfici per un periodo di cinque campagne; che in tale contesto, bisogna prevedere gli opportuni adeguamenti e le sanzioni applicabili;
Considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 738/93 (6), prevede la concessione di aiuti diretti all'ettaro per taluni cereali durante un periodo transitorio; che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, tali aiuti possono essere presi in considerazione solo per il calcolo della compensazione relativa all'obbligo di messa a riposo;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede la possibilità di trasferire ad altri produttori l'obbligo di messa a riposo; che per non rendere eccessivamente complessa la gestione amministrativa del regime e per non comprometterne l'efficacia quanto al contenimento della produzione, occorre limitare il numero dei produttori che possono intervenire in un'operazione di trasferimento;
Considerando che, data la fase ormai raggiunta dalla campagna, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di rinviare alla campagna 1995-1996 l'applicazione dell'intero regolamento o della sola sua parte riguardante il trasferimento dell'obbligo di ritiro;
Considerando che occorre quindi sostituire il regolamento (CEE) n. 2293/92 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/93 (8), a partire dalla campagna 1994-1995;
Considerando che il comitato congiunto di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 3 febbraio 1994, n. L 30.
G.U. 6 agosto 1991, n. L 218.
G.U. 31 dicembre 1993, n. L 338.
G.U. 27 dicembre 1990, n. L 362.
G.U. 31 marzo 1993, n. L 77.
G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.
G.U. 23 settembre 1993, n. L 238.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al ritiro dei seminativi dalla produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 e all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per ritiro dei seminativi dalla produzione si intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto.
Tuttavia, le superfici precedentemente ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti (CEE) n. 2328/91 e (CEE) n. 1765/92, sono assimilate a superfici effettivamente coltivate, salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
1. I seminativi ritirati dalla produzione a norma del presente regolamento devono avere una superficie non frazionata di almeno 0,3 ha ed una larghezza di almeno 20 m. Superfici inferiori possono essere prese in considerazione soltanto se corrispondenti ad appezzamenti interi provvisti di confini stabili quali muri, siepi e corsi d'acqua. Appezzamenti interi di larghezza inferiore a 20 m possono essere presi in considerazione dagli Stati membri nelle regioni in cui tali appezzamenti corrispondono ad una forma di frazionamento tradizionale.
2. Le superfici ritirate dalla produzione devono venir mantenute in buone condizioni agronomiche. Non possono essere utilizzate per produzioni agricole non contemplate dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, né venir destinate ad un uso lucrativo che sarebbe incompatibile con la coltivazione di seminativi.
3. Gli Stati membri applicano le misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, in modo da garantire la tutela dell'ambiente. Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che il prodotto di tale copertura vegetale non possa essere destinato alla produzione di sementi e che in nessun caso possa essere utilizzato per fini agricoli prima del 31 agosto né dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere posta in commercio.
In caso di inosservanza di dette misure, gli Stati membri decidono sanzioni adeguate e proporzionali alla gravità delle conseguenze per l'ambiente. Le sanzioni possono prevedere in particolare una riduzione, o se del caso la soppressione, dei benefici previsti dal regime di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai provvedimenti presi in applicazione del presente paragrafo.
4. Per venir prese in considerazione ai fini del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione devono essere conformi a quanto segue:
- essere state coltivate dal richiedente nei due anni precedenti la presentazione della domanda, salvo casi particolari debitamente giustificati in base a criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro interessato, ad esempio quelli connessi all'ordinamento colturale, ad un nuovo insediamento o all'ampliamento dell'azienda per causa di successione;
- restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo, a partire dal 15 luglio, negli Stati membri in cui la transumanza è una prassi tradizionale. Inoltre, le superfici ritirate dalla produzione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 per le quali l'impegno scade dopo il 15 gennaio e prima del 1° giugno possono essere considerate ritirate dalla produzione a decorrere dal 15 gennaio ai fini del presente regolamento.
5. Una superficie ritirata a norma dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 (1) e (CEE) n. 2080/92 (1) del Consiglio non può essere contabilizzata a titolo del ritiro di seminativi previsto dal presente regolamento.
G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
1. L'obbligo di ritiro basato sulla rotazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 è considerato adempiuto se, nel corso di uno dei cinque anni precedenti, nessuno degli appezzamenti ritirati è stato messo a riposo in applicazione delle disposizioni sul ritiro speciale di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del medesimo o delle disposizioni sul ritiro di cui all'articolo 7. Tuttavia, un appezzamento già ritirato può essere riutilizzato qualora il produttore non disponga più di superfici che gli consentano di rispettare il suddetto periodo.
2. Un ritiro di seminativi dalla produzione non conforme alla disposizione del paragrafo 1 è considerato alla stregua di qualsiasi altro ritiro di seminativi dalla produzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92.
3. Gli Stati membri adottano, per quanto di bisogno, provvedimenti atti a garantire che un ritiro di seminativi eccedente l'obbligo di un produttore, effettuato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, determini una riduzione della superficie investita a seminativi, favorisca quindi il contenimento della produzione e non contribuisca invece ad un superamento della superficie di base.
Tenendo conto dell'esperienza acquisita, la Commissione adotterà eventuali disposizioni integrative per le future campagne di commercializzazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (1).
4. Nella domanda di aiuto per superficie, il produttore deve precisare se il ritiro è stato o meno basato sulla rotazione.
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
1. Salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori che, nell'ambito del proprio obbligo di ritiro o per superfici precedentemente ritirate a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91, hanno optato per una forma di ritiro diversa da quella basata sulla rotazione e che si impegnano a ritirare dalla produzione i medesimi appezzamenti per un periodo di cinque campagne, beneficiano, per tutta la durata dell'impegno, della compensazione prevista dalla normativa in vigore al momento in cui sottoscrivono l'impegno stesso, fatto salvo qualsiasi successivo aumento dell'importo corrispondente.
2. Il produttore che, nella propria domanda di aiuto per superficie receda espressamente dal proprio impegno prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, è tenuto a rimborsare un importo pari al 5 % della compensazione versata per la campagna precedente con riguardo alle superfici ritirate in applicazione del presente articolo, moltiplicato per il numero di anni per i quali non adempie all'obbligo inizialmente contratto.
3. Il produttore che abbia optato per il regime di cui al paragrafo 1 può recedere dal proprio impegno, senza incorrere nella penale di cui al paragrafo 2 nelle seguenti fattispecie:
a) qualora decida di destinare le superfici in parola ad uno dei regimi previsti a norma dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 o (CEE) n. 2080/92;
b) in casi particolari autorizzati dallo Stato membro e implicanti un mutamento di struttura dell'azienda indipendentemente dalla volontà del produttore stesso, come nel caso di ricomposizioni fondiarie.
4. Se, a seguito di un mutamento della struttura dell'azienda, nel corso del periodo per il quale vale l'impegno la superficie ritirata dalla produzione in applicazione del presente articolo supera il limite di cui all'articolo 7, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a detto limite.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
Alle superfici ritirate dalla produzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 si applicano le disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, qualora alcuni appezzamenti non presentino i requisiti minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento, la superficie di detti appezzamenti può essere adeguata, nell'ambito dell'azienda, in modo che tali requisiti risultino soddisfatti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
1. Se il ritiro dalla produzione dichiarato è inferiore alla superficie corrispondente alla percentuale prevista all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, eventualmente aumentata in base a disposizioni specifiche del medesimo regolamento, la superficie massima per la quale possono venir corrisposti pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di seminativi è calcolata in funzione del ritiro dichiarato e proporzionalmente alle diverse colture.
2. La regola proporzionale di cui al paragrafo 1 è valida anche in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (1).
G.U. 31 dicembre 1992, n. L 391.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
Per quanto riguarda il Portogallo, la compensazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 per il ritiro di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo, è maggiorata degli importi indicati nell'allegato del presente regolamento. Per il finanziamento di tale maggiorazione si applica l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/90.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
1. La domanda di aiuto per superficie di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92 viene ripartita per regione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
2. Ad una domanda di pagamento compensativo in una data regione definita in base alla resa deve corrispondere una dichiarazione di ritiro dalla produzione di un numero almeno corrispondente di ettari coltivati nella medesima regione definita in base alla resa.
3. E' possibile derogare al disposto del paragrafo 2 secondo criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.
4. In deroga al paragrafo 1, in Spagna, nel caso di un'azienda ubicata in regioni di produzione dette "secano" e "regadio", il ritiro obbligatorio corrispondente ad una domanda di pagamento compensativo presentata per superfici ubicate nella regione "regadio" può essere realizzato totalmente o parzialmente nella regione "secano". In tal caso, il numero di ettari trasferito da ritirare nella regione "secano" è calcolato moltiplicando la superficie da ritirare nella regione "regadio" per il rapporto tra le rese produttive delle regioni "regadio" e "secano".
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
1. Il produttore che trasferisce la totalità o una parte del suo obbligo ad un altro produttore indica, nella propria domanda di aiuto per superficie, l'identità del produttore che procede effettivamente al ritiro, precisando il titolo in base al quale tale trasferimento viene realizzato. Il produttore cui viene trasferito l'obbligo del ritiro indica l'identità del produttore per conto del quale procede al ritiro.
Un obbligo di ritiro integralmente trasferito può venir adempiuto al massimo da altri due produttori.
Nel caso di un trasferimento parziale, l'adempimento dell'obbligo trasferito è limitato ad un solo altro produttore.
2. In caso di trasferimento di un obbligo di ritiro conformemente all'articolo 7, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, la superficie totale ritirata nell'azienda alla quale l'obbligo di ritiro è stato trasferito non può essere superiore al limite indicato all'articolo 7, paragrafo 6, primo comma del medesimo regolamento.
3. In caso di trasferimento, gli Stati membri versano ai produttori interessati i pertinenti pagamenti compensativi e/o le compensazioni per le superfici investite a seminativi e per le superfici ritirate nelle rispettive aziende.
4. Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, la superficie da ritirare corrispondente ad un obbligo trasferito si valuta in funzione della forma di ritiro praticato nell'azienda alla quale il ritiro è stato trasferito.
5. In caso di trasferimento parziale, la parte dell'obbligo di ritiro non trasferita è soggetta alle norme sul ritiro non basato sulla rotazione.
6. In caso di applicazione del presente articolo, i produttori interessati non possono, nell'ambito di una stessa campagna, trasferire il loro obbligo e, allo stesso tempo, adempiere l'obbligo di un altro produttore.
7. In caso di trasferimento, un produttore può adempiere un obbligo di ritiro per un solo altro produttore.
8. I produttori ai quali si applica il regime semplificato non possono adempiere l'obbligo di ritiro per conto di un altro produttore.
9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, il raggio massimo di 20 km si misura come segue:
- a partire dall'edificio principale dell'azienda, oppure, in mancanza di esso
- a partire dal luogo coperto dell'azienda in cui è depositata l'attrezzatura agricola principale.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 1994, i provvedimenti di esecuzione del presente regolamento e in particolare le deroghe decise in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 3.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994-1995 e al ritiro di seminativi dalla produzione effettuato in previsione di tale campagna.
In via transitoria gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a non applicare il presente regolamento, continuando invece ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2293/92 per il ritiro di seminativi effettuato allo scopo di beneficiare dei pagamenti compensativi e delle compensazioni relativi alla campagna 1994-1995. Essi sono altresì autorizzati a non applicare l'articolo 10 del presente regolamento con riguardo alla campagna 1994-1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.