
REGOLAMENTO (CE) N. 233/94 DEL CONSIGLIO, 24 gennaio 1994
G.U.C.E. 3 febbraio 1994, n. L 30
Modifiche al regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e al regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 4 febbraio 1994
Applicabile dal: 3 gennaio 1994
Nota
Il presente regolamento cessa di avere effetto a decorrere dal 6 gennaio 2002, data dalla quale il Reg. (CE) n. 3493/90 è stato abrogato dal Reg. (CE) n. 2529/2001.
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Considerando che l'esperienza dimostra che il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), deve essere semplificato e modificato sotto alcuni aspetti;
Considerando che la fissazione di limiti individuali del premio ha limitato il numero delle pecore delle capre che possono beneficiare del premio;
Considerando che questa misura ha reso i limiti per capo inutili ai fini della determinazione dell'importo del premio da pagare nel settore in questione, senza pregiudicare il diritto ai premi di cui i produttori già fruiscono; che conviene pertanto prevedere la possibilità di rettificare i limiti individuali;
Considerando che nel quadro della produzione di carni ovine e caprine la tutela dell'ambiente è diventata un fattore importante da prendere in considerazione; che gli Stati membri devono pertanto avere la possibilità di ridurre o sopprimere i pagamenti inerenti al regime del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine se il produttore interessato non rispetta pienamente le norme in materia ambientale adottate dagli Stati membri, fermo restando il principio della proporzionalità;
Considerando che queste modifiche comportano una modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 24 gennaio 1994, n. C 20.
G.U. 2 febbraio 1994, n. C 34.
G.U. 7 ottobre 1989, n. L 289. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (G.U. 19 febbraio 1993, n. L 42).
G.U. 4 dicembre 1990, n. L 337. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/92 (G.U. 30 luglio 1992, n. L 215).
Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato nel modo seguente:
1) L'articolo 5, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
"7. Fino alla fine della campagna di commercializzazione 1994, il premio ai produttori di carni ovine e caprine contemplato dal presente regolamento viene corrisposto al tasso intero entro il limite di 1 000 capi per produttore nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE ed entro il limite di 500 capi per produttore nelle altre zone.
Al di là dei limiti di cui al primo comma, l'importo del premio pagabile è fissato, fino alla campagna 1994, al 50 % dell'importo che sarà calcolato.
Nel caso di gruppi, associazioni o altre forme di cooperazione tra produttori, i limiti di cui al primo comma sono applicati individualmente a ciascuno dei produttori associati."
2) All'articolo 5 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
"6. Gli Stati membri ricalcolano i limiti individuali in modo da ridurre del 50 % i quantitativi superiori ai limiti di 1 000/500 capi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Questi nuovi limiti sono applicabili a decorrere dalla campagna 1995."
3) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 quinquies
Gli Stati membri possono applicare opportune misure di protezione dell'ambiente in funzione della situazione specifica dei terreni utilizzati per l'allevamento degli animali della specie ovina o caprina che possono beneficiare del regime di premi.
Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità stabiliscono, in caso di inosservanza di dette misure, opportune sanzioni in proporzione alla gravità delle conseguenze ambientali. Le sanzioni possono consistere in una riduzione o, se del caso, nella soppressione dei benefici derivanti dai regimi di premi rispettivi. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente articolo."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1994.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MORAITIS