
REGOLAMENTO (CE) N. 2989/95 DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 1995
G.U.C.E. 23 dicembre 1995, n. L 312
Modifica al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 dicembre 1995
Applicabile dal: 26 dicembre 1995
Nota: Per l'applicazione si veda in particolare quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 (2) prevede l'applicazione di un ritiro speciale dalla produzione da parte dei produttori che beneficiano del regime generale di compensazione, allo scopo di portare la produzione di seminativi ad un livello corrispondente alle possibilità di smercio dei prodotti, tenendo conto di un obbligo di base di ritiro dei seminativi;
Considerando che le terre masse volontariamente a riposo per superfici maggiori di quelle previste dall'obbligo di ritiro contribuiscono a limitare la produzione di seminativi; che, tuttavia, le terre messe volontariamente a riposo non danno luogo ad una riduzione della produzione paragonabile a quella determinata dal ritiro a titolo obbligatorio; che è pertanto opportuno tenerne conto detraendo, ai fini del calcolo del ritiro speciale, soltanto una parte delle superfici ritirate a titolo volontario;
Considerando che il ritiro volontario non sempre viene distinto da quello obbligatorio nei moduli di domanda degli aiuti; che gli Stati membri devono prendere le disposizioni necessarie per ottenere dei dati riguardanti le superfici ritirate volontariamente; che è opportuno predisporre un termine per procedere a tale adattamento;
Considerando che delle condizioni climatiche eccezionali possono avere l'effetto di far scendere i rendimenti medi ed essere la ragione di un superamento delle superfici di base; che, in tali condizioni, sarebbe equo di esentare parzialmente o totalmente dal ritiro speciale le regioni interessate;
Considerando che l'attuale situazione del mercato per quanto riguarda i seminativi è tale che un superamento di meno dell'1% della superficie di base regionale può essere considerata come minima; che, in tale caso, la sanzione prevista all'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92 non dev'essere applicata;
Considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1765/92;
Considerando che in Austria, prima dell'adesione, il frumento duro era coltivato su superfici relativamente limitate; che tale coltura, saldamente radicata in talune regioni, costituisce una componente non trascurabile dell'economia cerealicola di tali regioni; che è quindi opportuno salvaguardare tale produzione mediante il pagamento di un supplemento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 20 novembre 1995, n. C 308
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1460/95 (G.U. 28 giugno 1995, n. L 144)
Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:
1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Nel caso di una superficie di base regionale, qualora la somma delle superfici individuali per i quali è richiesto l'aiuto a norma del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, compresa la messa a riposo prevista in tale regime, le superfici contabilizzate come superfici messe a riposo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e messe a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), eccede la superficie di base regionale, alla regione in questione si applicano le seguenti disposizioni:
- durante la stessa campagna di commercializzazione la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti gli aiuti concessi a norma del presente titolo;
- nella campagna di commercializzazione successiva ai produttori che rientrano nel regime generale viene chiesto un ritiro speciale dalla produzione, senza compensazione. La percentuale del ritiro speciale deve essere uguale alla percentuale di superamento della superficie di base regionale, calcolata detraendo l'85% delle superfici ritirate dalla produzione in virtù del ritiro volontario effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Ciò si aggiunge all'obbligo di ritiro delle superfici di cui all'articolo 7.
In caso di condizioni climatiche eccezionali che abbiano inciso sulla produzione a titolo della campagna ovvero sia constatato un superamento, che abbiano avuto come effetto di fare scendere i rendimenti a un livello inferiore alla norma e di provocare il superamento in questione, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, esentare totalmente o parzialmente dal ritiro speciale le zone interessate.
Tuttavia, ove il superamento della superficie di base regionale conduca ad un tasso di ritiro speciale da effettuarsi per il raccolto 1996 inferiore all'1%, quest'ultimo non si applica.
Le superfici che costituiscono oggetto di un ritiro speciale secondo il secondo trattino del primo comma non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
(*) G.U. 6 agosto 1991, n. L 218. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94 (G.U. 25 novembre 1994, n. L 302)".
2) All'articolo 4, paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:
"In Austria, l'aiuto di cui al primo comma è concesso per un massimo di 5000 ettari nelle regioni in cui questa coltura è saldamente radicata."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) si applica per quanto riguarda la deduzione del ritiro volontario in occasione del calcolo della percentuale del ritiro speciale da effettuarsi a seguito delle domande di compensazione presentate a decorrere dalla campagna 1996/1997. Tuttavia, la Commissione autorizza uno Stato membro ad anticipare l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di una campagna, purché esso comunichi alla Commissione le informazioni dettagliate riguardanti le superfici ritirate volontariamente per il raccolto 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. ATIENZA SERNA