
REGOLAMENTO (CE) n. 1460/95 DEL CONSIGLIO, 22 giugno 1995
G.U.C.E. 28 giugno 1995, n. L 144
Modifiche al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° luglio 1995
Applicabile dal: 1° luglio 1995
Nota
L'articolo 2 ha stabilito che l'art. 1, punto 3, si applica alla campagna di commercializzazione 1994/1995 e, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 1994. In quanto recante mera modifica al Reg. (CE) n. 1765/92, il presente è da intendersi privo di effetto a decorrere dal 1° luglio 2000, data dalla quale si applica il Reg. (CE) n. 1251/99, il cui art. 14 ha abrogato il regolamento qui modificato.
Da tenere presente che anche lo stesso Reg. (CE) n. 1251/99 è stato abrogato dall'art. 153 del Reg. (CE) n. 1782/2003.
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, il ritiro dei seminativi dalla produzione, elemento principale del riequilibrio dei mercati agricoli, può essere effettuato mediante i seguenti tre metodi: a) mediante la messa a riposo obbligatoria, a titolo di contropartita per le compensazioni erogate a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92 (3); b) per scopi ambientali, a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (4); ovvero c) in vista del loro imboschimento a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (4);
Considerando che l'imboschimento o la messa a riposo a scopi ecologici delle superfici oggetto di messa a riposo costituisce una soluzione interessante per i coltivatori di seminativi onde coordinare efficacemente la riforma della PAC su le misure di accompagnamento;
Considerando che i coltivatori che si avvalgono dei regimi di aiuti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92 contribuiranno alla riduzione delle eccedenze; che dovrebbe pertanto essere possibile in futuro, a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda la compensazione, di contabilizzare come superfici messe a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92 le superfici per le quali sono erogati aiuti ai sensi di detti regolamenti; che tale possibilità dovrebbe essere prevista esclusivamente per le superfici che non partecipano ancora né all'uno né all'altro di tali regimi; che gli Stati membri non devono essere obbligati di applicare tale disposizione in regioni esposte ad un rischio permanente di superamento significativo della superficie regionale di base; che è opportuno consentire agli Stati membri di stabilire un limite riguardo all'estensione di tali superfici che può essere contabilizzata come superficie messa a riposo qualora ciò fosse necessario per evitare di concentrare un importo eccessivo del bilancio disponibile per il regime in questione solo su un numero limitato di aziende agricole;
Considerando che occorre includere le superfici contabilizzate come superfici messe a riposo nel calcolo inteso ad accertare l'eventuale superamento della superficie di base, benché il relativo pagamento non sia effettuato a titolo del regolamento (CEE) n. 1765/92;
Considerando che agli Stati membri dev'essere consentito di vietare o limitare trasferimenti di un obbligo di ritiro nei confronti di coltivatori che contabilizzano superfici a titolo di riposo obbligatorio, per le quali ricevono gli aiuti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92 o (CEE) n. 2080/92, qualora siffatti trasferimenti rischino di vanificare l'obiettivo di promuovere una più equilibrata applicazione dei regimi previsti dai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92 tra superfici che comprendono prevalentemente, o esclusivamente, seminativi e superfici che includono prevalentemente, o esclusivamente non seminativi;
Considerando che è opportuno che la Commissione riesamini il funzionamento del regime sotto il profilo della sua attuazione, in base alle relazioni degli Stati membri e che essa pubblichi una relazione entro il 30 giugno 1998, corredandola, se necessario, di una proposta;
Considerando che le superfici ritirate dalla produzione a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92 possono altresì essere destinate a scopi non alimentari e segnatamente per la piantagione di alberi da bosco e di arbusti a ciclo di coltura breve; che in talune regioni detta produzione offre buone prospettive sul piano ecologico; che è opportuno permettere alle autorità nazionali di incoraggiare dette utilizzazioni mediante regimi di aiuto che coprano in parte il finanziamento degli investimenti necessari;
Considerando che dovrebbe essere possibile derogare alle date normali previste all'articolo 10, paragrafo 1 per poter aiutare i produttori che devono affrontare problemi finanziari in seguito a condizioni climatiche eccezionalmente cattive dell'anno in causa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 25 febbraio 1995, n. L. 48.
G.U. 19 giugno 1995, n. C 151.
G.U. 1 luglio 1992, n. L. 181. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994 e dal Regolamento (CE) n. 3290/94 (G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349).
G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.
Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:
1) All'articolo 2, paragrafo 6, primo comma, il testo precedente i trattini è sostituito dal seguente testo:
"6. Nel caso di una superficie di base regionale, nonché nel caso in cui la somma delle superfici individuali per i quali è richiesto l'aiuto a norma del regime per i coltivatori di seminativi, compresa la messa a riposo prevista in questo regime, le superfici contabilizzate come superfici messe a riposo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e messe a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), eccede la superficie di base regionale, alla regione in questione si applicano le seguenti disposizioni.
(*) G.U. 6 agosto 1991, n. L 218. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94 (G.U. 25 novembre 1994, n. L 302)."
2) All'articolo 7, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"Fatto salvo l'articolo 9, le superfici messe a riposo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 che non sono adibite ad uso agricolo né utilizzate a scopo di lucro diverso da quelli consentiti per le altre terre messe a riposo a norma del presente regolamento e le superfici rimboscate a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92 in conseguenza dell'applicazione dell'uno o dell'altro di tali regolamenti alla data o successivamente alla data di pubblicazione del regolamento (CE) n. 1460/95 (*), possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo a titolo dell'obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1, fino ad un qualsiasi limite massimo per azienda, che può essere stabilito dallo Stato membro interessato. Tale limite massimo è fissato esclusivamente nella misura necessaria per evitare di concentrare un importo eccessivo del bilancio disponibile per il regime in questione su un numero limitato di aziende agricole.
Tuttavia:
- per tali superfici non è concessa la compensazione di cui al paragrafo 5,
- la compensazione delle perdite di reddito per i seminativi messi a riposo nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/92 e il pagamento a titolo d'incentivazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento e la compensazione per le perdite di reddito di cui all'articolo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2080/92 è limitata per le superfici in questione ad un importo pari al massimo alla compensazione indicata per dette superfici al paragrafo 5 del presente articolo, e
- uno Stato membro può vietare o limitare trasferimenti, ai sensi del paragrafo 7, di un obbligo di ritiro nei confronti di coltivatori che si avvalgono della possibilità stabilita dal secondo comma, qualora siffatti trasferimenti rischino di vanificare l'obiettivo di promuovere un più equilibrato ricorso ai regimi previsti dai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92 tra superfici che comprendono, prevalentemente o esclusivamente, seminativi e superfici che includono, prevalentemente o esclusivamente, non seminativi.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare ad un nuovo richiedente il regime previsto dal secondo comma in regioni esposte ad un rischio permanente di superamento significativo della superficie regionale di base.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, entro il 31 dicembre 1997, in merito alle modalità di applicazione del regime da esse adottate, corredandole, se del caso, dei relativi dati statistici. Sulla base di tali relazioni la Commissione riesamina il funzionamento del regime e pubblica una relazione sulla sua attuazione e sulle sue conseguenze entro il 30 giugno 1998, corredandola, se necessario, di una proposta.
(*) G.U. 28 giugno 1995, n. L 144."
3) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
"Gli Stati membri sono autorizzati a concedere aiuti nazionali ai coltivatori per concorrere alla copertura dei costi derivanti dall'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa. Gli aiuti non possono tuttavia eccedere l'equivalente dell'interesse passivo maturato su un prestito rimborsabile in cinque rate di uguale importo ottenuto per un importo non superiore a cinque anni di pagamenti compensativi per la superficie in questione."
4) All'articolo 12, alla fine dell'ottavo trattino, è aggiunta la seguente frase:
"e le condizioni da applicare nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma."
5) Il trattino seguente è aggiunto dopo il decimo trattino dell'articolo 12:
"- le modalità che consentano alla Commissione, fatta salva la situazione di bilancio, di autorizzare, in deroga all'articolo 10, paragrafo 1 e in base ai risultati dei controlli amministrativi e di tutti i controlli già effettuati in loco, realizzati conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, il pagamento entro il 16 ottobre in alcune regioni, fino al 50 % dei pagamenti compensativi per cereali, piante proteiche e semi di lino e la compensazione accordata in virtù dell'obbligo di set-aside per gli anni nel corso dei quali eccezionali condizioni climatiche hanno comportato una riduzione dei raccolti tale da causare gravi difficoltà finanziarie ai produttori."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia l'articolo 1, punto 3, si applica alla campagna di commercializzazione 1994/1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
Ph. VASSEUR