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LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1995, n. 76

G.U.R.S. 31 ottobre 1995, n. 56

Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 5/2005 e con annotazioni alla data 29 dicembre 2009)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 3 della L.R. 20/97)

1. Al fine di adeguare il ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola al contingente di divulgatori agricoli previsto per la Regione Siciliana dal secondo Piano quadro della divulgazione agricola di cui al Regolamento CEE n. 270/79 e successive modificazioni, tenuto conto del personale in servizio ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, la tabella "A" riguardante il citato ruolo di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26, è così modificata:

- Dirigente superiore                            30
- Dirigente tecnico                             350
- Assistente tecnico                            320
 Totale  700

2. Ad integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26, dopo avere garantito la riserva di posti ai divulgatori in corso di formazione e che verranno formati in base alla graduatoria di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 luglio 1992, nella struttura siciliana del Consiglio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) Sicilia-Sardegna, vengono collocati nel ruolo di cui al comma 1 i divulgatori agricoli che abbiano conseguito il relativo attestato presso un CIFDA diverso da quello Sicilia-Sardegna struttura siciliana. L'immissione in ruolo avviene a domanda degli interessati, da presentarsi perentoriamente entro il 30 novembre 1995 e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26. Qualora il numero delle domande superi i posti disponibili, viene redatta apposita graduatoria sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato agli esami finali del corso CIFDA.

3. Nell'articolo 20 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, nel testo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, l'espressione "20 unità" è sostituita con "60 unità".  (1)

4. Il predetto personale, nonchè quello di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13, potrà essere utilizzato, per comprovate temporanee esigenze, anche per compiti istituzionali propri del ruolo tecnico agrario dell'agricoltura per fare fronte anche alle esigenze degli uffici periferici.

(1)

Numero incrementato da 50 a 60 unità dall'art. 3 della L.R. 20/97, tali unità possono essere utilizzate, per temporanee comprovate esigenze, anche presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste se in possesso della laurea in scienze forestali.

Art. 2

1. I dirigenti tecnici agrari dei ruoli del personale dell'Ente di sviluppo agricolo, che da almeno nove anni prestano ininterrotto servizio in posizione di comando presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, sono inquadrati a domanda nella qualifica di dirigente tecnico del ruolo tecnico agrario del predetto Assessorato.

2. La domanda è presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(1)

1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

(1)

Gli interventi previsti dall'articolo annotato sono prorogati:

- fino al 31 dicembre 1999 con l'art. 1 della L.R. 12/99;

- fino o al 31 dicembre 2001 con l'art. 2, comma 1, della L.R. 16/2000;

- fino al 31 dicembre 2005 con l'art. 106, comma 1, della L.R. 4/2003;

- fino al 31 dicembre 2008 con l'art. 1, comma 1, della L.R. 4/2006;

- fino al 31 marzo 2009 con l'art. 1, comma 2, della L.R. 25/2008;

- fino al 30 aprile 2009 con l'art. 2, comma 1, della L.R. 4/2009.

Con l'art. 1, comma 2, della L.R. 13/2009 i predetti interventi, possono essere prorogati, fino al 31 marzo 2010.

Art. 4

1. Nelle more dell'attuazione della previsione normativa di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai fini del ricorso alla manodopera occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale od occasionale, continueranno ad avvalersi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 5

1. Fino alla costituzione degli enti di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana in via di soppressione continua ad applicarsi il sistema dei controlli previsto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 6

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 77/95)

Art. 7

(modificato dall'art. 8 della L.R. 7/96, dall'art. 96 della L.R. 4/2003 e modificato e integrato dall'art. 8, commi 1 e 2, della L.R. 5/2005)

1. Il personale comandato dall'Amministrazione regionale o da altre Pubbliche Amministrazioni che presta servizio presso gli enti parco regionali continua ad essere utilizzato in tali enti, anche in soprannumero, fino a quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta organica. I suddetti enti possono utilizzare ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le graduatorie approvate, attivando le procedure di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino alla data del 31 dicembre 2005.

2. Il personale degli enti anzidetti in servizio a qualunque titolo in uno degli enti parco siciliani alla data del 31 luglio 2004 può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'ente parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione della pianta organica e del relativo regolamento del personale. Qualora l'ente parco sia già dotato della pianta organica e del relativo regolamento ovvero, qualora adottata, nelle more della sua approvazione, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

1. Il comma 5 dell'articolo 20 e il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo:

"1. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso da corrispondere ai componenti esterni del comitato e del gruppo di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32. (1)

2. Agli stessi compete, altresì, se dovuto, il trattamento di missione previsto per il direttore regionale.

3. Parimenti, la Giunta regionale determina l'ammontare del compenso ancora da corrispondere ai predetti componenti per l'attività svolta prima della entrata in vigore della presente legge".

(1)

Vedi art. 1 del D.P. 24 ottobre 1997, con il quale il comprenso dovuto ai componenti esterni del comitato e del nucleo di valutazione di cui al comma annotato è stato stabilito, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 22 luglio 1997, in £. 200.000 omnicomprensive lorde.

Art. 9

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è così modificato: "I piani di esecuzione d'intervento sono predisposti dall'Enel sulla base del prezziario unico regionale previsto dall'articolo 74 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10".

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1995.

GRAZIANO