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LEGGE REGIONALE 27 settembre 1995, n. 66

G.U.R.S. 2 ottobre 1995, n. 50

Interventi in favore delle imprese del settore industriale. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 maggio 1993, n. 15 e 1 settembre 1993, n. 25.

N.d.R. Vedi la delibera del Comitato Regionale per il Credito ed il Risparmio n. 2del 18 novembre 1997 e n. 5del 20 dicembre 1996.

N.d.R. Per effetto dell'art. 1 della L.R. 41/97la disciplina relativa alle piccole e medie imprese industriali e di servizio prevista dalla presente è estesa alle imprese editoriali librarie comunque costituite, aventi la sede in Sicilia. La data ivi prevista del 31 dicembre 1994 è posticipata per le sole imprese editoriali librarie, al 31 dicembre 1996.

Testo con annotazioni alla data 23 dicembre 2000

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Interventi per l'assestamento finanziario delle imprese (1)

1. L'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è così sostituito:

"1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizio rispondenti ai parametri dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato che abbiano idonee prospettive di riequilibrio finanziario e che intendano procedere al consolidamento delle passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario in essere alla data del 31 dicembre 1994, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie.

2. Il contributo in conto interessi è pari al 40 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

3. La percentuale di tale contributo può essere variata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'industria in misura compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. La durata delle operazioni di consolidamento non può essere superiore a dieci anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di un anno; l'importo massimo non potrà superare lire 3.000 milioni.

5. La concessione dei benefici resta subordinata ad un aumento dei mezzi propri da parte dell'impresa non inferiore al 10 per cento dell'importo dei debiti che si intendono consolidare.

6. Le operazioni di consolidamento, cui possono concorrere anche gli istituti di mediocredito regionali e nazionali, possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative, vigenti al momento della stipula dei contratti di mutuo.

7. La solvibilità delle imprese da ammettere ai benefici di cui al presente articolo è valutata in riferimento agli indici previsti dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995 sul fondo di garanzia nazionale.

8. L'Assessore regionale per l'industria emana direttive in ordine ai criteri, alle modalità e alle procedure di concessione delle agevolazioni.

9. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennale di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1995 e di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996.

10. La spesa di lire 10.000 milioni derivante dal presente articolo per l'esercizio finanziario 1995 e di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.01.00.

11. All'onere di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 64990".

(1)

Vedi Decr. Ass. Industria 07/08/96: "Direttive di attuazione per l'accesso al fondo per l'assestamento finanziario delle imprese industriali costituite sotto forma di società di capitali".

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 33/96, i benefici di cui all'articolo annotato, sono estesi alle aziende del settore turistico-alberghiero.

Art. 2

Prestiti partecipativi (1)

1. L'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente: (2)

"1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo della imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia, nonchè di quelle imprese che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia. A tali prestiti possono accedere anche imprese industriali operanti in Sicilia incluse quelle di impiantistica - con eccezione di quelle elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici - i cui parametri non rientrino tra quelli definiti dalla Unione europea per le piccole e medie imprese.

2. Per l'individuazione delle piccole e medie imprese si applicano le disposizioni emanate al riguardo dalla Unione europea.

3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese condotte sotto forma di società di capitale che dispongano già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale. I prestiti partecipativi sono altresì destinati ad adeguare le strutture finanziarie delle imprese industriali i cui parametri non rientrino tra quelli definiti dalla Unione europea per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia e presenti nei mercati a elevata tecnologia e concorrenza internazionale, o sottoposte a processi di rapida innovazione tecnologica, con nuovi investimenti fissi di potenziamento dell'attività produttiva.

4. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto, che sarà annualmente incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente, e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dalla Unione europea per le piccole e medie imprese, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995.

5. L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.

6. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

7. Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. Tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento.

8. L'entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1 è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato dal comma 4.

9. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.

11. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.

12. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.

13. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse Industria e servizi".

(1)

Per l'aiuto riguardante i prestiti partecipativi, vedi le disposizioni di cui all'art. 68 della L.R. 32/2000.

(2)

Vedi l'art. 26 della L.R. 25/93 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 3

Assestamento finanziario imprese industriali

1. L'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di agevolare l'assestamento finanziario delle imprese industriali costituite sotto forma di società di capitali e di facilitarle nell'acquisizione di nuove risorse finanziarie, la Regione può concedere garanzia sussidiaria a copertura delle operazioni di consolidamento dei debiti bancari a breve esistenti al 31 dicembre 1994 riguardanti gli insediamenti produttivi in Sicilia, a condizione che il rimborso avvenga entro il termine di dieci anni.

2. Possono godere delle provvidenze di cui al comma 1 le imprese industriali, incluse quelle di impiantistica - con esclusione di quelle elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici - i cui parametri dimensionali siano superiori a quelli definiti dalla Unione europea per le piccole e medie imprese.

3. Presupposto per l'ottenimento del benificio della garanzia sussidiaria regionale è che al 31 dicembre 1994 il rapporto debiti bancari a breve/mezzi propri non sia superiore a 4 e che le imprese abbiano idonee prospettive di riequilibrio finanziario e siano sostenute da un piano di ristrutturazione globale.

4. La garanzia di cui al comma 3 potrà essere concessa nel limite dei parametri dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Le singole misure di aiuto alle imprese interessate al consolidamento delle esposizioni debitorie sono notificate preventivamente alla Commissione europea, e la concessione degli aiuti è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione.

6. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, il plafond complessivo di 400.000 milioni.

7. Le condizioni e le modalità per la prestazione della garanzia sussidiaria regionale sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze".

Art. 4

Fondo assestamento finanziario imprese industriali e applicazione dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 (1)

1. L'articolo 33 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è sostituito dal seguente:

"1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi per le imprese che procedono ai consolidamenti di cui all'articolo 32 della presente legge.

2. Il suddetto contributo in conto interessi è pari al 40 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di perfezionamento dell'operazione di assestamento. Tale percentuale può essere variata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, in misura compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3. L'Assessore regionale per l'industria emana direttive in ordine all'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 6.000 milioni.

5. L'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applica anche alle imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a trecentocinquanta.

6. L'entità dell'agevolazione è rapportata a quanto previsto al punto 4 della delibera CIPE del 27 aprile 1995.

7. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 6.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con la disponibilità del capitolo 64992 dell'esercizio finanziario medesimo".

(1)

Vedi Decr. Ass. Industria 25/05/94: "Direttive per la concessione di contributi in conto interessi a favore delle imprese manifatturiere operanti in Sicilia, di cui all'art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" successivamente revocato dal D.A. 25/11/95: "Direttive per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese industriali di cui all'art. 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66"

Si riporta il testo dell'art. 42 della L.R. 33/96:

"ART. 42 - Ripianamento passività delle aziende del settore turistico-alberghiero

1. I benefici di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 sono estesi alle aziende del settore turistico-alberghiero."

Art. 5

Modalità di emanazione delle direttive

1. Le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 8, e all'articolo 4, comma 1, capoverso 3, saranno emanate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6

Limiti di erogazione

1. Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e degli articoli 26, 27, 32, 33 e 35 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, possono essere accolte fino al 31 dicembre 1999.

2. Le agevolazioni dirette all'assestamento delle piccole e medie imprese e delle imprese costituite sotto forma di società di capitali previste dalle norme di cui al comma 1 possono essere accordate una sola volta.

Art. 7

Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole "anteriormente al 31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994".

2. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole "sono assistite da garanzie sussidiarie della Regione" sono così sostituite: "sono assistite da garanzie sussidiarie o fidejussione della Regione".

Art. 8

Norme finanziarie

1. I limiti di spesa poliennali previsti dalle leggi regionali 11 maggio 1993, n. 15, e 1 settembre 1993, n. 25, sono differiti all'esercizio finanziario 1996, ove non siano stati assunti impegni nel 1995 a causa della mancata attuazione dei relativi interventi finanziari.

Art. 9

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 settembre 1995.

GRAZIANO