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N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 18, comma 1, lett. f), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 132 G.U.R.I. 7 novembre 1995, n. 260

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 18, comma 1, lett. f), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare, il comma 2 che prevede che, per assicurare il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare, così come stabilito dalla direttiva del Consiglio 89/397/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che all'art. 3 prevede la soppressione del Consiglio sanitario nazionale, attribuendone i compiti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di emanare criteri uniformi, di cui al citato art. 52, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 30 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento relativo ai criteri uniformi per l'elaborazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande.

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Art. 1

Programmazione (1)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi per definire la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente nelle fasi della produzione, del confezionamento, della somministrazione e della commercializzazione secondo i criteri uniformi indicati nel presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome forniscono alle unità sanitarie locali appositi indirizzi per definire le ulteriori modalità per il controllo.

3. Nulla è innovato in materia di controlli relativi ai residui di fitofarmaci, ai residui di sostanze ormonali e ai medicinali veterinari, disciplinati rispettivamente dal decreto ministeriale 23 dicembre 1992 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.

4. Non rientrano nel campo di applicazione del presente provvedimento le acque minerali naturali, la cui disciplina è attuata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

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Art. 2

Produzione e confezionamento

1. Ai fini del controllo ufficiale degli stabilimenti di produzione e confezionamento si devono distinguere:

a) i prodotti alimentari, per i quali il controllo ufficiale e disciplinato da norme settoriali specifiche, sono di seguito indicati:

1) latte e derivati del latte;

2) carni macinate;

3) molluschi bivalvi vivi;

4) prodotti della pesca;

5) prodotti a base di carne;

6) carni fresche e carni di pollame, carni di coniglio, carni di selvaggina e di selvaggina di allevamento;

b) gli altri prodotti alimentari, inclusi quelli destinati ad una alimentazione particolare, nonchè gli additivi, gli aromi, i coadiuvanti tecnologici;

c) i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti.

2. Per i prodotti alimentari di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni e le procedure di controllo recate dalle norme di settore indicate nella Tabella 1, nonchè, in quanto applicabili, le norme dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

3. Per i prodotti indicati al comma 1, lettere b) e c), l'attività ispettiva negli stabilimenti di produzione e di confezionamento è espletata secondo i criteri fissati nel comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ed è diretta, in particolare, a verificare che tutte le operazioni di preparazione, manipolazione, trasformazione e movimentazione, incluso il trasporto, dei prodotti siano effettuate correttamente e nel rispetto dei criteri igienico-sanitari seguendo le procedure dell'analisi dei rischi, e dell'individuazione dei punti critici (*). L'ispezione dello stabilimento è integrata dalle operazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

(*) Da applicarsi in attuazione di normative comunitarie.

4. La periodicità minima delle visite ispettive per gli stabilimenti di produzione e confezionamento è indicata nella Tabella 2.

5. Il numero dei campioni da prelevare nel corso dell'ispezione per gli accertamenti analitici di laboratorio deve corrispondere al volume, alla complessità e alla vulnerabilità igienica della produzione, nonchè ad eventuali peculiari necessità emergenti dell'ispezione.

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Art. 3

Importazione

1. Il controllo documentale, di identità e materiale sulle partite di prodotti alimentari di origine animale provenienti da Stati Terzi è eseguito dai posti di ispezione frontaliera secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dai decreti del Ministro della sanità del 29 e del 30 luglio 1993, nonchè secondo le frequenze indicate dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1988, n. 454.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, il controllo documentale all'importazione dei prodotti alimentari diversi da quelli di cui al comma 1 e provenienti dai Paesi Terzi è eseguito dagli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre al fine di accertare che la merce corrisponda a quanto dichiarato sui documenti di accompagnamento nonchè ai requisiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la liberalizzazione dei prodotti alimentari nel territorio nazionale.

3. Il controllo sulle partite di prodotti alimentari di origine animale provenienti da altri paesi delle Comunità europee è eseguito a sondaggio in maniera non discriminatoria secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

4. Il prelievo dei campioni ai fini degli accertamenti analitici può essere effettuato dagli organi sanitari di confine, sull'intera partita o su parte di essa, avente caratteristiche di unitarietà.

5. In relazione alla particolare intensità dei controlli sui flussi di importazioni, gli uffici periferici del Ministero della sanità, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 luglio 1993, possono richiedere, ai fini del completamento dei controlli previsti, l'intervento dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale di destinazione.

6. Ove non sussistano motivi di sospetto o altre ragioni cautelari, il prelievo di campioni di prodotti alimentari di origine vegetale, nonchè degli additivi, degli aromi, dei coadiuvanti tecnologici e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, provenienti dalle partite presentate all'importazione da Stati Terzi, è effettuato a sondaggio da parte degli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre nella misura del 5% delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana.

7. Il prelievo dei campioni di prodotti alimentari di origine animale delle partite presentate all'importazione, provenienti da Stati Terzi, è effettuato da parte degli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità del 29 luglio 1993 e secondo le frequenze stabilite dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1988, n. 454, e successive modifiche.

8. Il Ministero della sanità fornisce alle regioni e alle province autonome le informazioni necessarie affinchè, nell'ambito della generale programmazione degli accertamenti analitici, possano essere considerati anche gli ulteriori compiti derivanti dalle attività previste dal presente articolo.

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Art. 4

Somministrazione e commercializzazione

1. Nelle fasi della somministrazione e della commercializzazione, l'ispezione agli esercizi deve essere conforme, oltre che a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, anche alle procedure di cui agli articoli 5 e 6.

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Art. 5

Somministrazione

1. Le frequenze minime raccomandate delle visite ispettive nel settore della somministrazione sono indicate nella Tabella 3.

2. Il prelievo dei campioni è diretto soprattutto a controllare la corretta manipolazione e la conservazione dei prodotti.

3. I numeri minimi raccomandati di campioni da prelevare globalmente nel corso delle ispezioni presso gli esercizi della ristorazione pubblica e della ristorazione collettiva sono quelli indicati nella Tabella 4.

4. Nell'ambito delle indicazioni della Tabella 4 occorre conferire priorità al prelievo dei piatti di maggiore diffusione, specialmente se preparati a distanza di tempo dal consumo, dei piatti che richiedono manipolazione dopo la cottura, quali roast beef, bolliti e arrosti, dei piatti ai quali si aggiungono salse o altri componenti facilmente deteriorabili, quali insalate di vario tipo e carni con salse, nonchè dei piatti a base d'uovo.

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Art. 6

Commercializzazione

1. Le frequenze minime raccomandate delle visite ispettive nel settore della commercializzazione sono indicate nella Tabella 5, a meno che non vi siano norme specifiche con particolare priorità per gli esercizi di commercializzazione delle carni, dei prodotti ittici e degli ortofrutticoli e, per quanto riguarda gli esercizi di vendita al dettaglio, per le pasticcerie, le gelaterie e i panifici.

2. Nel corso delle ispezioni o nel corso di apposite campagne vengono prelevati campioni per le analisi di laboratorio, secondo le indicazioni globali fornite per ciascuna regione e provincia autonoma nella Tabella 6.

3. Il campionamento va effettuato, preferibilmente, presso la grande distribuzione e per quanto possibile in misura direttamente proporzionale alle percentuali relative ai consumi medi nazionali delle diverse tipologie di alimenti riportate nella Tabella 7.

4. Il campionamento è finalizzato, alla verifica, in particolare del rispetto delle modalità di conservazione degli alimenti anche durante il trasporto e della eventuale contaminazione di quelli venduti sfusi.

5. In particolare, il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno è:

a) per gli additivi pari a 1000;

b) per gli aromi pari a 1500;

c) per i coadiuvanti tecnologici pari a 500;

d) per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti pari a 2000.

6. Nel caso di cui al comma 5 il campionamento può essere anche eseguito presso i luoghi di produzione industriale e di confezionamento industriale e va effettuato in occasione dell'ispezione.

7. Nel caso di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, il numero minimo dei campioni da prelevare ogni anno è:

a) pari al 50% di quello indicato nella Tabella 6 per i prodotti la cui commercializzazione è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

b) pari al 20% per i formulati per lattanti, per i formulati di proseguimento e per gli altri alimenti destinati alla prima infanzia;

c) pari al 30% per i prodotti di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato I al citato decreto legislativo n. 111 del 1992.

8. I criteri di cui al comma 7 si applicano ai controlli nelle fasi di importazione da Paesi Terzi e di produzione e confezionamento.

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Art. 7

Accertamenti di laboratorio primari

1. Gli accertamenti analitici di laboratorio sui campioni, prelevati nelle fasi di produzione, di confezionamento, d'importazione, di somministrazione e di commercializzazione, devono essere effettuati secondo parametri igienico-sanitari indicati nelle Tabelle 8 e 9 dell'Appendice 1, per i diversi prodotti alimentari, inclusi quelli destinati ad una alimentazione particolare, nonchè per gli additivi, per gli aromi, per i coadiuvanti tecnologici e per i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti.

2. In particolare, le priorità indicate nella Tabella 8 dell'Appendice 1, vanno riferite ai controlli microbiologici e biologici da effettuarsi sui vari prodotti alimentari, soprattutto se non destinati a cottura prima del consumo.

3. Le priorità indicate nelle Tabelle 8 e 9 non pregiudicano l'effettuazione di altri accertamenti, finalizzati alla verifica della conformità dei prodotti alle norme vigenti.

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Art. 8

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Entro il 1° marzo di ogni anno, i competenti servizi del dipartimento di prevenzione delle unità sanitarie locali, i presidi multizonali di prevenzione e degli istituti zooprofilattici sperimentali trasmettono alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i dati specificati nelle schede VIG. 1, VIG. 2, ANL. 1, ANL. 2, e ANL. 3 riportate nell'Appendice 2 rilevati nell'anno precedente.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettuate le eventuali necessarie verifiche, elaborano i dati di cui al comma 1, aggregando le singole voci delle schede, riportate nell'Appendice 2, a livello regionale o di provincia autonoma, che trasmettono entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero della sanità, unitamente alla relazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 123.

3. L'acquisizione delle informazioni dei risultati di cui al comma 2, da parte delle regioni o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e la successiva trasmissione al Ministero della sanità, avviene o mediante schede cartacee, in conformità a quelle riportate nell'Appendice 2 o mediante registrazione su supporto magnetico, secondo quanto specificato nell'Appendice 3.

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Art. 9

Modifiche e aggiornamenti

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto può provvedere alla modifica delle Appendici 1, 2 e 3.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, Presidente del

Consiglio dei ministri

GUZZANTI, Ministro della sanità

FRATTINI, Ministro per la funzione

pubblica e gli affari regionali

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1995

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 348

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Tabella 1

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Tabella 2

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Tabella 3

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Tabella 4

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Tabella 5

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Tabella 6

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Tabella 7

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Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3