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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

REGOLAMENTO (CE) N. 1501/95 DELLA COMMISSIONE, 29 giugno 1995

G.U.C.E. 30 giugno 1995, n. L 147

Modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 499/2008)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° luglio 1995

Applicabile dal: 1° luglio 1995

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 2,

Considerando che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, le restituzioni all'esportazione, gli importi correttivi e le tasse all'esportazione in quanto misura speciale in caso di turbative del mercato devono essere fissati secondo determinati criteri in modo da coprire la differenza tra i corsi o i prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale;

Considerando che, vista la diversità dei prezzi ai quali i cereali vengono offerti sul mercato mondiale dai vari paesi esportatori, è opportuno tener conto in particolare delle diverse spese d'inoltro interno e fissare la restituzione tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi nella Comunità e i corsi o i prezzi più favorevoli sul mercato mondiale;

Considerando che, per rendere possibili le esportazioni di farine, di semole e semolini e di malto, gli elementi da prendere in considerazione per la fissazione della restituzione sono, da un lato, i prezzi dei cereali di base e i loro quantitativi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti considerati, nonché il valore dei sottoprodotti, e, dall'altro, le possibilità e le condizioni di vendita degli stessi prodotti sul mercato mondiale;

Considerando che, ai fini dell'applicazione degli importi correttivi di cui all'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, è necessario che questi ultimi siano differenziati secondo la destinazione dei prodotti esportati;

Considerando che, ai fini di un'efficiente gestione dei fondi comunitari e tenuto conto delle possibilità di esportazione dei prodotti, occorre prevedere che la restituzione e le tasse all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 possono essere fissati mediante gara, indetta per un quantitativo determinato;

Considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati nella Comunità, le gare devono rispondere a principi uniformi; che, a tal fine, la pubblicazione della decisione di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee deve essere accompagnata da un bando di gara;

Considerando che è indispensabile che le offerte contengano i dati necessari per la loro valutazione e siano accompagnate da determinati impegni formali;

Considerando che è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione o una tassa minima all'esportazione; che tale metodo permette l'aggiudicazione integrale dei quantitativi oggetto di detta fissazione;

Considerando che possono presentarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti economici delle esportazioni previste inducono, anziché a fissare una restituzione all'esportazione o una tassa all'esportazione, a non dar seguito alla gara;

Considerando che una cauzione di gara deve garantire che le relative quantità vengano esportate sulla base del titolo rilasciato nell'ambito della gara; che tale obbligo può essere adempiuto soltanto se l'offerta presentata è confermata; che, in caso di revoca dell'offerta la cauzione viene incamerata;

Considerando che occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati di gara ai concorrenti e per il rilascio del titolo necessario per l'esportazione dei quantitativi aggiudicati;

Considerando che per la fissazione della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92, e onde evitare l'impiego di mezzi di controllo per rilevare lievi variazioni dei quantitativi di materie prime utilizzate non incidenti in misura rilevante sulla qualità del prodotto, è opportuno adottare un metodo forfettario di valutazione; che, tra i procedimenti tecnici atti a stimare la quantità di cereali di base utilizzati, il più efficace è risultato l'analisi del tenore di ceneri nei prodotti trasformati; che detta analisi dovrebbe essere effettuata secondo un unico metodo in tutta la Comunità;

Considerando che la concessione di una restituzione all'esportazione per i cereali importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata; che la concessione della restituzione è quindi limitata ai prodotti comunitari;

Considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (4), in caso di differenziazione del tasso della restituzione secondo la destinazione, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione; che, nel settore dei cereali, il solo tasso di restituzione ad un livello inferiore a quello applicabile alle esportazioni verso tutti i paesi terzi è quello fissato per la destinazione Svizzera e Liechtenstein; che, per non turbare la maggior parte delle esportazioni comunitarie esigendo una prova dell'arrivo a destinazione, è opportuno garantire con altri mezzi che i prodotti destinatari di una restituzione al tasso previsto per tutti i paesi terzi non vengano esportati verso i paesi in oggetto; che, a tale scopo, giova rinunciare alla presentazione di una prova dell'arrivo dei prodotti a destinazione in tutti i casi di esportazione per via marittima; che, come garanzia, può essere considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, attestante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo raggiungono il livello dei prezzi comunitari e se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi, con conseguenti turbative o rischio di turbative sul mercato della Comunità, possono essere adottate le misure del caso; che, a questo scopo, è necessario garantire un'offerta sufficiente di cereali; che è pertanto opportuno procedere alla riscossione di tasse all'esportazione e alla sospensione totale o parziale del rilascio di titoli d'esportazione;

Considerando che la situazione prospettata all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 può verificarsi in tempi relativamente brevi e che la Commissione deve quindi disporre della facoltà di sospendere in qualsiasi momento il rilascio dei titoli d'esportazione;

Considerando che il presente regolamento riproduce, adeguandole all'attuale situazione di mercato, le norme del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 (6); che è pertanto necessario abrogare il suddetto regolamento;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181

(2)

G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349

(3)

G.U. 14 dicembre 1987, n. L 351

(4)

G.U. 20 giugno 1995, n. L 134

(5)

G.U. 23 giugno 1993, n. L 151

(6)

G.U. 30 dicembre 1994, n. L 341

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Art. 1

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, le restituzioni all'esportazione, le tasse all'esportazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, nonché gli importi correttivi di cui all'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità ed il loro andamento, nonché i corsi registrati sui mercati dei paesi terzi;

b) le spese di commercializzazione e di trasporto più vantaggiose, dai mercati rappresentativi della Comunità ai porti o altri luoghi di esportazione, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale;

c) per i prodotti trasformati, il quantitativo di cereali necessari per la loro fabbricazione;

d) le possibilità e le condizioni di vendita dei prodotti sul mercato mondiale;

e) l'interesse di evitare turbative sul mercato della Comunità;

f) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

g) le restrizioni quantitative e di bilancio derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.

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Art. 2

Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, primo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applicano a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d) del medesimo nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B del medesimo.

Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applicano a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del medesimo.

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Art. 3

Gli importi correttivi possono essere differenziati secondo la destinazione.

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Art. 4

1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le tasse all'esportazione previste dall'articolo 15 del presente regolamento possono essere fissate mediante gara.

Le modalità della gara devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.

La gara concerne l'importo della restituzione all'esportazione o della tassa all'esportazione.

2. La decisione di indire una gara è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

3. L'indizione della gara è accompagnata dalla pubblicazione di un bando di gara redatto dalla Commissione e contenente, tra l'altro, le date in cui possono essere presentate le offerte e gli uffici competenti degli Stati membri a cui devono essere indirizzate.

4. La decisione con cui viene indetta la gara e il bando relativo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tra la pubblicazione del bando e la prima data fissata per la presentazione delle offerte deve intercorrere un intervallo di almeno cinque giorni (1) .

(1)

In base all'art. 1 dei Reg. (CE) n. 899/2002, n. 115/2005, n. 1058/2005 e n. 1059/2005 il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005.

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Art. 5

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso l'ufficio competente dello Stato membro interessato, oppure inviandola a detto ufficio tramite qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.

2. L'offerta indica:

a) gli estremi della gara;

b) il nome e l'indirizzo del concorrente;

c) la natura e la quantità del prodotto da esportare;

d) l'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione o, secondo i casi, della tassa all'esportazione, espresso in ecu.

3. L'offerta è valida soltanto se:

a) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che il concorrente ha costituito la cauzione di gara (1) ;

b) è accompagnata dall'impegno scritto a presentare, per i quantitativi aggiudicati e nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento, una domanda di titolo di esportazione oppure, eventualmente, una domanda di titolo d'esportazione con fissazione anticipata di una tassa all'esportazione pari all'importo dell'offerta presentata;

c) non contiene clausole diverse da quelle del bando di gara.

4. L'offerta presentata è irrevocabile.

(1)

In base all'art. 3 dei Reg. (CE) n. 899/2002, n. 115/2005, n. 1058/2005 e n. 1059/2005 la cauzione ammonta a 12 EUR/t.

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Art. 6

Lo spoglio delle offerte viene eseguito a porte chiuse dagli uffici competenti degli Stati membri. Le persone ammesse a partecipare allo spoglio sono tenute a mantenere il segreto.

Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima.

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Art. 7

(modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1259/97)

1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare una restituzione massima all'esportazione o, eventualmente, una tassa minima all'esportazione, ovvero di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detta tassa minima.

3. Intervenuta la decisione della Commissione, l'ufficio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara.

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Art. 8

1. Il titolo di esportazione viene rilasciato all'aggiudicatario, per i quantitativi che gli sono attribuiti, previa ricezione della domanda di titolo di esportazione da parte dell'ufficio competente dello Stato membro.

2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nell'apposita casella, l'indicazione delle destinazioni designate nel regolamento relativo alla gara. Il titolo obbliga l'aggiudicatario ad esportare verso tali destinazioni.

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Art. 9

La cauzione di gara è svincolata:

a) quando l'offerta non è stata selezionata;

b) quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione @#.

In caso d'inadempimento dell'impegno di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) la cauzione di gara viene incamerata, salvo forza maggiore.

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Art. 10

La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 vengono fissate almeno una volta al mese.

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Art. 11

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2480/95)

1. La restituzione all'esportazione per le farine di frumento, o di frumento segalato, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento, nonché per il malto è fissata in funzione della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di 1.000 kg di prodotto trasformato. I coefficienti di trasformazione che esprimono il rapporto tra la quantità del prodotto di base e la quantità di tale prodotto contenuta nel prodotto trasformato sono indicati nell'allegato I.

2. Il tenore di ceneri nelle farine determinato secondo il metodo di analisi descritto nell'allegato II.

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Art. 12

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 499/2008)

[Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione è pagata quando viene fornita la prova dell'origine comunitaria dei prodotti.]

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Art. 13

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1259/97, dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 777/2004 e dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1996/2006)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) 3665/87, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito di una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione per tutti i Paesi terzi, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1.500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.

Quest'ultima prova è costituita dall'apposizione di una delle diciture di cui all'allegato III, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 800/1999, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.

- Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) n. 1501/95

- Vývoz obilovin po mori - cl.13 narizeni (ES) c. 1501/95

- Eksport af korn ad søvejen - Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

- Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg - Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

- Teravilja eksport meritsi - määruse (EU) nr 1501/95 artikkel 13

- Exagwgh sithrwn dia JalsshV - ArJro 13 tou kanonismou (EK) ariJ 1501/95

- Export of cereals by sea - Artcle 13 of Regulation 8EC) No 1501/95

- Exportation de céréales par voie maritime - Réglement (CE) n° 1501/95, article 13

- Esportazione di cereali per via marittima - Regolamento (CE) n° 1501/95, articolo13

- Gabonafèlèk exportja tengeri ùton - 1501/95/EK rendelet 13, cikk

- Grudueksportas jura - reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

- Graudu izvesana pa juras celjem - regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

- Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar - Artikolu 13 tar - Regolament (KE) Nru 1501/95

- Uitvoer van graan over zee - Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

- Wywoz zboz droga morska - Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr1501/95

- Exportação de cereais por via marítima - Arigo 13°, Regulamento (CE) n°1501/95

- Vývoz obilnìn po mori - clanok 13 nariadena (ES) c. 1501/95

- Izvoz zit s pomorskim prometon - clen 13 Uredbe (EGS) st. 1501/95

- Viljan vienti meriteitse - Asetus (EY) N:o 1501/95 13 arikla

- Export av spannmål sjövägen - Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95

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Art. 13

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 602/2001, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1163/2002, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1431/2003 e dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 777/2004)

1. In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per le destinazioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti elencati in detto allegato.

2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95, per le destinazioni ivi indicate, non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

[3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di mancata fissazione della restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1766/92 con destinazione Cipro e Malta]. (paragrafo soppresso)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

Art. 14

Quando l'operatore fornisce la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo in Svizzera o nel Liechtenstein, l'importo della restituzione all'esportazione per "tutti i paesi terzi" fissato nell'ambito di una gara è ridotto della differenza tra detto importo e quello della restituzione all'esportazione vigente per tali destinazioni il giorno dell'aggiudicazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

Art. 15

(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 95/96)

Quando sussistono, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, possono essere prese le seguenti misure:

a) applicazione di una tassa all'esportazione ed eventuale fissazione di un importo correttivo. La tassa e l'importo correttivo possono essere differenziati secondo la destinazione;

b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;

c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.

Tuttavia, non viene applicata alcuna tassa alle esportazioni di cereali o di prodotti cerealicoli effettuate per l'esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per l'esecuzione di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

Art. 16

Qualora non vi sia aggiudicazione, la tassa all'esportazione esigibile è quella valida il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo viene applicata ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

Art. 17

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2052/97)

Le misure di cui all'articolo 15 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tuttavia, in casi urgenti, tali misure possono essere adottate dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

Art. 18

Il regolamento (CEE) n. 1533/93 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile ai titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

Art. 19

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

ALLEGATO I

(modificato dal Reg. (CE) n. 2480/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2094/98 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2513/98)

.

Codice NC

Farina, semole e semolini aventi un tenore di ceneri, in milligrammi, per 100 g.

Trasformazione che indicano il numero di chilogrammi di cereali per 1000 Kg. di prodotto

1. Farina di frumento, di spelta o di frumento segalato

1101 00 15 100

1101 00 15 130

1101 00 15 150

1101 00 15 170

1101 00 15 180

da 0 a 600

da 601 a 900

da 901 a 1100

da 1101 a 1650

da 1651 a 1900

1370

1280

1180

1090

1020

2. Farina di segala

1103 11 90 200

1102 10 00 700

da 0 a 600

da 1401 a 2000

1370

1080

3. Semole e semolini di frumento tenero

1103 11 90 200

da 0 a 600

1370

4. Semole e semolini di frumento duro

1103 11 10 400

da 0 a 1300

(setaccio da 0,160mm)

1500

5. Malto non torrefatto

1107 10 19

1107 10 99

.

1270

Malto non torrefatto

1107 20 00

.

1490

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

ALLEGATO II

Metodo per la determinazione delle ceneri nelle farine

Apparecchiatura

1. Bilancia analitica da laboratorio sensibile a 0,1 mg con relativa pesiera.

2. Forno a muffola elettrico, a circolazione d'aria sufficiente, con dispositivo per la regolazione ed il controllo della temperatura.

3. Capsule da incenerimento rotonde a fondo piatto (diametro 5 cm circa, altezza massima 2 cm), preferibilmente in lega di oro e platino, oppure in quarzo e in porcellana.

4. Essiccatore (diametro interno 18 cm circa) munito di rubinetto e di una piastra ferrata in porcellana o in alluminio.

Il materiale disidratante è costituito da cloruro di calcio e da anidride fosforica, e da gel di silice colorato in blu.

Modo di operare

1. Il peso della presa campione è da 5 a 6 g. Quando si tratta di farine il cui tenore di ceneri, riferito alla sostanza secca, è probabilmente superiore all'1%, il peso della presa campione è da 2 a 3g. Nella pesata della presa campione è sufficiente un'approssimazione di 10 mg; tutte le altre pesate debbono essere fatte con l'approssimazione di 0,1 mg.

2. Immediatamente prima dell'uso, le capsule debbono essere riscaldate nel forno a muffola, alla temperatura di incenerimento, fino a peso costante; una durata di 15 minuti è generalmente sufficiente.

Le capsule vanno quindi raffreddate in essiccatore sino alla temperatura del laboratorio, seguendo le prescrizioni indicate al paragrafo 7.

3. Introdurre la presa campione nella capsula e distribuirla uniformemente sul fondo senza comprimerla. Immediatamente prima dell'incenerimento, bagnare la presa campione con 1-2 ml di alcool etilico.

4. Porre le capsule all'entrata del forno, il cui sportello deve restare inizialmente aperto. Quando la fiamma è scomparsa, spingere le capsule nel forno e chiudere lo sportello. Mantenere nel forno stesso una sufficiente circolazione d'aria, tale però da non provocare una fuoriuscita di sostanza dalla capsula.

5. L'incenerimento deve portare alla combustione totale delle farine, comprese quelle particelle carboniose che possono essere incluse nelle ceneri. Si deve considerare terminato, quando il residuo è praticamente bianco dopo il raffreddamento.

6. La temperatura di incenerimento deve raggiungere 900 °C.

7. Quando l'incenerimento è terminato, togliere le capsule dal forno e porle a raffreddare su una piastra di eternit per circa 1 minuto, indi introdurle nell'essiccatore (al massimo 4 capsule per volta). L'essiccatore chiuso è posto vicino alla bilancia analitica. Pesare le capsule dopo raffreddamento completo (all'incirca 1 ora).

Risultati

1. Limite di errore; quando il tenore in ceneri è inferiore all'1%, lo scarto dei risultati di una prova effettuata in doppio non deve essere superiore a 0,02; se il tenore di ceneri è superiore all'1% lo scarto non deve essere superiore al 2% di questo tenore di ceneri. Se lo scarto supera questi limiti, la prova deve essere ripetuta.

2. Il tenore di ceneri viene espresso per 100 parti di sostanza secca, arrotondato a 0,01.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17, del Reg. (UE) n. 234/2010.

ALLEGATO III

(introdotto dall'allegato IV del Reg. (CE) n. 1996/2006)

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

Omissis

- in italiano: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4

Omissis