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LEGGE REGIONALE 25 maggio 1995, n. 46

G.U.R.S. 29 maggio 1995, n. 29

Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 48/1995 e con annotazioni alla data 2 ottobre 1997)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

TITOLO I

Sospensione dell'applicazione delle norme relative al trattamento anticipato di pensione e altre disposizioni concernenti il personale regionale

Art. 1

Trattamenti anticipati di pensione

1. Nelle more della riforma organica del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1995, a decorrere dal 28 settembre 1994, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge che prevedano il diritto a trattamenti di pensione anticipati rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia o al raggiungimento del massimo di servizio utile di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

2. La sospensione prevista dal comma 1 non si applica alle istanze presentate all'Amministrazione regionale di appartenenza o all'ufficio presso cui il dipendente presta servizio, entro la data del 28 settembre 1994, semprechè in possesso dei requisiti di ammissibilità ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche, ed ancorchè revocate ai sensi del decreto legge 26 novembre 1994, n. 654.

3. E' fatta salva la facoltà di richiedere il collocamento a riposo per i dipendenti che hanno richiesto ed avuto accolta la riammissione in servizio ai sensi del decreto legge 26 novembre 1994, n. 654.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonchè ai lavoratori privi della vista.

5. I dipendenti rientranti nella previsione di cui ai commi precedenti saranno collocati a riposo con diritto a pensione a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, previa presentazione di istanza di conferma della volontà espressa prima del 28 settembre 1994.

Art. 2

Assegnazione di personale regionale presso gli enti locali

1. Il personale inquadrato nei ruoli speciali transitori o inquadrato in sovrannumero nei ruoli può essere utilizzato presso le amministrazioni degli enti locali della Sicilia per un periodo non superiore ad anni tre. (1)

2. L'utilizzazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, su motivata istanza dell'ente interessato e previo assenso del dipendente, in deroga alla vigente normativa in materia di movimenti di personale.

3. Ove nessun dipendente o un numero insufficiente di dipendenti manifestasse il proprio assenso, l'Assessore provvede, sulla base di una graduatoria, distinta per uffici, per qualifiche e ruoli, di tutto il personale di cui al comma 1, in servizio presso gli uffici della Regione aventi sede nella provincia interessata.

4. Gli oneri relativi al trattamento economico, ivi incluso quello di missione, del personale utilizzato ai sensi dei commi precedenti rimangono a carico dell'Amministrazione regionale.

(1)

Vedi Decr. Ass. Lavoro 22/03/96: "Recepimento dell'accordo decentrato relativo al funzionamento dell'Ufficio provinciale del lavoro di Palermo."

Art. 3

Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali (1)

1. Al personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella I della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 18, ed alle leggi regionali 17 febbraio 1987, n. 3 e n. 4, se in possesso della qualifica di dirigente tecnico superiore, dirigente tecnico, esperto laureato o assistente tecnico è concesso, semprechè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla corrispondente qualifica del ruolo amministrativo di cui alla tabella A della citata legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e previa domanda da presentarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo di cui alla tabella A della citata legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Detto personale è collocato nella nuova qualifica con l'anzianità economica e giuridica già posseduta e maturata nella qualifica di provenienza.

2. Il personale del ruolo tecnico di cui al comma 1, in possesso di qualifica superiore a quella di operatore tecnico e munito del titolo di studio richiesto per l'accesso alla corrispondente qualifica del ruolo amministrativo di cui alla tabella A della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, può essere utilizzato, per un periodo non superiore a tre anni, al fine di sovvenire alle esigenze operative e di funzionalità dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, per l'esercizio delle funzioni corrispondenti alle qualifiche del ruolo amministrativo. Per il personale in possesso della qualifica di operatore tecnico e di agente tecnico custode la predetta utilizzazione temporanea non può superare il tetto di complessive sessanta unità. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a procedere alle assegnazioni di cui al presente comma negli uffici centrali e periferici della predetta Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sulla base della procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 1994, n. 716.

Art. 4

Esperti per lo sviluppo delle zone interne

1. All'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

"2. Con le modalità di cui al comma 1 il medesimo personale può, altresì, essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il possesso dei requisiti normativamente previsti".

Art. 5

Personale tecnico regionale di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98

1. Il personale tecnico regionale di cui all'articolo 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, continua ad essere utilizzato presso gli Enti Parco mediante normale provvedimento di comando, fino alla totale copertura dei posti di pari qualifica previsti nelle piante organiche dei medesimi enti. Gli oneri relativi rimangono a carico della Regione.

Art. 6

Interpretazione autentica dell'art. 25 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

1. L'aumento di organico previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, si applica ai concorsi banditi dall'Amministrazione forestale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, ed espletati successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 27 del 1991 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Trattamento di missione del personale regionale (1)

1. L'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è abrogato.

2. La materia riguardante il trattamento di missione del personale dell'Amministrazione regionale è disciplinata dagli accordi contemplati dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.

(1)

Vedi l'art. 6, comma 1, del D.P. 2 ottobre 1997, n. 38: "Missioni".

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 31

1. All'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 23 aprile 1956, n. 31, le parole "un milione" sono sostituite con le parole "cinquanta milioni".

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 25 aprile 1969, n. 11

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 aprile 1969, n. 11, è sostituito dal seguente: "E' istituito presso la Presidenza della Regione un comitato per le pensioni privilegiate da assegnare ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali".

2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25 aprile 1969, n. 11, è sostituita dalla seguente:

"c) da un funzionario con la qualifica non inferiore a quella di dirigente, appartenente al ramo dell'Amministrazione regionale dal quale proviene la richiesta di parere, designato dall'Assessore regionale preposto allo stesso ramo di Amministrazione o da un funzionario di pari qualifica designato dal medesimo ente pubblico regionale dal quale proviene la richiesta di pareri".

3. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 aprile 1969, n. 11, dopo le parole "rispetto ai dipendenti dell'Amministrazione della Regione Siciliana" sono aggiunte le seguenti: "e ai dipendenti degli enti pubblici regionali".

Art. 10

Modifiche all'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

1. All'articolo 31, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, l'inciso: "eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione" è soppresso.

Art. 11

Integrazioni all'art. 49 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41

1. All'articolo 49 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"Con lo stesso decreto il Presidente e l'Assessore destinano a supporto degli uffici, rispettivamente, sei e cinque unità con qualifica inferiore ad operatore archivista od equiparato".

TITOLO II

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 21

Art. 12

Criteri di formulazione delle graduatorie di cui all'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21

(abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L.R. 48/95)

Art. 13

Inquadramento di personale regionale nella qualifica superiore

(abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L.R. 48/95)

Art. 14

Equiparazione di personale regionale di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 21

(abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L.R. 48/95)

Art. 16

Personale di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21

1. Al personale di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si applica la deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

TITOLO III

Procedure concorsuali e proroga validità graduatorie

Art. 17

Procedure concorsuali

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai concorsi per soli titoli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le operazioni concorsuali svolte dalle commissioni giudicatrici sino alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle quali subentrano gli uffici di cui al comma 1".

2. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38.

3. Per gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 18

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 6

All'articolo 1, comma 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 6, dopo le parole "di 48 mesi" sono aggiunte le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè valide al 1° gennaio 1992".

TITOLO IV

Disposizioni per gli enti locali ed inquadramento del personale di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33  e all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26

Art. 19

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7, dopo le parole "procedere all'assunzione dei vincitori" aggiungere le seguenti: "e, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e delle disponibilità di bilancio previste dall'articolo 2, degli idonei". (1)

(1)

Vedi l'art. 14 della L.R. 41/96: "Determinazione delle piante organiche".

Art. 22

Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26

1. All'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Il personale di cui al comma 1, a domanda, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con l'equiparazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della stessa legge ed alla tabella A allegata alla stessa legge e successive modifiche ed integrazioni.

1 ter. Ai fini dell'inquadramento economico si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11, e successive modifiche, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, indennità od assegno.

1 quater. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera di appartenenza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo.

1 quinquies. Per i ricongiungimenti, ai fini di quiescenza e previdenza, dei servizi resi presso gli enti di provenienza si applicano le norme previste dall'articolo 9 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32".

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1995 la spesa di lire 800 milioni.

Titolo V

Norme finanziarie

Art. 23

Reiscrizione di somme e variazioni di bilancio

1. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sullo stanziamento del capitolo 21262 dell'Amministrazione regionale Bilancio e Finanze, destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, costituiscono economie di spesa e sono riprodotte per le medesime finalità nel bilancio dell'esercizio finanziario 1995.

2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994.

3. In applicazione del presente articolo sono introdotte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 le seguenti variazioni:


                                ENTRATA
                   TITOLO 00 - AVANZO FINANZIARIO PRESUNTO
                 Categoria 00 - Avanzo finanziario presunto
                     Rubrica 02 - Bilancio e Tesoro
Capitolo              DENOMINAZIONE                           Importi
                                                        (in milioni di lire)
0001      Quota avanzo finanziario relativa ai fondi
          ordinari della Regione                         +         42.000
                                SPESA
 Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
                      TITOLO 01 - SPESE CORRENTI
                    Rubrica 02 - Bilancio e Tesoro
                Categoria 08 - Somme non attribuibili
Capitolo              DENOMINAZIONE                           Importi
                                                        (in milioni di lire)
21262     Fondo  destinato alla contrattazione dello
          stato giuridico ed economico del personale
          dell'Amministrazione regionale.                +         42.000
Art. 24

Norma finanziaria

1. La spesa di lire 1.150 milioni, autorizzata per le finalità degli articoli 13, 21 e 22, per l'esercizio corrente, e quelle di lire 1.150 milioni valutate per ciascuno degli anni 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

2. All'onere di lire 1.150 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 25

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 maggio 1995.

GRAZIANO