
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 607
G.U.R.I. 29 novembre 1996, n. 280
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 4, allegato C;
Vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente l'attuazione delle direttive 71/118/CEE, 75/431/CEE e 78/50/CEE;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabili all'uccisione di selvaggina nonchè alla preparazione e alla commercializzazione delle relative carni.
2. Fermi restando i controlli sanitari prescritti per il commercio al minuto, il presente regolamento non si applica:
a) alla cessione al consumatore o al dettagliante, da parte del cacciatore, di pochi capi interi di selvaggina uccisa a caccia non scuoiata o non spennata e, nel caso di selvaggina di piccola taglia, non eviscerata;
b) alla cessione di piccole quantità di carni di selvaggina al consumatore finale;
c) al sezionamento e magazzinaggio di carni di selvaggina in spacci per la vendita al minuto o in locali connessi a punti di vendita in cui le carni sono sezionate ed immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore.
3. L'autorità regionale fissa il numero dei capi e le quantità di carni di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. I requisiti previsti dal presente regolamento in materia di scambi o di importazione non si applicano ai trofei, nè ai capi interi di selvaggina uccisa trasportati da viaggiatori nel veicolo in cui viaggiano quando si tratti di una esigua quantità di selvaggina di piccola taglia o di un solo capo intero di grossa taglia, sempre che la carne di tali capi interi non sia destinata al commercio o ad una utilizzazione a fini commerciali e fermo restando che la selvaggina in questione non provenga da un Paese terzo o da una parte di un Paese terzo dal quale in base ai risultati dei controlli sia stata evidenziata presenza di residui o di contaminanti ambientali oppure, per motivi di polizia sanitaria, sia vietato il commercio.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Ai fini del presente regolamento si intente per:
a) selvaggina: i mammiferi terrestri selvatici da caccia, compresi i mammiferi selvatici che vivono in territorio chiuso, con autonomia di ricovero e di approvvigionamento in condizioni di libertà analoghe a quelle della selvaggina allo stato libero, nonchè i volatili selvatici da caccia che non sono compresi nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche;
b) selvaggina di grossa taglia: i mammiferi selvatici dell'ordine degli ungulati;
c) selvaggina di piccola taglia: i mammiferi selvatici dell'ordine dei leporidi e i volatili selvatici in libertà;
d) carni di selvaggina: tutte le parti di selvaggina idonee al consumo umano;
e) centro di lavorazione della selvaggina: ogni stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 7 per la lavorazione della selvaggina, in cui le relative carni sono ottenute e sottoposte ad ispezione conformemente alle norme d'igiene del presente regolamento;
f) centro di raccolta: ogni sito in cui la selvaggina uccisa depositata conformemente alle norme d'igiene di cui all'allegato I, capitolo III, punto 2, in vista del trasporto verso un centro di lavorazione;
g) commercializzazione: la detenzione o esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna ed ogni altra modalità di immissione sul mercato di carni di selvaggina destinate al consumo umano ad eccezione della cessione di cui all'art. 1, comma 2;
h) scambi: gli scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del trattato.
2. Ai fini del presente regolamento valgono, ove occorra, le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, nonchè quelle di carni fresche e di veterinario ufficiale di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Le carni di selvaggina devono:
a) provenire da selvaggina che:
1) sia stata uccisa in un territorio di caccia e con i mezzi autorizzati dalla vigente normativa che disciplina la caccia;
2) non sia stata cacciata in una zona soggetta a restrizioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche oppure da un territorio di caccia sottoposto a restrizioni in applicazione degli articoli 10 e 11 del presente regolamento;
3) sia stata preparata, appena uccisa, conformemente all'allegato I, capitolo III, e trasportata, entro un termine massimo di dodici ore, in un centro di lavorazione quale previsto alla lettera b) oppure in un centro di raccolta per essere portata alle temperature previste nell'allegato I, capitolo III, e poi condotta verso un centro di lavorazione quale previsto alla lettera b) entro un termine di dodici ore; il Ministero della sanità può fissare con proprio decreto un termine entro il quale deve essere effettuato il trasporto da un centro di raccolta a un centro di lavorazione situati in zone geograficamente lontane tra loro tenendo conto delle condizioni climatiche; tale termine deve comunque consentire al veterinario ufficiale del centro di lavorazione di effettuare in condizioni soddisfacenti l'ispezione post-mortem di cui all'allegato I, capitolo V;
b) essere ottenute:
1) in un centro di lavorazione della selvaggina che soddisfi le condizioni generali indicate nell'allegato I, capitoli I e II, e che sia riconosciuto conformemente all'art. 7;
2) se si tratta di selvaggina di grossa taglia, anche in uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, o, se si tratta di selvaggina di piccola taglia, anche in uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, o al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche, purchè gli stabilimenti siano stati riconosciuti in conformità all'art. 7, comma 3; l'operazione di scuoiatura dei capi di selvaggina deve avvenire in locali separati o in tempi diversi rispetto alla macellazione delle specie di cui ai citati decreti e siano adottate misure idonee a distinguere le carni di selvaggina da quelle delle altre specie;
c) provenire da animali uccisi che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad esame visivo:
1) per rilevare eventuali anomalie; a tal fine il veterinario ufficiale può avvalersi, per la sua diagnosi, di ogni informazione fornita dal cacciatore sul comportamento dell'animale prima dell'abbattimento, eventualmente sulla base di un modello di dichiarazione predisposto con provvedimento del Ministero della sanità, di intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
2) per verificare che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia;
d) provenire da capi interi di selvaggina:
1) che siano stati manipolati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità all'allegato I, capitoli III e IV;
2) che siano stati sottoposti, in conformità dell'allegato I, capitolo V, ad un'ispezione post-mortem effettuata dal veterinario ufficiale che può avvalersi di ausiliari, sotto il suo controllo e responsabilità, limitatamente alle operazioni di pura manualità;
3) che non presentino alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche, sopraggiunte a causa dell'abbattimento, o di malformazioni o di alterazioni localizzate, purchè sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendano le carni inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;
4) dei quali, se si tratta di capi interi di selvaggina di piccola taglia che non è stata eviscerata immediatamente dopo l'uccisione conformemente all'allegato I, capitolo V, punto 1, un campione rappresentativo della stessa provenienza sia stato sottoposto dal veterinario ufficiale ad ispezione sanitaria. Se constata la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o difetti quali quelli previsti all'allegato I, capitolo V, punto 4, il veterinario ufficiale deve estendere il controllo ed, in funzione del risultato, escludere l'intero lotto dal consumo umano oppure procedere all'ispezione di ogni singola carcassa.
2. Il veterinario ufficiale provvede affinchè le carni di selvaggina siano escluse dal consumo umano se:
a) constata che presentino difetti quali quelli elencati nell'allegato I, capitolo V, punto 3, lettera e), o se si trovano nelle condizioni indicate al punto 4 dello stesso capitolo;
b) i controlli di cui al comma 1, lettera d), punti 2), 3) e 4) hanno permesso di diagnosticare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo;
c) provengono da animali che hanno ingerito sostanze che possono rendere le carni pericolose o nocive per la salute dell'uomo;
d) sono state trattate con radiazioni ionizzanti, con raggi ultravioletti, con sostanze che possono influire sulle loro caratteristiche organolettiche o con coloranti.
3. Le carni di cinghiali o di altre specie sensibili all'infestazione da trichinella devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione, conformemente all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, e successive modifiche, o ad un esame trichinelloscopico con analisi microscopica di campioni multipli di ciascun animale prelevati almeno dai muscoli masseteri e dal diaframma, dalla muscolatura dell'avambraccio, dai muscoli intercostali e dalla lingua.
4. Le carni di selvaggina dichiarate idonee al consumo umano devono:
a) essere munite del bollo sanitario in conformità all'allegato I, capitolo VII; alle carni di selvaggina di piccola taglia si applicano le norme relative alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;
b) essere conservate conformemente all'allegato I, capitolo X, dopo l'ispezione post-mortem effettuata in condizioni igieniche soddisfacenti, presso centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'art. 7, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, o presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 537, e loro successive modifiche;
c) essere accompagnate durante il trasporto da:
1) un documento d'accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale conformemente a quanto previsto per le carni disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, fermo restando che tale documento dovrà contenere per le carni congelate, oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo VII, punto 2, la chiara menzione del mese e dell'anno di congelamento ed un numero di codice che permetta di individuare il veterinario ufficiale; il documento di accompagnamento commerciale deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato all'autorità competente su sua richiesta;
2) un certificato sanitario e di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato II, quando si tratti di carni provenienti da un centro di lavorazione della selvaggina situato in una zona soggetta a restrizioni o di carni destinate ad un altro Stato membro, con transito in mezzo sigillato, attraverso un Paese terzo;
d) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti, conformemente all'allegato I, capitolo XI;
e) ove si tratti di parti di carcasse o di carni di selvaggina di piccola taglia da penna disossate, essere inoltre ottenute, in stabilimenti all'uopo riconosciuti ai sensi dell'art. 7, in condizioni simili a quelle previste dall'art. 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche;
f) essere etichettate, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, indicando la denominazione della specie animale.
5. Le carni di selvaggina di grossa taglia possono essere ottenute anche negli impianti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; in questi casi ad esse si applicano le disposizioni previste per le carni ottenute in tali impianti.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Il veterinario ufficiale provvede affinchè le carni dichiarate non idonee al consumo umano siano chiaramente identificate onde distinguerle dalle carni dichiarate idonee a tale consumo e siano soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Sono oggetto di scambi soltanto:
a) i capi di selvaggina interi scuoiati ed eviscerati che soddisfano i requisiti previsti per essi nell'art. 3 o le carni fresche di selvaggina;
b) i capi interi di selvaggina di piccola taglia non scuoiati, non spennati, non eviscerati, non congelati o surgelati e identificati, purchè siano manipolati e depositati separatamente rispetto alle carni fresche, alle carni di volatili e alle carni di selvaggina scuoiata o spennata;
c) i capi interi di selvaggina di grossa taglia non scuoiati che soddisfano le condizioni di cui al comma 2.
2. Sono oggetto di scambi soltanto i capi interi di selvaggina di grossa taglia non scuoiati:
a) che soddisfano i requisiti dell'art. 3, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, lettera c) e lettera d), punto 1;
b) le cui viscere sono state sottoposte ad una ispezione post-mortem in un centro di lavorazione della selvaggina o nello stabilimento di cui all'art. 7, comma 3;
c) che sono accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un modello elaborato in sede comunitaria la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avviene a cura del Ministero della sanità;
d) che sono stati sottoposti ad una temperatura compresa tra:
1) tra -1 e +7 ºC e mantenuti a tale temperatura durante il trasporto fino ad un centro di lavorazione entro un termine massimo di sette giorni a decorrere dall'ispezione post-mortem di cui alla lettera b);
2) tra 1 e +1ºC, ed essere mantenuti a tale temperatura durante il trasporto fino ad un centro di lavorazione entro un termine massimo di quindici giorni a decorrere dall'ispezione post-mortem di cui alla lettera b).
3. Le carni provenienti dai capi interi di cui al comma 1, lettera c), possono portare il bollo sanitario previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a), solo se sono state sottoposte, dopo lo scuoiamento nel centro di lavorazione di destinazione o nello stabilimento di cui all'art. 7, comma 3, ad un'ispezione post-mortem conformemente all'allegato I, capitolo V, e dichiarate dal veterinario ufficiale idonee al consumo umano.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. I centri di lavorazione di selvaggina che non soddisfano le disposizioni contenute nell'allegato I, capitolo I, e che beneficiano delle deroghe previste all'art. 9 non possono essere riconosciuti conformemente all'art. 7; i prodotti provenienti da tali stabilimenti non possono essere provvisti del bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo VII, nè essere oggetto di scambi.
2. I capi interi di selvaggina che non soddisfano i requisiti dell'art. 3 non possono essere oggetto di scambi, nè essere importati.
3. Le frattaglie di selvaggina dichiarate idonee al consumo umano sono oggetto di scambi soltanto dopo aver subito una lavorazione appropriata, conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità dei centri di lavorazione della selvaggina in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione europea.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.
3. Il Ministero della sanità può accordare il riconoscimento ai fini della lavorazione della selvaggina a macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti a norma del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 e loro successive modifiche, qualora detti stabilimenti siano attrezzati per la lavorazione della carne di selvaggina e lavorino in condizioni atte a garantire l'osservanza delle norme di igiene di cui al presente regolamento.
4. Qualora vengano constatate carenze sotto il profilo igienico e le misure di cui all'allegato I, capitolo V, punto 5, secondo periodo, si siano rivelate insufficienti a porvi rimedio, il Ministero della sanità, tempestivamente informato, sospende temporaneamente il riconoscimento; se il conduttore o il gestore del centro di lavorazione non pone rimedio alle carenze constatate entro il termine fissato dal Ministero stesso, quest'ultimo revoca il riconoscimento.
5. Il Ministero della sanità tiene conto, con riguardo al comma 4, delle conclusioni di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'art. 12.
6. Il Ministero della sanità informa gli altri Stati membri e la Commissione europea della sospensione e della revoca del riconoscimento di cui al comma 4.
7. Le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Nei centri di lavorazione della selvaggina il conduttore, il proprietario o il suo rappresentante deve far svolgere un regolare controllo igienico delle condizioni di produzione esistenti nello stabilimento che comprende anche controlli microbiologici sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari, in ogni fase della produzione, e sulle carni; detti controlli devono essere annotati in un registro che è messo a disposizione del veterinario ufficiale e degli esperti veterinari di cui all'art. 12; dal registro deve risultare la natura, la periodicità ed i risultati dei controlli, nonchè l'indicazione del laboratorio di analisi.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere eseguiti presso il laboratorio di analisi interno allo stabilimento o presso altro laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero della sanità.
3. Il veterinario ufficiale procede a regolari analisi dei risultati dei controlli di cui al comma 1 e in funzione di essi può disporre esami microbiologici in tutte le fasi della produzione e sui prodotti; egli comunica al conduttore dello stabilimento, al proprietario o al suo rappresentante i risultati degli esami e gli eventuali accorgimenti da adottare.
4. Negli stabilimenti di cui al comma 1, il conduttore, il proprietario o il suo rappresentante deve attuare un programma di formazione del personale che consenta a quest'ultimo di osservare le condizioni di produzione igienica adattate alla struttura di produzione; il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento deve essere associato alla concezione ed alla attuazione del programma.
5. L'ispezione e la sorveglianza dei centri di lavorazione della selvaggina devono essere effettuate sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, il quale può essere assistito da personale ausiliario ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dei centri di lavorazione della selvaggina per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento nonchè, in caso di dubbi sull'origine delle carni o della selvaggina uccisa, ai documenti contabili che gli permettano di risalire al territorio di caccia originario.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. I centri di lavorazione di selvaggina in attività alla data del 14 settembre 1992, non conformi alle condizioni di riconoscimento previste e che entro il 1º aprile 1993 hanno presentato al Ministero della sanità apposita istanza sono autorizzati a derogare a taluni requisiti di cui all'allegato I fino al 31 dicembre 1996.
2. Le carni prodotte negli stabilimenti di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente all'interno del territorio nazionale, purchè accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale recante l'indicazione di provenienza da stabilimento in deroga; tali carni devono riportare il bollo del comune a della unità sanitaria locale munito della sigla VS (visita sanitaria).
3. Il titolare dello stabilimento di cui al comma 1, ove intenda proseguire l'attività oltre il 31 dicembre 1996, deve presentare istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 7, entro il 30 aprile 1996.
4. Il centro di raccolta, che per assicurare la soddisfazione dei requisiti prescritti debba munirsi di un deposito frigorifero, deve essere in possesso dell'autorizzazione prevista per tale deposito.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Il Ministero della sanità raccoglie e utilizza i dati, risultanti dalle ispezioni post-mortem effettuate dal veterinario ufficiale, relativi a diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo.
2. Qualora venga diagnosticata una malattia trasmissibile all'uomo, il veterinario ufficiale comunica immediatamente i risultati del caso specifico all'autorità veterinaria cui compete il controllo del territorio di caccia originario della selvaggina in questione e al Ministero della sanità, che li comunica alla Commissione europea secondo le modalità stabilite in sede comunitaria.
3. Le regioni e le province autonome provvedono affinchè nei territori di caccia venga effettuata periodicamente un'indagine sullo stato sanitario della selvaggina.
4. I risultati delle indagini di cui al comma 3, qualora evidenzino malattie trasmissibili all'uomo o agli animali o la presenza di residui superiori ai livelli ammessi, sono comunicati al Ministero della sanità che li raccoglie per ogni eventuale utilizzazione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 i risultati sono immediatamente comunicati all'autorità cui compete la sorveglianza del territorio di caccia.
6. In base alla situazione epizootica, il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente sottopone la selvaggina ad esami specifici per individuare la presenza delle malattie per le quali è prevista la comunicazione alla Commissione europea; l'accertamento di una di tali malattie dovrà essere notificata al Ministero della sanità che ne invierà comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione europea.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Il Ministero della sanità integra i piani nazionali di ricerca di residui di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, e successive modifiche, al fine di sottoporre, nella misura necessaria le carni di selvaggina ai controlli di cui al citato decreto per rilevare mediante sondaggio se sono presenti agenti contaminanti nell'ambiente.
2. In base ai risultati dei controlli di cui al comma 1 e all'art. 10, comma 6, sono esclusi dagli scambi i capi di selvaggina e le relative carni provenienti da territori di caccia risultati sospetti.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento il veterinario ufficiale, qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni in materia veterinaria o non abbia la certezza che le carni di selvaggina siano idonee al consumo, procede a tutti i controlli che ritiene opportuni.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Le carni di selvaggina che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 5 sono utilizzabili per la preparazione dei prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Le condizioni applicabili alla commercializzazione di carni di selvaggina importate devono essere almeno equivalenti a quelle previste per la produzione e la commercializzazione delle carni di selvaggina ottenute ai sensi del capo II.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 non si applicano alle importazioni.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. E' consentito importare capi interi di selvaggina e relative carni, ad esclusione delle frattaglie, solo se provenienti da Paesi terzi o loro parti compresi in un elenco stabilito in sede comunitaria, nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che tali Paesi o parti di essi non siano soggetti a divieti di esportazione verso il territorio comunitario per motivi di polizia sanitaria;
b) che i capi interi di selvaggina e le relative carni siano accompagnati da un certificato sanitario e di polizia sanitaria, conforme al modello stabilito in sede comunitaria, firmato dall'autorità competente, nel quale si attesti che:
1) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo II o le eventuali condizioni supplementari o garanzie equivalenti disposte in sede comunitaria;
2) i capi interi e le relative carni provengano da stabilimenti che offrono le garanzie di cui all'allegato I.
2. In aggiunta alle condizioni di cui al comma 1, le carni di cinghiale o di altre specie selvatiche sensibili all'infestazione di trichinelle devono essere state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichinelle, effettuato con uno dei metodi previsti dalle normative vigenti.
3. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei Paesi terzi e dei certificati di cui al comma 1.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Fino alla emanazione delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 16, comma 1, e ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche, le importazioni di capi interi di selvaggina e delle relative carni sono soggette alle norme nazionali in materia di importazione sempre che tali norme non siano più favorevoli di quelle previste al capo II.
2. Il successivo scambio di capi interi di selvaggina e delle relative carni, effettuato a seguito di importazioni avvenute in applicazione del comma 1, è consentito solo sulla base di un accordo preliminare con lo Stato membro di destinazione.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17, i capi interi di selvaggina di grossa taglia non scuoiati devono:
a) soddisfare le condizioni di cui all'art. 5, comma 2;
b) essere inviati, dopo l'effettuazione con esito favorevole dei controlli previsti, in vincolo sanitario esclusivamente presso un centro di lavorazione o un macello riconosciuti ai sensi dell'art. 7, per il successivo scuoiamento e per il completamento dell'ispezione post-mortem comprensivo dell'esame per la ricerca delle trichinelle nelle specie soggette ad infestazione del parassita.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme vigenti in materia di protezione della fauna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 8
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.